Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2188-1442-2770-A


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 marzo 2014 (v. stampati Senato nn. 116, 273, 296, 394 e 546)
2188
d'iniziativa dei senatori
PALMA; ZANETTIN, DALLA TOR, PICCOLI, CONTE, SACCONI, MARIN; BARANI; CASSON, CHITI, CIRINNÀ, CUOMO, STEFANO ESPOSITO, PAGLIARI, PEZZOPANE, SOLLO; CALIENDO, COLUCCI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MUSSOLINI, RIZZOTTI, TORRISI, TARQUINIO
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 marzo 2014
e
PROPOSTE DI LEGGE
1442
d'iniziativa dei deputati
DAMBRUOSO, BINETTI, BOCCADUTRI, CARUSO, CERA, CIMMINO, D'AGOSTINO, DI LELLO, FITZGERALD NISSOLI, GIGLI, IACONO, MATARRESE, MONCHIERO, RABINO, RUBINATO, SOTTANELLI, VARGIU, VECCHIO
Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati
Presentata il 29 luglio 2013
2770
d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, FERRARESI, SARTI, TURCO
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici
Presentata il 10 dicembre 2014
(Relatori per la maggioranza: MARCO DI MAIO, per la I Commissione; VERINI, per la II Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 16 marzo 2017, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2188. Per il testo delle proposte di legge nn. 1442 e 2770 si vedano i relativi stampati. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminata per le parti di competenza la proposta di legge n. 2188, già approvata dal Senato, recante: «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative, nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici» (n. 2811 e abbinate);

          apprezzata la finalità complessiva del provvedimento, che risponde alla condivisibile esigenza di restituire organicità e coerenza al lacunoso sistema normativo vigente, trasferendo opportunamente a livello di fonte primaria una disciplina oggi in larga parte affidata a circolari emanate dal Consiglio superiore della magistratura;

          considerato che la proposta di legge in titolo propone appunto l'unificazione della sede legislativa di disciplina delle condizioni di partecipazione dei magistrati alle elezioni ai parlamenti nazionale ed europeo;

          non ravvisando, in ordine alle parti di competenza, particolari profili problematici,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERI DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

      La IV Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, la proposta di legge n. 2188, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici»;

          rilevato che il provvedimento disciplina la partecipazione dei giudici all'attività politica, recando, in particolare, disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati;

          preso atto che le disposizioni in esame si applicano anche ai magistrati militari,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 17 novembre 2015)

      La IV Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 2188, risultante dagli emendamenti approvati il 15 marzo 2017, recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici»;

          preso atto che le disposizioni in esame si applicano anche ai magistrati militari;

          rilevato che le modifiche introdotte dalle Commissioni di merito hanno – tra l'altro – esteso l'incandidabilità anche alle cariche di presidente della regione, consigliere regionale e consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché modificato la disciplina per il ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 16 marzo 2017)


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 2188, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, nonché modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, e le proposte di legge ad essa abbinate;

          osservato che la proposta reca una nuova disciplina di carattere generale per l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei magistrati e il loro ricollocamento in ruolo dopo lo svolgimento del mandato elettorale ovvero in caso di mancata elezione;

          considerato che gli articoli 5, 6 e 7 recano la disciplina per il ricollocamento in servizio, rispettivamente, dei magistrati candidati e non eletti, dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale;

          osservato, in particolare, che per i magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e per quelli che abbiano ricoperto incarichi di governo nazionale si prevede la possibilità di optare per il collocamento a riposo con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità;

          considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), l'opzione per il collocamento a riposo è consentita anche ai magistrati in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare in modo più puntuale la portata delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), e all'articolo 12, comma 1, lettera d).


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminata la proposta di legge n. 2188 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti

territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici»;

          rilevato che il contenuto della proposta di legge risulta riconducibile alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali», «elezione del Parlamento europeo», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale» e «legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane», ascritte, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;

          considerato altresì che la proposta di legge interviene in materia di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, materia disciplinata, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

          evidenziato che l'articolo 11 prevede che le disposizioni della legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale;

      rilevato che:

          l'articolo 5 disciplina il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti alle elezioni politiche, europee ed amministrative, senza alcun riferimento ai magistrati candidati e non eletti alle elezioni regionali, l'articolo 7 disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto incarichi di governo nazionale e locale, senza alcun riferimento ai magistrati che abbiano svolto incarichi di governo a livello regionale e l'articolo 9 dispone in ordine al ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti locali, anche in tal caso senza alcun riferimento ai magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale nelle Regioni; analogamente l'articolo 10, comma 2, reca disposizioni sul ricollocamento dei magistrati onorari senza disciplinare la situazione dei magistrati eletti o candidati alle elezioni regionali o cessati dalle cariche di governo regionali;

          la materia del ricollocamento dei magistrati, attenendo allo status dei medesimi, risulta peraltro di competenza del legislatore statale; considerato infine che la proposta di legge non appare coordinata con la nuova disciplina delle città metropolitane e delle province recata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

