Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4310-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'interno
(MINNITI)
di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro per gli affari regionali
(COSTA)
Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
Presentato il 20 febbraio 2017
(Relatori per la maggioranza: FIANO, per la I Commissione;
MORANI, per la II Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 9 marzo 2017, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 4310. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

      esaminato il disegno di legge n. 4310 e rilevato che:

      sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

          il provvedimento – che si compone di 18 articoli suddivisi in 2 capi, rubricati, rispettivamente, «Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana» e «Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano» – reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto, al fine di tutelare la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, provvede in primo luogo a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali. In secondo luogo, interviene, prevalentemente sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale;

      sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

          nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame effettua generalmente i necessari coordinamenti con le preesistenti fonti normative, intervenendovi in forma di novella. Fa eccezione la disposizione contenuta all'articolo 12 che disciplina i casi di reiterata inosservanza, da parte dei pubblici esercizi, delle ordinanze emanate ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali novellato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto in esame;

          profili di coordinamento con l'ordinamento vigente si pongono anche in relazione all'articolo 10, comma 5, che prevede la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena – in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale – sia subordinata all'imposizione del divieto di accedere nei luoghi e aree pubbliche specificamente individuati: per ragioni sistematiche, tale disposizione dovrebbe essere coordinata con il contenuto dell'articolo 165 del codice penale, che indica le condizioni cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena;

          il decreto-legge reca alcuni rinvii normativi generici che dovrebbero essere precisati: ad esempio, l'articolo 9, comma 1, fa salva la normativa vigente a tutela del decoro di specifici luoghi (aree interne delle infrastrutture e relative pertinenze) e richiama i divieti «ivi»

previsti, mentre l'articolo 10, comma 4, e l'articolo 13, comma 4, richiamano altre disposizioni, «in quanto compatibili», rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare;

          il decreto-legge delinea una complessa procedura volta all'adozione degli interventi di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, prevedendo, in particolare, l'adozione, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (articolo 2); in attuazione di tali linee guida, prevede poi che lo Stato e le regioni possano concludere specifici accordi anche per disciplinare interventi a sostegno della formazione del personale della polizia locale (articolo 3) e prevede infine la possibilità di sottoscrivere patti per l'attuazione della sicurezza urbana tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate con accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali su proposta del Ministro dell'interno ed in coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2 (articolo 5): in relazione a tale procedura sembrerebbe opportuno prevedere termini per l'adozione dei vari atti e disciplinare anche l'ipotesi del mancato raggiungimento degli accordi previsti;

      sul piano della formulazione del testo:

          il provvedimento, all'articolo 11, recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, al comma 3 interviene a disciplinare le conseguenze dell'annullamento da parte del giudice amministrativo dei provvedimenti adottati dal prefetto a norma del comma 1, stabilendo che tale annullamento possa comportare – escluso il caso di dolo o colpa grave – soltanto il risarcimento in forma specifica che, nel caso di specie, consiste nell'obbligo dell'amministrazione di attivarsi per far cessare l'occupazione abusiva. In proposito, si osserva che l'uso della locuzione «risarcimento in forma specifica», riferita alla necessità di ripristinare gli immobili nello stato antecedente la loro occupazione, nel contesto in cui è utilizzata, oltre ad apparire ridondante, potrebbe ingenerare incertezze interpretative;

          infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), risultando invece sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla;

      alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          vista l'articolazione e la complessità delle procedure previste agli articoli 2, 3 e 5, andrebbe valutata l'opportunità di individuare un termine entro il quale debbano essere adottate le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata e

