Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4286-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
di concerto con il ministro dell'interno
(MINNITI)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
con il ministro per gli affari regionali
(COSTA)
e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FEDELI)
Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Presentato il 9 febbraio 2017
(Relatrice: BRAGA)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 17 marzo 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 4286 e rilevato che:

      sul piano dell'omogeneità del contenuto:

          il decreto-legge, che si compone di 22 articoli, suddivisi in 3 capi, reca un complesso di disposizioni che riguardano in modo omogeneo la gestione degli interventi conseguenti agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia negli anni 2016 e 2017 ovvero sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi disposti dal decreto stesso. I commi 4 e 5 dell'articolo 15 intervengono a favore delle imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo da 15 al 25 gennaio 2017. Il preambolo del decreto dà parzialmente conto di tali misure, richiamando le sole Regioni colpite dal terremoto;

      sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

          il decreto-legge, all'articolo 1, modificando gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici, individuati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, di studi di microzonazione sismica di livello III; in proposito, appare opportuno esplicitare che il riferimento è al comma 1 del citato articolo 1, che richiama i comuni elencati negli allegati 1 e 2, in quanto il comma 2 dà invece facoltà al commissario straordinario di estendere l'applicazione delle misure previste dal citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni diversi da quelli elencati nei predetti allegati;

          il decreto-legge, all'articolo 7, comma 2, lettera b), n. 2) introduce, nel comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, un periodo il quale dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il comune di origine dei materiali stessi, in deroga alla definizione di «produttore di rifiuti» recata dall'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, riproducendo però un'identica disposizione già vigente, contenuta al comma 4, ultimo periodo, del citato articolo 28;

          inoltre, all'articolo 18, comma 2, incrementa in maniera non testuale le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 189 del 2016;

          infine, sempre sul piano del coordinamento esterno del testo, il decreto-legge, all'articolo 20, con previsione di carattere generale,

qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, affiancandosi ad altre due previsioni di analogo tenore, contenute all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e all'articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996;

          il decreto-legge, a fronte della situazione eccezionale determinatasi a seguito del terremoto, reca una disciplina che in qualche caso assume carattere derogatorio della legislazione vigente. Deroghe sono contenute, in particolare: all'articolo 2, comma 1, che stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a norma dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), nonché con i poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che consentono di procedere in deroga a diverse disposizioni contenute nel medesimo codice; all'articolo 5, comma 1, lettera b), che, novellando l'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando anche per la realizzazione degli interventi funzionali alla realizzazione dei piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica; all'articolo 21, comma 2, che fa salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione dell'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione dello entrate, con riferimento all'esercizio 2016, derogando implicitamente all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), il quale prevede che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre nessun impegno possa essere assunto a carico dell'esercizio scaduto, tranne che per variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, che, nell'autorizzare il bando di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile, deroga all'articolo 3, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, al fine di elevare dal 30 al 40 per cento la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione;

      sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

          il decreto-legge, all'articolo 16, comma 1, in maniera non testuale, dispone una ulteriore proroga al 13 settembre 2020 della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, in relazione alle condizioni di inagibilità degli edifici che ospitano i relativi tribunali, il cui termine di entrata in vigore era già stato prorogato al 13 settembre 2018 dall'articolo 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150. In relazione alla richiamata

disposizione, i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla sua entrata in vigore, in quanto la medesima proroga un termine che risulta assai lontano dalla scadenza, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità», nonché ai presupposti di necessità e urgenza;

      sul piano dei rapporti con altri strumenti giuridici:

          il decreto-legge, all'articolo 12, comma 1, proroga l'efficacia della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria fino all'esaurimento delle risorse disponibili a norma dell'articolo 45, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito, si ricorda che il citato articolo – che viene peraltro modificato in via non testuale – dispone la concessione, per il solo anno 2016, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa in favore di talune categorie di lavoratori;

      sul piano del coordinamento interno al testo:

          il decreto-legge, all'articolo 14, comma 2, prevede che le regioni, in raccordo con i comuni interessati, effettuino la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi comuni ai fini dell'assegnazione delle SAE, richiamando in proposito oltre alle finalità al precedente comma 1, anche quelle del medesimo comma 2;

          infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          per quanto detto in premessa, all'articolo 12, comma 1, previa riformulazione della disposizione in termini di novella dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, si disponga la proroga al 2017 della concessione dell'indennità prevista dal richiamato articolo, prevedendo nel contempo un aggiornamento della Convenzione.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera a), si dovrebbe precisare che il rinvio normativo è operato all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;

              si dovrebbe coordinare la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), n. 2), che modifica il comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, con quella contenuta al comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo 28 di cui la prima appare riproduttiva;

              si dovrebbe riformulare la disposizione di cui all'articolo 18, comma 2, in termini di novella all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016;

              si dovrebbe verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità», nonché ai presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, recanti proroga non testuale, al 13 settembre 2020, della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti;

              si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all'articolo 20, con quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e all'articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, valutando al contempo un loro inserimento nell'ambito della legge n. 225 del 1992; si dovrebbe altresì verificare la portata normativa della previsione, contenuta al medesimo articolo, in base alla quale «gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci», dal momento che la loro inefficacia discende dalla previsione generale che sancisce l'impignorabilità;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          per quanto detto in premessa, all'articolo 14, comma 2, si dovrebbe espungere il richiamo ivi contenuto «ai fini di cui» al comma 2.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge C. 4286 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

