Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4311 |
1. La presente legge disciplina le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva. Le norme disciplinate ai sensi dell'articolo 2 si applicano agli imprenditori agricoli di cui al primo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva). – 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) attività di turismo del vino: l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine e ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine e i vigneti, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di conduzione dei vigneti;
b) attività di turismo dell'olio d'oliva: l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso i frantoi, le visite ai frantoi e agli oliveti, le degustazioni dell'olio d'oliva presso i frantoi, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono i frantoi e gli oliveti, esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di conduzione degli oliveti.2. Le pratiche derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 1 costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la determinazione del reddito proveniente da tali attività trovano applicazione le disposizioni dei commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; in particolare il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al periodo precedente. In tale caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
3. L'esercizio delle attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva, ai sensi del comma 1, può iniziare previa presentazione, al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
4. Ai fini dell'esercizio delle attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva di cui al comma 1, le aziende interessate devono rispettare i disciplinari di gestione trasmessi alle regioni di riferimento e, qualora le aziende abbiano unità produttive in più regioni, quelli trasmessi alla regione nella quale l'azienda ha la sede
legale. I predetti disciplinari sono promossi e gestiti da associazioni senza scopo di lucro, istituite con atto pubblico e a cui devono aderire le aziende di cui al primo periodo. Il controllo del rispetto dell'applicazione dei disciplinari può essere effettuato da autorità designate dalle relative regioni o da organismi di certificazione dei prodotti conformi alla norma ISO/IEC 17065:2012 e accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. Le associazioni di cui al secondo periodo indicano nel disciplinare quale sia il soggetto incaricato dei controlli. Le regioni istituiscono registri in cui sono elencati le autorità o gli organismi autorizzati ai controlli di cui al presente comma. Qualora siano indicate autorità per i controlli designate dalle regioni ed esse abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, le stesse autorità devono offrire adeguate garanzie di obiettività e di imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni». 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, valutati in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.