(successivamente) le linee guida per la sicurezza urbana, eventualmente disciplinando anche l'ipotesi del mancato raggiungimento degli accordi;

          per quanto detto in premessa, previa verifica della compatibilità delle disposizioni in oggetto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, si dovrebbe verificare il coordinamento delle disposizioni contenute all'articolo 10, comma 5, con il contenuto dell'articolo 165 del codice penale;

          si dovrebbe riformulare l'articolo 12 in termini di novella all'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          per quanto detto in premessa, all'articolo 11, comma 3, si dovrebbero espungere le parole: «risarcimento in forma specifica, consistente nell’»;

          si dovrebbero infine precisare i rinvii normativi generici indicati in premessa.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il disegno di legge n. 4310 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              le eventuali ulteriori spese di funzionamento del Comitato metropolitano, di cui all'articolo 6, saranno fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

              all'articolo 7, la deroga alla disciplina in materia di riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

              infatti, da un lato, la disposizione in oggetto ricalca sostanzialmente talune previsioni già vigenti, introdotte per finalità coerenti e con modalità di applicazione analoghe a quelle di cui alla disposizione medesima (articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2006 e articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013), dall'altro, la maggiore spesa correlata alla mancata applicazione del limite alla riassegnazione delle entrate sarà comunque effettuata nei limiti delle risorse che effettivamente affluiranno al bilancio dello Stato e che non sarebbero

state altrimenti acquisite al bilancio stesso, con la conseguenza che la loro integrale riassegnazione alla spesa, in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, risulta neutrale sotto il profilo finanziario;

              il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale, di cui all'articolo 10, comma 6, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risolvendosi in un'opera di ulteriore efficientamento, a risorse invariate, degli attuali meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia statali e i Corpi e servizi di polizia municipale, in relazione alle funzioni istituzionali già svolte negli ambiti di rispettiva competenza;

          ritenuto che, all'articolo 6, comma 2, sia necessario escludere espressamente la corresponsione di rimborsi di spese ai componenti del predetto Comitato, come peraltro previsto dalla relazione tecnica;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

          All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: gettoni di presenza aggiungere le seguenti: , rimborsi di spese.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, nelle sedute del 7 e 8 marzo 2017, il testo del disegno di legge n. 4310 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          valutino le Commissioni di merito:

              a) l'opportunità di considerare, ai fini del rilancio del decoro urbano e della qualità della vita nelle città, la realizzazione di spazi dedicati allo svolgimento della didattica all'aperto e di attività ludico-

motorie da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, all'uopo attrezzati;

              b) la necessità di promuovere buone pratiche in tema di percorsi sicuri, protetti e facilitati per il raggiungimento delle scuole, delle palestre, dei parchi e degli altri luoghi ricreativi, da parte dei soggetti maggiormente vulnerabili, quali minori, anziani e disabili.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (atto Camera n. 4310 del Governo);

          segnalato che l'articolo 9 introduce misure innovative volte a rafforzare la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico e delle relative pertinenze in quanto riconosciute come punti nevralgici della mobilità urbana;

          preso atto che la medesima disposizione precisa che è «fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture» cui la disposizione si riferisce, senza tuttavia distinguere tra le diverse tipologie;

          rilevato, in particolare, che le aree marittimo-portuali e le infrastrutture che insistono in tale ambito ricadono sotto la vigenza della normativa di settore, che conferisce specifiche competenze alle autorità di sistema portuale ovvero ad altri soggetti quali le capitanerie di porto, senza che sia al riguardo ravvisabile un potere del sindaco del comune in cui esse sono ubicate;

          evidenziato che l'articolo 14, al fine di potenziare l'operatività del numero unico europeo 112, autorizza gli enti regionali a bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale;

          ritenute entrambe le disposizioni funzionali alla «sicurezza urbana», come definita dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 9, commi 1 e 4, si valuti l'opportunità di precisare che le misure a tutela della libera accessibilità e fruizione delle aree marittimo-portuali e relative infrastrutture restano in capo ai soggetti individuati dalla normativa di settore, esulando dalle generiche competenze del sindaco del comune in cui esse sono ubicate.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (atto Camera n. 4310 del Governo);

          osservato che l'articolo 8 introduce alcune modifiche all'articolo 50, commi 7 e 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contigibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, prevedendo che il sindaco possa adottare ordinanze extra ordinem qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio, pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

          rilevato che la disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e che il ricorso a questo strumento è ammesso al solo fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;

          sottolineato che tali ordinanze non contingibili e urgenti devono disporre per un tempo predefinito, comunque non superiore a sessanta giorni;

          osservato che, quanto all'attribuzione ai sindaci del potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, nella giurisprudenza costituzionale è stato più volte sottolineata la necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi sia osservato il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto; in particolare, con la sentenza n. 115/2011, la Corte, a proposito della configurabilità del potere del sindaco di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, deve rispettare il principio di riserva di legge relativa (articolo 23 della Costituzione), il principio di imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione) e il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione),