          preso atto, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

          rilevato che, in relazione a talune disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie: giurisdizione e norme processuali, nonché ordinamento

civile e penale, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; tutela dell'ambiente , assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione; governo del territorio, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4286 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              le risorse di cui all'articolo 1, in materia di microzonazione sismica di III livello, appaiono congrue anche per sostenere gli oneri della convenzione che il Commissario potrà stipulare con il Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il loro utilizzo risulta compatibile con gli effetti già scontati nei tendenziali;

              la previsione dell'anticipazione fino al 30 per cento del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, di cui all'articolo 2, comma 3, non determina effetti di cassa, tenuto conto del carattere di urgenza degli interventi in questione, che riguardano

strutture temporanee da realizzare in risposta all'emergenza, nelle more della ricostruzione;

              all'attuazione dell'articolo 6, in materia di Conferenza permanente e Conferenze regionali, si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

              il novellato articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, infatti, rinviando all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, demanda ad ordinanze emanate dal Commissario straordinario la definizione anche degli aspetti organizzativi e di funzionamento degli organismi suddetti, e pertanto è rimessa al Commissario straordinario la determinazione degli importi da destinare allo scopo, tenendo conto dell'esigenza di ricondurre gli oneri nell'ambito delle risorse disponibili;

              i Presidenti di regione, in qualità di Vicecommissari, potranno effettivamente esercitare le attribuzioni in materia di rifiuti e macerie ai sensi dell'articolo 7 – prima di pertinenza del Commissario straordinario – a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un passaggio di competenze dal Commissario straordinario ai Presidenti di regione e tenuto conto, altresì, che le risorse in argomento allocate sul Fondo per la ricostruzione erano sin dall'inizio precipuamente destinate al finanziamento di tali attività, poste in essere dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del citato decreto-legge;

              l'articolo 9, comma 1, lettera b), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le spese per le attività tecniche per la ricostruzione sono già previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvederà a disciplinare il contributo massimo con le ordinanze commissariali;

              il limite di spesa previsto all'articolo 10, recante misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione, potrà essere rispettato, giacché i criteri per l'accesso al «Sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) non sono determinati unicamente dal valore dell'ISEE, e pertanto, qualora in relazione alla soglia ISEE fissata le risorse non dovessero rivelarsi sufficienti, sarà il decreto attuativo di cui al comma 6 del medesimo articolo 10 a stabilire il rilievo da dare agli altri criteri;

              inoltre, poiché la misura di sostegno nelle zone del cratere si caratterizza come una tantum, essa ben si presta, a differenza del SIA nazionale, ad essere richiesta in un determinato periodo di tempo in seguito ad un avviso pubblico, permettendo, nel caso in cui le risorse non dovessero risultare sufficienti a coprire interamente la platea, la formazione di eventuali graduatorie e il loro scorrimento fino al limite predeterminato;

              l'incremento di spesa del 20 per cento, calcolato dalla relazione tecnica per tener conto di coloro che non hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), pur essendo nelle condizioni

economiche previste dal decreto-legge in esame, è stato prudenzialmente determinato anche per tener conto della situazione del tutto peculiare delle zone colpite dal sisma, sebbene nei primi mesi di attuazione del SIA nazionale la quota di famiglie che ne ha fatto richiesta sia stata molto inferiore a quella di coloro già in possesso di una DSU;

              l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per le finalità previste dall'articolo 10 non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a carico del predetto Fondo, atteso che gli avanzi della gestione del SIA nel 2016 permettono di compensare il finanziamento dell'ampliamento della misura nel 2017, previsto dall'articolo 10 nelle zone del cratere;

              l'estensione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, operata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per l'anno 2017, considerato anche che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche è prevista fino al 31 dicembre 2016;

              l'articolo 11, comma 1, lettera b), ampliando il numero dei soggetti che possono usufruire della sospensione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, risponde al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto consente che tutti coloro che sono residenti nei comuni colpiti dal terremoto possano richiedere la temporanea sospensione delle ritenute, ancorché il sostituto abbia un diverso domicilio fiscale;

              la neutralità finanziaria della predetta disposizione, in termini di entrate tributarie, è assicurata dalla previsione di restituzione delle stesse ritenute nel corrente anno finanziario, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo in esame;

              l'articolo 11, comma 1, lettera f), in materia di canone radiotelevisivo, non determina sostanziali effetti finanziari, fermo restando che le nuove modalità di versamento del canone hanno finora determinato su base nazionale un gettito superiore a quanto iscritto nelle previsioni di bilancio, idoneo ad assorbire eventuali minimi effetti negativi connessi alla misura in esame, senza alcuna riduzione di quanto attualmente scontato nei tendenziali di bilancio;

              la quantificazione degli oneri relativi al finanziamento erogato da parte degli istituti di credito e assistito dalla garanzia dello Stato, di cui all'articolo 11, commi da 3 a 9, come precisato dalla relazione tecnica, è stata effettuata applicando un'ipotesi prudenziale sulla base dell'utilizzo effettivo che di questa misura è stato fatto in relazione al sisma che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012;