              1) si integri l'articolo 5, dettando una disciplina per il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti alle elezioni regionali;

              2) si integri l'articolo 7, dettando una disciplina per il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto incarichi di governo regionale;

              3) si integri l'articolo 9, introducendo una disciplina per il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto abbiano svolto il mandato elettorale nelle Regioni;

              4) si integri l'articolo 10, introducendo una disciplina per il ricollocamento dei magistrati onorari eletti o candidati alle elezioni regionali o cessati dalle cariche di governo regionali;

          e con la seguente osservazione:

              si valuti l'opportunità di coordinare la proposta di legge con la nuova disciplina degli organi delle città metropolitane e delle province recata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

    

TESTO
della proposta di legge n. 2188, approvata dal Senato della Repubblica
    
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TESTO
delle Commissioni
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali
Art. 1.
(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali).
Art. 1.
(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali).

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale o assumere l'incarico di assessore provinciale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia stessa o di quelle limitrofe. I medesimi soggetti non possono altresì essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune.

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono altresì essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune.

      2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.

      2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.

      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari da almeno due anni.

Art. 2.
(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali).
Art. 2.
(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore).

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali).
Art. 3.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità).

          01. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o agli organi elettivi delle regioni è corredata di una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma 1.

      1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.

      1. La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi degli enti locali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.

      2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

      2. Identico.

Art. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo).
Art. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo).

      1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

      1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).
Art. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei due anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni inquirenti, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

      2. I magistrati di cui al comma 1:
      a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
      b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

      2. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive Procure generali, possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere ricollocati presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità.

      3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della provincia, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

      3. I magistrati candidati e non eletti alle cariche di presidente della regione, di sindaco, di consigliere regionale, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le funzioni inquirenti e, comunque, essere assegnati nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della regione o del comune per i quali hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano con riferimento al relativo territorio.

      4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

      Soppresso

      5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

      Soppresso

Art. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).
Art. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).

      1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

      1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

      2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

      2. Identico:

          a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

          a) essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive Procure generali e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

          b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

          b) essere inquadrati nell’Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

          c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

          c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

          d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

          d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato.

      3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

      3. Identico.

      4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

      4. Identico.

Art. 7.
(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale).
Art. 7.
(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale).

      1. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

      1. Identico.

      2. Ai magistrati nominati assessore provinciale o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

      2. Ai magistrati nominati assessore regionale o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

      2-bis. I magistrati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o dei sindaci della città metropolitane, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di autorità o commissioni di vigilanza, alla cessazione, a qualunque titolo, dall'incarico devono essere ricollocati presso gli uffici di provenienza anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.

Art. 8.
(Ricostruzione della carriera).
Art. 8.
(Ricostruzione della carriera).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7 e 12, comma 1, lettera b), in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7 e 12, comma 1, lettera b), nell’Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), 7 e 12, comma 1, lettera c), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

      2. Identico.

Art. 9.
(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali).
Art. 9.
(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali).

      1. I magistrati eletti alla carica di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade la provincia o il comune nel cui ambito hanno espletato il mandato. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

      1. I magistrati eletti alla carica di presidente della regione, consigliere regionale, consigliere comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato, non possono per i successivi tre anni prestare servizio in un distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e non possono esercitare funzioni inquirenti. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai magistrati cessati dalla carica di presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano e si ha riguardo ai distretti di corte di appello compresi, in tutto o in parte, nel territorio della provincia o della città metropolitana.

      2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

      2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.

Art. 10.
(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria).
Art. 10.
(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria).

      1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

      1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per la candidatura all'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano.

      2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

      2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni, le loro funzioni in un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

Art. 11.
(Princìpi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale).

      Soppresso

      1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

Art. 12.
(Disciplina transitoria).
Art. 12.
(Disciplina transitoria).

      1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

      1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

          a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni;

          a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;

          b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

          b) essere inquadrati nell’Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

          c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

          c) identica;

          d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

          d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato.

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

      Soppresso

      1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

          «g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

      2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».

      3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

              «5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

      4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari).
Art. 14.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari).

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      Identico.

          «2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali, nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge».

Art. 15.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari).
Art. 15.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari.

      Identico.

Art. 16.
(Abrogazioni).
Art. 16.
(Abrogazioni).

      1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

      Identico.

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