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), valutino le Commissioni di merito che sia inserito nella disciplina un richiamo alla necessità di assicurare parità di trattamento degli esercizi commerciali insistenti sul medesimo territorio, garantendo altresì il rispetto del principio di concorrenza;

          b) all'articolo 8, comma 1, lettera a), valutino le Commissioni di merito la possibilità di inserire anche gli esercizi in cui è autorizzato il gioco con vincite in denaro tra le tipologie di attività commerciali oggetto di ordinanze sindacali, al fine di una maggiore efficacia delle finalità della legge.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge atto Camera n. 4310, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

          condivise le finalità del provvedimento, che introduce misure volte a disciplinare modalità e strumenti di coordinamento delle funzioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza;

          espresso apprezzamento per la scelta di un approccio integrato ai temi della sicurezza, che riunisca in un unico sistema gli interventi adottati dallo Stato e dagli enti territoriali al fine di promuovere il benessere delle diverse comunità, non solo attraverso misure di prevenzione

e di repressione dei reati, ma anche mediante interventi volti a sostenere la coesione sociale e la vivibilità degli spazi urbani;

          osservato che le condizioni di sicurezza delle città e delle loro periferie sono strettamente correlate alle situazioni di disagio sociale presenti in tali contesti, anche in relazione agli effetti sul tessuto socio-economico della prolungata fase di rallentamento dell'economia del nostro Paese;

          ritenuto, a questo proposito, che le misure in materia di sicurezza urbana contenute nel provvedimento in esame debbano essere inserite in un contesto più ampio di interventi, volti a promuovere lo sviluppo delle comunità territoriali, con particolare riferimento ai centri urbani e alle aree metropolitane;

          considerato, in particolare, che il provvedimento deve essere accompagnato da interventi volti a favorire l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alle più giovani generazioni, anche attraverso il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego e il miglioramento della transizione dall'istruzione al mondo del lavoro;

          rilevato, altresì, che assumono particolare rilievo, in questo contesto, anche le misure volte a contrastare la marginalità e l'esclusione sociale, in linea con quanto previsto nel disegno di legge recante deleghe al Governo per l'adozione di norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

          apprezzata la previsione della possibilità per le regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente di personale per l'espletamento delle attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli enti locali possano procedere, entro specifici limiti, a nuove assunzioni, anche mediante l'utilizzo delle graduatorie vigenti e in deroga alle disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, al fine di rafforzare le attività connesse alla sicurezza urbana e al controllo del territorio, con particolare riferimento all'assunzione di personale della polizia locale.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4310 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

          premesso che il provvedimento in oggetto, che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, è volto in primo luogo a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali; in secondo luogo, interviene sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale;

          osservato, in generale, che un efficace contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa che minacciano la sicurezza delle città richiederebbe, prima di fare ricorso agli strumenti di dissuasione rappresentati dalle sanzioni pecuniarie e dalle misure interdittive previste dal decreto-legge in esame, la realizzazione di una strategia di prevenzione, da attuarsi attraverso specifici percorsi di assistenza e di sostegno in favore dei soggetti a forte rischio di esclusione sociale;

          evidenziato, in particolare, che l'articolo 6, che istituisce il comitato metropolitano per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane come sede di valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, non prevede la partecipazione al predetto comitato dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio;