              il motivo della mancata registrazione di effetti sull'indebitamento netto connessi al predetto finanziamento non va rinvenuto nella

natura della garanzia, ma nella circostanza che tali finanziamenti costituiscono operazioni finanziarie e in quanto tali non hanno impatto su tale saldo;

              l'articolo 11, comma 11, non comporta una diversa finalizzazione delle risorse derivanti dalla riscossione di talune componenti tariffarie, da destinare successivamente alle imprese, da parte del Gestore dei servizi energetici e della cassa per i servizi energetici e ambientali, ma comporta esclusivamente che una quota delle stesse venga versata su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale;

              l'utilizzo di tali risorse – che risultano effettivamente disponibili e che non sono già incluse nei conti consolidati di cassa – appare pertanto idoneo a garantire la compensazione in termini di fabbisogno dell'onere recato dalla norma in oggetto;

              l'utilizzo delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni richiamate nel comma 13 dell'articolo 11 non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente;

              appare necessario precisare, all'alinea del comma 13 dell'articolo 11, che l'onere, di 0,280 a decorrere dal 2020, si riferisce a milioni di euro e ha carattere annuale;

              la medesima precisazione in merito al carattere annuale dovrebbe essere altresì introdotta con riferimento alla copertura a decorrere dal 2020 effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera a) del medesimo comma 13 dell'articolo 11;

              dall'articolo 12, che rende operative misure volte a concedere trattamenti di integrazione salariale anche nel corso dell'esercizio 2017, nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente, di cui all'articolo 45, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, non derivano nuovi o maggiori oneri in termini di cassa, in quanto i relativi oneri sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente in base ai limiti di spesa previsti e programmati, a seguito della Convenzione stipulata all'inizio dell'anno 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;

              all'articolo 14 la possibilità, per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, costituisce una facoltà posta in capo agli enti interessati – alternativa alle altre misure previste a normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle strutture abitative di emergenza) – che potranno esercitarla anche alla luce di eventuali investimenti già programmati, ivi incluse le relative attività di manutenzione;

              l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, previsto dall'articolo 15, comma 6, per

incrementare il Fondo di solidarietà nazionale, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse per l'anno 2017;

              con riferimento all'articolo 16, che prevede la proroga dal 2018 al 2020 dell'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, la quantificazione degli oneri determinati dal venir meno dei risparmi attesi è stata effettuata sulla base della media annuale dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai comuni sede degli uffici giudiziari interessati, per le spese di funzionamento delle strutture, ai sensi della legge n. 392 del 1941;

              le disposizioni in materia di personale recate dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 18 sono formulate in termini di limiti massimi di spesa e la loro attuazione non potrà che essere effettuata nel limite delle disponibilità sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

              all'articolo 18, comma 2, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al finanziamento degli istituti afferenti al settore museale, a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione fino ad ulteriori 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulla citata autorizzazione di spesa;

              l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato e destinato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, a cui fa riferimento l'articolo 21, comma 2, è quello versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'esercizio 2016, sulla base di quanto previsto dalla risoluzione n. 6-00260 approvata dalla stessa Camera dei deputati il 28 settembre 2016;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

          All'articolo 11, comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

              all'alinea, dopo le parole: e a 0,280 aggiungere le seguenti: milioni di euro annui;

              alla lettera a), dopo le parole: e a 0,280 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;

      e con la seguente condizione:

          All'articolo 21, comma 2, dopo le parole: 47 milioni di euro, aggiungere le seguenti: versato dalla Camera dei deputati e.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione Finanze,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4286, di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

          sottolineata la rilevanza del provvedimento, che rafforza e amplia le misure già adottate in precedenza in favore delle popolazioni e dei territori interessati dai gravi e ripetuti fenomeni sismici che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito vaste aree dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria;

          rilevato in tale contesto come, nell'ambito della ricostruzione di tali aree, occorra puntare a realizzare con immediatezza interventi di sostegno integrati e pianificati che favoriscano la continuità delle attività d'impresa, la ripresa delle attività agricole o di allevamento, nonché l'attrazione di nuovi investimenti nei predetti territori, anche seguendo l'esempio di analoghe misure adottate in occasione del terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009 e del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel 2012;

          evidenziato come la stessa sopravvivenza del tessuto sociale, della storia e dell'identità culturale delle zone colpite dal sisma dipenda in larga parte dal rapido rilancio e dalla salvaguardia del tessuto produttivo (industriale, agricolo, dei servizi e delle professioni), che costituisce un fattore fondamentale per arginare lo spopolamento e impedire la dispersione del patrimonio civile di quelle aree;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'istituzione, nelle aree interessate dal sisma, di una o più zone franche, o comunque di zone a fiscalità privilegiata, stabilendo in tale ambito un regime di fiscalità privilegiata, applicabile per un periodo di tempo sufficientemente lungo, in favore dei contribuenti (famiglie, imprenditori in forma individuale o in forma societaria, artigiani e professionisti, soggetti esercenti attività agricole o di allevamento) che abbiano la sede ovvero svolgano la loro attività in tali aree, ovvero ancora intendano localizzare attività economiche o effettuare investimenti nelle medesime aree, prevedendo a tal fine:

              l'esenzione dalle imposte sui redditi per le attività d'impresa, agricole e di lavoro autonomo;

              l'esenzione dall'imposta sulle attività produttive (IRAP) per le medesime attività;

              l'esenzione dall'imposizione locale per gli immobili situati nei territori interessati;

              l'esenzione dagli altri tributi locali;

              riconoscimento della detraibilità fiscale, in un arco temporale di cinque anni, dell'intero importo delle spese di ristrutturazione o messa in sicurezza degli immobili;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire ai contribuenti colpiti dal sisma che lo richiedano di estendere ulteriormente la durata delle rateizzazioni dei versamenti tributari concesse in loro favore, in considerazione della grave situazione di difficoltà economica in cui versano tali contribuenti;

          c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il pieno automatismo nell'applicazione della previsione, di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere in capo a persone fisiche e imprese nelle aree colpite dal sisma, nonché la gratuità assoluta della stessa sospensione, escludendo ogni onere, diretto o indiretto, nonché la richiesta di garanzie aggiuntive per accedere alla predetta sospensione;

          d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure di sostegno, anche fiscale, in favore di quei contribuenti che, pur non svolgendo la loro attività economica nelle aree direttamente colpite dal sisma, hanno comunque subito le ricadute negative di tali eventi catastrofici, in particolare a causa della percezione di pericolosità insita nell'opinione pubblica relativamente a interi territori regionali, ad esempio nel settore turistico-alberghiero, in quello del commercio e nei connessi settori economici;

          e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assoggettare alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e di rendere esenti da ogni altro diritto e tributo, a eccezione dell'imposta sul valore aggiunto: a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto; b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi; c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare;

          f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un credito d'imposta per le spese sostenute per l'organizzazione di meeting, congressi, attività formative ed eventi nei territori delle province

dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

          g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra i soggetti beneficiari dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, anche i soci e i collaboratori familiari e i soci di società a responsabilità limitata, nonché di prorogare l'applicazione della predetta indennità anche al 2018;

          h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire in termini inequivoci che le disposizioni relative alla sospensione delle ritenute alla fonte (cosiddetta «busta paga pesante») di cui all'articolo 48, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono applicate da parte dei sostituti d'imposta a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 4286, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

          udita la relazione della deputata Manzi nella seduta del 7 marzo 2017;

          udito il dibattito svoltosi nelle sedute del 7 e dell'8 marzo 2017;

          valutata positivamente la necessità di completare il quadro delle misure già delineato dal decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di fronteggiare il reiterarsi di eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali;

          preso atto dell'opportunità di prevedere misure in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari – pari a 200 – e sulla frequenza minima richiesta agli studenti delle scuole secondarie, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017;

          segnalata la necessità, con riferimento al testo, che anche per la scuola secondaria di primo grado occorrerebbe richiamare il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 (e, specificamente,

l'articolo 2, comma 10), in analogia con quanto già previsto per la scuola secondaria di secondo grado;

          ritenuto che la possibilità di derogare al numero minimo di giorni previsti dalla normativa vigente, ai fini della validità dell'anno scolastico 2016/2017, dovrebbe essere estesa anche alle scuole non strettamente ricomprese nel cratere sismico,

      esprime all'unanimità

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1. all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni dei precedenti periodi si applicano anche alle istituzioni scolastiche ricomprese nel territorio dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non elencati negli allegati 1 e 2, nei quali sono situati edifici scolastici risultati inagibili o in cui si sono registrate interruzioni dell'attività didattica, a causa di ordinanze di chiusura connesse agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e agli eccezionali ed avversi eventi meteorologici verificatisi dal 1o al 31 gennaio 2017.»;

          2. al fine di rafforzare la segreteria tecnica di progettazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, all'articolo 18, comma 2, le parole: «500.000 euro» siano sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro»;

          3. dopo l'articolo 21, sia aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis
(Destinazione di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF).

      Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.»;

      con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di:

              a) inserire una disposizione volta a derogare, per l'anno scolastico 2017/2018, ai criteri di legge (articoli 19 e seguenti del decreto-legge n. 98 del 2011) che prevedono l'accorpamento di plessi scolastici in vista della formazione di istituti comprensivi, onde tutelare l'autonomia scolastica nelle scuole dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati 1 e 2, interessate da un elevato

numero di allontanamenti degli iscritti, per ragioni di sicurezza legate agli eventi sismici;

              b) inserire una disposizione che preveda la destinazione in via prioritaria delle risorse ministeriali stanziate a favore di interventi inerenti l'edilizia scolastica a favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

              c) consentire ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 l'indicazione di un immobile di proprietà comunale di interesse storico-artistico, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, da inserirsi in un piano straordinario di interventi, approvato dai Vice commissari competenti;

              d) verificare la possibilità dell'estensione dello strumento dell'art bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, a beni culturali privati di fruizione pubblica, presenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

          esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» (C. 4286 Governo);

