Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1063-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato TURCO
Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale
Presentata il 28 maggio 2013
(Relatore per la maggioranza: DAMBRUOSO)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 9 marzo 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      La I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale;

          considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          rilevato che l'articolo 2 del testo elaborato dalla Commissione giustizia introduce, al comma 1, l'articolo 84-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e che tale articolo 84-bis stabilisce, al primo comma, che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debbano essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile;

          preso atto che, in esito all'esame delle proposte emendative presso la Commissione di merito, per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da autoveicoli a motore e natanti, rimane in vigore la vigente disciplina degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, che rinvia a due decreti del Presidente della Repubblica per la quantificazione del danno biologico, rispettivamente, per lesioni di non lieve entità (menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti) e per lesioni di lieve entità;

          considerato, peraltro, che già oggi – sebbene in assenza di una diretta previsione legislativa delle tabelle – sussiste una distinta disciplina per il risarcimento: quella generale, fondata sul codice civile, e quella speciale, fondata sul codice delle assicurazioni private,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale, quale risultante dagli emendamenti approvati;

ritenuto che l'impianto del testo trasmesso dalla Commissione di merito sia coerente con il contenuto dell'articolo 8 del disegno di legge atto Senato n. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), già approvato dalla Camera dei deputati e in stato di relazione in Assemblea al Senato, che sostituisce gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, concernenti il risarcimento del danno non patrimoniale per macro e microlesioni;

          evidenziato, altresì, che l'articolo 7, comma 4, della legge in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale del personale sanitario, recentemente approvata dal Parlamento, disciplina le modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui ai richiamati articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private;

          rilevato, per quanto riguarda le tabelle allegate, che il nuovo testo della proposta di legge in oggetto fa riferimento alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ed aggiornate nel 2013, sulla base delle quali attualmente viene liquidato qualsiasi tipo di danno non patrimoniale;

          espresso apprezzamento per il fatto che, nella tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, il riferimento al coniuge è integrato con un richiamo alla parte dell'unione civile e l'evento «morte del congiunto» è sostituito dall'evento «perdita del rapporto di tipo familiare»,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
    

Testo della proposta di legge
    
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Testo della Commissione
Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale.
Art. 1.
(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).

      Soppresso

      1. Nel titolo IX del libro quarto del codice civile, dopo l'articolo 2059 sono aggiunti i seguenti:

          «Art. 2059-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, inclusi il pregiudizio costituito dall'eventuale sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato e l'eventuale incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, è determinato in base alle tabelle di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

          Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

      Art. 2059-ter. – (Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). – Il danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti diversi dal diritto alla salute di cui all'articolo 2059-bis è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
      Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.
      In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 84-bis e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).
Art. 1.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

      1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

      1. Identico:

          «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

          (Vedi anche art. 5, comma 4)

          «Art. 84-bis. – (Liquidazione del danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle di cui agli allegati A e B alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

          In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subìto è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.

          Soppresso.

          Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

          L'ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».

          Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali».

          Soppresso.

      2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

      2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B, di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

Art. 3.
(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).

      Soppresso.

      1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

      2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

      3. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.

Art. 4.
(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico).

      Soppresso

      1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

          «Art. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

          2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

      Art. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

          2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento».

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).
Art. 2.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, recante «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità», è abrogato.

      Soppresso.

      2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

      Soppresso.

      3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

      1. Identico.

      4. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

      (Vedi art. 2, comma 1, capoverso art. 84-bis, primo comma, secondo periodo)

      5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      2. Identico.

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Allegato 2
(Articolo 3, comma 1)

Allegato 2
(Articolo 1, comma 2)

«Allegato B
(Articolo 84-bis)

      Danno non patrimoniale per la morte del congiunto

da
a

      A favore di ciascun genitore per morte di un figlio

€ 163.080,00

€ 326.150,00

      A favore del figlio per morte di un genitore

€ 163.080,00

€ 326.150,00

      A favore del coniuge (non separato) o del convivente

€ 163.080,00

€ 326.150,00

      A favore del fratello per morte di un fratello

€ 23.600,00

€ 141.620,00

      A favore del nonno per morte di un nipote

€ 23.600,00

€ 141.620,00

      Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di tipo familiare

da
a

      A favore di ciascun genitore per morte di un figlio

€ 163.080,00

€ 326.150,00

      A favore del figlio per morte di un genitore

€ 163.080,00

€ 326.150,00

      A favore del coniuge (non separato) o della parte dell'unione civile ovvero del convivente

€ 163.080,00

€ 326.150,00

      A favore del fratello per morte di un fratello

€ 23.600,00

€ 141.620,00

      A favore del nonno per morte di un nipote

€ 23.600,00

€ 141.620,00

».

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