          osservato, poi, che l'articolo 8 attribuisce ai sindaci, tra l'altro, il potere di emanare ordinanze, anche limitative della libertà di accesso a specifici luoghi o spazi pubblici, dirette a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità quali l'accattonaggio con l'impiego di minori, l'illecita occupazione di spazi pubblici, la violenza legata all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti, senza tenere conto che in molti casi alla base dei predetti comportamenti vi sono condizioni di forte disagio, e talvolta perfino uno stato patologico delle persone coinvolte, che richiederebbero un inquadramento non solo nel novero dei fenomeni di illegalità ma anche nel più ampio e complesso ambito delle problematiche del disagio e della marginalità sociale;

          segnalato, quindi, che il capo II del decreto-legge interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città prevalentemente attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative a carico di soggetti

in evidente condizione di disagio sociale senza che siano previsti, contestualmente, programmi di recupero e di contrasto alla marginalità sociale, sulla base delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in sede di Conferenza unificata il 5 novembre 2015;

          fatto presente, inoltre, che l'articolo 11, recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, non prevede che si debba tenere conto, nell'effettuare gli sgomberi con il concorso della Forza pubblica, della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti;

          rilevata, altresì, con riferimento all'articolo 13, in relazione all'adozione di misure inibitorie della libertà di accesso a determinati luoghi o ambienti, l'esigenza di prevedere la segnalazione del soggetto destinatario delle predette misure ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 6, si preveda la partecipazione dei rappresentanti dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio al comitato metropolitano istituito ai sensi della stessa disposizione come sede di valutazione e confronto sulle tematiche della sicurezza urbana;

          2) all'articolo 13, si preveda, nel caso dell'adozione di misure inibitorie della libertà di accesso a determinati luoghi o ambienti, la segnalazione del soggetto destinatario della misura inibitoria ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le sanzioni amministrative contemplate da diverse disposizioni di cui al capo II del decreto-legge in oggetto, a carico di soggetti in evidente condizione di disagio sociale, siano accompagnate da programmi di recupero e di contrasto alla marginalità sociale, sulla base delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in sede di Conferenza unificata il 5 novembre 2015;

          b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 11, che l'impiego della Forza pubblica per lo sgombero di immobili arbitrariamente occupati dovrà tenere conto della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti, anche in relazione alla presenza di minori, di anziani o di persone con disabilità, e verrà realizzato solo qualora l'ente locale sia in grado di offrire una dignitosa soluzione abitativa alternativa.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge del Governo n. 4310, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

          rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato, e «polizia amministrativa locale», di competenza regionale (articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione);

          considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e regioni in materia di politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

          rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;

          rilevato che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;

          considerato che, al fine di conferire massima efficacia alle nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana e di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, appare opportuno allentare i vincoli alle assunzioni del personale di polizia locale, per il quale si è registrato negli ultimi anni un sensibile aumento dell'età media del personale in servizio;

          tenuto conto che appare opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai comuni,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;

          2) si consenta ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali o di procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei già formate per l'assunzione di personale di polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano il turn over;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

          b) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.


Testo del disegno di legge
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Testo delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

      1. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

      All'articolo 1:

          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

      All'articolo 2:

          al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori d'intervento:

              a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;

              b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;

              c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia»;

          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate».

      All'articolo 3:

          il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».

      All'articolo 4:

          al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti più degradati» sono sostituite dalle seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono inserite le seguenti: «della cultura».


Pag. 16

      All'articolo 5:

          al comma 2:

              alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza»;

              alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono inserite le seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»;

              dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

                  «c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
      2-ter. Al fine di garantire la concreta attuazione degli interventi di sicurezza urbana, le spese effettuate dai comuni per l'installazione dei sistemi di cui al comma 2, lettera a), non rilevano ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del relativo onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

      All'articolo 6:

          al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».

      All'articolo 7:

          al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento»;

          al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, ove possibile, le previsioni dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».


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      All'articolo 8:

          al comma 1, lettera a):

              al numero 1, dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente e del patrimonio culturale»;

              al numero 2, dopo le parole: «dei residenti» sono inserite le seguenti: «nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

      All'articolo 9:

          al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'accertamento»;

          al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;

          al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti universitari,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque».