          evidenziato che il comma 1 dell'articolo 11, alle lettere c) ed f) integra la disciplina a suo tempo introdotta con il decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di pagamento del canone per la radiotelevisione, al fine di specificare, da un lato, che la ripresa dei versamenti del canone televisivo ad uso privato deve avvenire entro il 16 dicembre 2017 senza l'applicazione di sanzioni ed interessi e, dall'altro lato, che non è dovuto da coloro che per effetto degli eventi sismici, non detengono più alcun apparecchio televisivo, né per il secondo semestre 2016 né per l'anno 2017,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) in relazione al secondo periodo del comma 11-bis, introdotto dalla citata lettera f), si valuti l'opportunità di precisarne le modalità attuative e, segnatamente, di chiarire che tipo di attestazione deve

essere resa per rientrare tra coloro che non detengono più alcun apparecchio «per effetto dell'evento sismico»;

          b) si abbia altresì cura di individuare misure che, nel quadro degli accordi di programma Stato Regioni, assicurino priorità agli interventi di ammodernamento delle principali reti di comunicazione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche e turistiche dell'area.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8/2017, recante: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo);

          preso atto che nel biennio 2016-2017 le oltre 63mila attività economiche delle zone interessate dagli eventi sismici stimano una minore attività del 52per cento con un calo di fatturato, per il solo periodo compreso tra la fine di agosto e il 31 dicembre 2016, pari a 1,7 miliardi di euro equivalente al 10,4per cento in meno rispetto ai livelli pre-sisma e che, nel 2017, si ipotizza che tale riduzione di fatturato possa arrivare a 7,6 miliardi al netto del settore primario;

          evidenziato che se nel 2017 non si riuscirà a garantire che almeno un 60per cento delle aziende coinvolte possa, attraverso interventi di ripristino o delocalizzazione, recuperare operatività e marginalità, si rischia inevitabilmente lo spopolamento imprenditoriale di molti dei luoghi interessati e, quindi, la ’morte’ di questi territori;

          considerato che gli impatti negativi prodotti dagli eventi sismici si propagheranno, così come sottolineato dalle categorie audite in commissione, per un arco temporale compreso tra i tre e i cinque anni con il rischio di indebolire il già fragile sistema economico locale;

          se a ciò si aggiunge che, soprattutto nell'attività turistica, asse portante del sistema economico del Centro Italia, i danni sono stati subiti dalle Regioni colpite dagli eventi sismici nella loro interezza e, dunque, ben oltre le porzioni inserire nel cratere sismico a seguito di un'errata comunicazione conseguente agli eventi sismici: nella sola Umbria, ad esempio, i cali di arrivi e presenze si attestano in media sul 45 per cento e riguardano comuni come Assisi (- 50 per cento di arrivi e -45,43 per cento di presenze di turisti italiani nelle strutture alberghiere), Gubbio (-45,84 per cento di arrivi e -35,86 per cento di presenze di turisti), Perugia (-25,81 per cento di arrivi e -24 per cento di presenze) e Orvieto (-23,15 per cento di arrivi e -17,23 per cento di

presenze di turisti) che non sono neanche stati sfiorati dalle scosse. Per la sola Umbria si stima una perdita per il settore turismo, per l'intero 2017, di circa il 40per cento del fatturato che ammonterebbe a 90 milioni di euro;

          sottolineato che l'articolo 2 del decreto-legge n. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) ha previsto, entro il 18 gennaio 2018, la predisposizione di un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma da realizzarsi rendendo disponibili per il 2017 risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro a valere sul bilancio dell'Enit e preso atto che il programma non è stato ancora definito;

          ricordato che nel parere espresso dalla Commissione il 6 dicembre 2016 sul decreto-legge n. 189/2016 si sollecitava la promozione dell'attività turistica nelle regioni colpite attraverso una serie di azioni urgenti sui principali canali televisivi pubblici, compreso il canale estero, soprattutto attraverso campagne di promozione in grado di sensibilizzare i turisti a recarsi in località non direttamente colpite dal sisma;

          sottolineato che appare quanto mai necessaria l'immediata predisposizione del suddetto programma anche al fine di realizzare sui principali canali televisivi pubblici campagne promozionali dell'attività turistica nelle regioni colpite e nei territori circostanti, anche se non direttamente interessati, nei confronti dei quali un'informazione non sempre precisa sulle conseguenze dei recenti eventi sismici genera conseguenze negative all'insieme delle attività produttive;

          rilevato che l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018;

          sottolineato che le agevolazioni previste dall'articolo 11 sono finanziate, in base al comma 11 del medesimo articolo, mediante versamento, sui conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018, nonché dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e ad 80 milioni per il 2018;

          valutato che la copertura prevista dall'articolo 11, comma 11, così formulata possa dunque comportare aumenti sulla bolletta dei clienti finali,

      delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) in riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere processi di delocalizzazione temporanea

delle attività produttive in un ambito territoriale più ampio del bacino comunale, nonché di prevedere, ancora, una più elevata tolleranza per gli incrementi dimensionali dei locali da affittarsi per la suddetta delocalizzazione temporanea rispetto alle attuali sedi dell'attività d'impresa;

          b) valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere l'istituzione di zone franche urbane nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 21 agosto 2016;

          c) valuti la Commissione di merito la possibilità di individuare strumenti di incentivazione dei committenti di iniziative di turismo congressuale nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 21 agosto 2016;

          d) valuti la Commissione di merito di inserire una disposizione volta a prevedere misure di indennizzo - tra le tipologie di danno (individuate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 189/2016) subite dalle imprese turistiche localizzate nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto n. 189/2016 - anche per i «danni indiretti» ovvero quelli derivanti dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività, estendendo questa misura anche alle aziende non danneggiate materialmente dal sisma e a quelle situate anche al di fuori del cratere sismico;

          e) in riferimento all'articolo 11, valuti la Commissione di merito la possibilità di prorogare al 30 novembre 2017 anche i versamenti per contributi previdenziali ed assistenziali e per premi assicurativi obbligatori, verifichi la Commissione di merito l'eventuale impatto sulle bollette energetiche delle coperture di cui al comma 11 del medesimo articolo 11, valutando di conseguenza opportunità e possibilità di una diversa articolazione di dette coperture;

          f) in riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito la possibilità di prorogare per il 2017 l'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che abbiano sospeso l'attività a causa degli eventi sismici;

          g) valuti la Commissione di merito la possibilità di specifiche ulteriori proroghe per il pagamento delle fatture per forniture di energia elettrica e gas riferite ad edifici colpiti dagli eventi sismici, anche allo scopo di favorire la definizione di piani di rateizzazione;

          h) valuti la Commissione di merito l'inserimento di una disposizione volta a impegnare la linea editoriale dei principali canali televisivi pubblici in favore di campagne promozionali dell'attività turistica nelle regioni colpite e nei territori circostanti, anche se non direttamente interessati, nei confronti dei quali un'informazione non sempre precisa sulle conseguenze dei recenti eventi sismici genera conseguenze negative all'insieme delle attività produttive.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La Commissione XI,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4286, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

          apprezzata la previsione, recata dall'articolo 10 del decreto, della concessione, nel limite di 41 milioni di euro, di una misura di sostegno al reddito volta a garantire il trattamento economico connesso al sostegno di inclusione attiva (SIA) ai residenti nei comuni terremotati in condizioni di maggior disagio economico;

          valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 11, che prorogano la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori;

          rilevato che l'articolo 12 dispone la proroga all'anno 2017, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, dell'operatività della convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016;

          preso atto che, tra le misure introdotte dall'articolo 15 per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, vi è anche la possibilità per le aziende agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, tra i quali rientra l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento;

          segnalato, a questo riguardo, che l'emersione di criticità, con ripercussioni anche di carattere occupazionale, riguardanti le modalità di inoltro delle domande di risarcimento e le modalità di integrazione delle schede di rilevazione dei danni subiti in occasione degli eventi calamitosi, indicati nell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2016 rende opportuna la previsione di una nuova disciplina che permetta alle imprese agricole, che hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti non utilizzando la scheda

«C» allegata alle ordinanze di protezione civile, di procedere alla regolarizzazione della segnalazione medesima,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche, volte a dare soluzione ai contenziosi pendenti, relativi a leggi e atti normativi concernenti precedenti eventi sismici e calamità naturali, con particolare riferimento al contenzioso riguardante i lavoratori dipendenti dei territori delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 1990 ai quali, sulla base di una restrittiva interpretazione della normativa vigente, è stato negato il diritto al rimborso dei tributi versati in eccedenza con riferimento al biennio dicembre 1990 - dicembre 1992, riconosciuto ai sostituti di imposta.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La Commissione XII,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4286 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

          rilevato che all'articolo 10, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici, si autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate;

          segnalato, in particolare, che per i soggetti in condizioni di maggior disagio economico residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ai fini del godimento della predetta misura, viene elevato a 6.000 euro il valore limite dell'ISEE e sono esclusi dal calcolo dell'ISEE corrente sia il valore patrimoniale sia i redditi derivanti dal possesso di immobili distrutti, dichiarati totalmente o parzialmente inagibili od oggetto di misure temporanee di esproprio;

          osservato che tale deroga appare pienamente condivisibile, in ragione del carattere assolutamente straordinario degli eventi che ne costituiscono il presupposto;

          segnalato, altresì, che le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate saranno definite con apposito decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto,

      esprime:

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione (Agricoltura),

          esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo);

          osservato, in via preliminare, che il decreto-legge all'esame, che reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso, oltre ad affrontare la nuova emergenza dovuta al protrarsi delle scosse sismiche e alle avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose che hanno interessato le stesse regioni colpite dal terremoto, reca misure volte ad accelerare le procedure e a porre riparo ad alcuni dei ritardi determinatisi nell'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016;

          valutato in particolare con favore che il provvedimento, all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza, stabilisca che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e preveda inoltre che, al fine di favorire la rapida esecuzione di opere di urbanizzazione per la continuità operativa del settore zootecnico, le regioni concedano un'anticipazione del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori eseguiti autonomamente da parte dei soggetti privati;

          giudicato favorevolmente che l'articolo 11, nel modificare la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, proroghi alcuni termini e attribuisca agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018, e che, in particolare, agli agricoltori sia consentito di pagare i tributi sospesi dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché i tributi dovuti dal 1o al 31 dicembre 2017 e

quelli dovuti nell'anno 2018 (da versare entro il 16 dicembre 2018), mediante un finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato;