      All'articolo 10:

          dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020».

      All'articolo 12:

          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: “per tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da quindici giorni a tre mesi”».

      Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Modifica all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: “di un esercizio” sono inserite le seguenti: “, anche di vicinato,”».


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      All'articolo 14:

          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste».


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DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14

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Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017.
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

      Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali;

emana
emana
il seguente decreto-legge:
il seguente decreto-legge:
Capo I
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA
Capo I
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA
Sezione I
SICUREZZA INTEGRATA
Sezione I
SICUREZZA INTEGRATA
Articolo 1.
(Oggetto e definizione).
Articolo 1.
(Oggetto e definizione).

      1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

      1. Identico.

      2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

      2. Identico.

      2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 2.
(Linee generali per la promozione della sicurezza integrata).
Articolo 2.
(Linee generali per la promozione della sicurezza integrata).

      1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

      1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, nei seguenti settori d'intervento:

          a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;

          b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;

          c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia.

      1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

Articolo 3.
(Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano).
Articolo 3.
(Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

      1. In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

      1. Identico.

      2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

      2. Identico.

      3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.

      3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.

      4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.

      4. Identico.

Sezione II
SICUREZZA URBANA
Sezione II
SICUREZZA URBANA
Articolo 4.
(Definizione).
Articolo 4.
(Definizione).

      1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

      1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Articolo 5.
(Patti per l'attuazione della sicurezza urbana).
Articolo 5.
(Patti per l'attuazione della sicurezza urbana).

      1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

      1. Identico.

      2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

      2. Identico:

          a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;

          a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

          b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

          b) identica;

          c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

          c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

          c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

      2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

      2-ter. Al fine di garantire la concreta attuazione degli interventi di sicurezza urbana, le spese effettuate dai comuni per l'installazione dei sistemi di cui al comma 2, lettera a), non rilevano ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del relativo onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 6.
(Comitato metropolitano).
Articolo 6.
(Comitato metropolitano).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.

      1. Identico.

      2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

      2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 7.
(Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte).
Articolo 7.
(Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte).

      1. Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati.

      1. Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.

      2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché, ove possibile, le previsioni dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 8.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Articolo 8.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 50:

          a) identico:

              1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

              1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

              2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».

              2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».

          b) all'articolo 54:

          b) identica.

              1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

          «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».

      2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      2. Identico.

Capo II
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DEL DECORO URBANO
Capo II
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DEL DECORO URBANO
Articolo 9.
(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi).
Articolo 9.
(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi).

      1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

      1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

      2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.

      2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.

      3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

      3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

      4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

      4. Identico.

Articolo 10.
(Divieto di accesso).
Articolo 10.
(Divieto di accesso).

      1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

      1. Identico.

      2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

      2. Identico.

      3. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

      3. Identico.

      4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

      4. Identico.

      5. In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

      5. Identico.

      6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      6. Identico.

      6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili).
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili).

      1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

      Identico.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

      3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di pubblici esercizi).
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di pubblici esercizi).

      1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

      1. Identico.

      2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».

      2. Identico.

      2-bis. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi».

Articolo 12-bis.
(Modifica all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,».

Articolo 13.
(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi).
Articolo 13.
(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi).

      1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

      Identico.

      2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque.

      3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

          a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

          b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

          c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

      4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

      5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

      6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 si applica, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

      7. In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Articolo 14.
(Numero Unico Europeo 112).
Articolo 14.
(Numero Unico Europeo 112).

      1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

      1. Identico.

      1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste.

Articolo 15.
(Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali).
Articolo 15.
(Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali).

      1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa,»;

          b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».

Articolo 16.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale).
Articolo 16.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale).

      1. All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».

      Identico.

Articolo 17.
(Clausola di neutralità finanziaria).
Articolo 17.
(Clausola di neutralità finanziaria).

      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Identico.

      2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Costa, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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