          ritenuto a tale proposito necessario estendere l'applicazione delle richiamate disposizioni anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

          apprezzati contenuti dell'articolo 12, volto a consentire la prosecuzione dell'applicazione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano dovuto sospendere le attività nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 previste dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016; rilevate tuttavia le difficoltà sorte in sede di applicazione di tali disposizioni in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole, essendo difficilmente dimostrabile la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento sismico e la sospensione delle relative attività;

          valutato favorevolmente che, al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico condiviso tra le regioni e il MIPAAF per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici, il provvedimento, all'articolo 15, comma 1, autorizzi la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento (dal 100) fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino;

          osservato inoltre con favore che, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 15, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura, sia rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016;

          rilevato altresì in termini estremamente positivi che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 consentano di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale;

          apprezzato, in particolare, che il comma 4 dell'articolo 15 disponga che le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo

dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

          osservato, a tale riguardo, che l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede, a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni a seguito del verificarsi di calamità naturali od eventi eccezionali, la concessione dell'esonero parziale, fino ad un massimo del 50 per cento, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che la determinazione della percentuale di esonero è stata definita con decreto ministeriale 27 luglio 2009 nella misura compresa tra il 17 e il 70 percento in base ai danni subiti;

          reputato in proposito che, a fronte della situazione di eccezionale gravità determinatasi a seguito degli eventi sismici e atmosferici verificatisi, occorra consentire, in un'ottica anche di semplificazione, la concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale nella misura del 80 per cento per le imprese agricole interessate sia dagli eventi sismici che dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di gennaio 2017;

          rilevato inoltre che il citato decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede, tra gli interventi compensativi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese che abbiano subito danni a seguito del verificarsi di calamità naturali od eventi eccezionali, la proroga onerosa delle rate delle operazioni di credito agrario e che, in considerazione delle oggettive difficoltà in cui versano le imprese agricole, causate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, appare necessario prevedere che tale proroga non comporti il pagamento di interessi;

          osservata altresì l'esigenza che anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, sia garantito l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004;

          ritenuta peraltro opportuno valutare se degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile;

          ritenuto, inoltre, opportuno che, in base al comma 5 dell'articolo 15, le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi richiamati nel comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

          apprezzato l'incremento, disposto dal comma 6 dell'articolo 15, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per un importo di 15

milioni di euro per l'anno 2017, al fine di finanziare gli interventi a titolo compensativo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004;

          evidenziata tuttavia in proposito la necessità di disporre un maggiore incremento della dotazione medesima sino a 60 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse;

          ritenuto infine opportuno che la Protezione civile, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze che colpiscono il settore primario si doti – dal punto di vista tecnico-organizzativo – di personale specializzato,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) si estenda l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge, a tal fine aggiungendo, all'articolo 11, dopo il comma 1, il seguente:

          «1-bis. Alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla pertinente normativa regionale, ubicate nei territori delle province colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ma non ricomprese nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto-legge»;

          2) si provveda a meglio definire i presupposti applicativi dell'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di agevolarne l'applicazione in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole, a tal fine aggiungendo, all'articolo 12, dopo il comma 1, il seguente:

          «1-bis. all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: “che abbiano dovuto sospendere” sono aggiunte le seguenti: “ovvero, limitatamente ai titolari di impresa del settore agricolo, ridurre”»;

          3) si assicuri anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici e che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, a tal fine aggiungendo, all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: «, nonché nelle» le seguenti: «predette Regioni e»;

          4) si provveda ad incrementare la misura della concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale per le imprese agricole di cui all'articolo 15, comma 4, a tal fine aggiungendo, dopo il suddetto comma 4, il seguente:

          «4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018»;

          5) si preveda che la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario per le imprese agricole danneggiate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, non comporti il pagamento di interessi, a tal fine aggiungendo, all'articolo 15, dopo il comma 4 il seguente:

          «4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.»;

          6) all'articolo 15, comma 6, si provveda ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017 per un importo pari a 60 milioni di euro da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse.

      e con la seguente osservazione:

          a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 15 allo scopo di precisare che degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge del Governo C. 4286, di conversione in legge, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

          considerato che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia «protezione civile», ascritta, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

      rilevato che:

          l'articolo 10, prevede per il 2017 l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) con requisiti particolari per i nuclei familiari delle zone terremotate, rimettendo le modalità di concessione della prestazione ad apposito decreto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

          l'articolo 10 incide, oltre che sulla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», ascritta alla competenza esclusiva statale, anche sulla materia «politiche sociali», attribuita alla competenza regionale;

          tenuto conto che l'articolo 15, comma 4, dispone che le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, solo nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;

          b) l'articolo 15, comma 4, sia valutato nella parte in cui potrebbe risultare penalizzante per le imprese agricole che abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.


Testo del disegno di legge
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Testo della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

      1. Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

      All'articolo 1:

          al comma 1:

              all'alinea, dopo le parole: «n. 229,» sono inserite le seguenti: «di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016»;

              alla lettera a), capoverso l-bis):

                  all'alinea, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,5 milioni»;

                  al numero 1), le parole: «pubblicata nella» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla»;

                  al numero 2), dopo le parole: «di cui all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «adottate ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

                  al numero 3), dopo le parole: «coordinamento scientifico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «, le parole: «al numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1) ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all'alinea della presente lettera»;

              alla lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
      1-ter. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale”»;

          al comma 2:

              alla lettera a) è premessa la seguente:

                  «0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree”»;

              alla lettera a), dopo le parole: «oppure i Comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei Comuni e le unioni montane» e la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati»;


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              dopo la lettera a) è inserita la seguente:

                  «a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      "4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale"»;

          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018.
      2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2-quinquies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      "3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisionale


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di cui al periodo precedente, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4".

      2-sexies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune e della regione o della provincia interessati.
      2-septies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: "mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono soppresse».

      All'articolo 2:

          al comma 1, dopo le parole: «opere di urbanizzazione» sono inserite le seguenti: «primaria e secondaria»;

          al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente»;

          al comma 3, dopo le parole: «n. 189 del 2016», sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre


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2016,» e le parole:«comprensivo dei relativi costi» sono sostituite dalle seguenti:«comprendente l'indicazione dei relativi costi»;

          dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti"».

      All'articolo 3:

          al comma 1:

              alla lettera a) è premessa la seguente:

                  «0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “finiture interne ed esterne” sono inserite le seguenti: “e gli impianti”»;

              la lettera a) è soppressa;

          dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa appaltatrice.
      1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale da parte delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in


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opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa affidataria.
      1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bise 1-terpossono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.
      1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bise dei contributi di cui al comma 1-terda erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bisdel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
      1-sexies. I contributi già concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 249 del 24 ottobre 2012, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.
      1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente.
      1-octies. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1agosto 2012, n. 122, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-septies.
      1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septiese 1-octies, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.
      1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è consentito solo all'interno dello stesso comune.
      1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: “per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2016 e 2017”;

          b) dopo le parole: “10 milioni di euro,” sono inserite le seguenti: “di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,”».

      All'articolo 5:

          al comma 1, lettera b), capoverso:

              al terzo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 30» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;

              al quarto periodo, le parole: «Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30».

          dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA. Mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50»;

          dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016».


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      All'articolo 6:

          al comma 1:

              dopo la lettera a) è inserita la seguente:

                  «a-bis) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      "1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato ’Conferenza permanente’, presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti»;

              alla lettera e), capoverso, dopo le parole: «parere obbligatorio» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione».;

      All'articolo 7:

          al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

          al comma 2:

              alla lettera a), capoverso, le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione,» sono soppresse;

              alla lettera b):

                  al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “ed ai siti di deposito temporaneo” sono inserite le seguenti: “, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,”»;

                  al numero 2), dopo le parole: «ai materiali di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «del giorno e della data» sono sostituite dalle seguenti: «della data».

              alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «, separazione» sono inserite le seguenti: «, messa in riserva (R13)» e dopo le parole: «frazione non recuperabile» è inserito il seguente periodo: «. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

              alla lettera d), la parola: «straordinario» è sostituita dalla seguente: «straordinario,».


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              dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

                  «e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

      "13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.
      13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del citato regolamento n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
      13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.
      13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al


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comma 1 dell'articolo 41-bisdel decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo"»;

      dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 7-bis. – (Interventi volti alla ripresa economica). – 1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

      "Art. 20-bis. – (Interventi volti alla ripresa economica).1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi antecedenti all'evento sismico nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
      2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.
      3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190".

      Art. 7-ter. – (Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "per l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".
      2
. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e


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speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

      All'articolo 8:

          al comma 1, lettera c), le parole: «, o in data successiva,» sono sostituite dalle seguenti: «o in data successiva».

      All'articolo 9:

          al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

              «a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa"».

      Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. – (Indennità di funzione). – 1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      “2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una ‘zona rossa’, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale”».

      All'articolo 10:

          al comma 2, lettera a), dopo le parole: «all'allegato 1» sono inserite le seguenti: «al decreto-legge n. 189 del 2016» e dopo le parole: «all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «al medesimo decreto-legge»;

          al comma 4, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» è inserita la seguente: «del».


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      All'articolo 11:

          al comma 1 è premesso il seguente:

      «01. All'articolo 12 del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          "2-bis. Le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017, in ragione della perdita dei dati, necessari per la citata comunicazione, causata dagli eventi sismici"»;

          al comma 1:

              alla lettera a):

                  al numero 1), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,» e le parole: «dicembre 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2016»;

                  al numero 2), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

              alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, la parola: «effettuata» è sostituita dalla seguente: «effettuati»;

              alla lettera c), le parole: «”e della radiotelevisione pubblica” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti:«”, della telefonia e della radiotelevisione pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “e della telefonia,”»;

              dopo la lettera c) è inserita la seguente:

                  «c-bis) al comma 7, le parole: "dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8"»;

              alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:

                  «2) le parole da: “con decreto” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione


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di sanzioni e interessi. La ripresa del versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bisavviene con le modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in caso di mancata emanazione del decreto previsto dal predetto comma 2-bisentro il 30 novembre 2017. Resta ferma la scadenza prevista dal primo periodo del presente comma”»;

              alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo periodo, le parole: «canone tv» sono sostituite dalle seguenti: «canone di abbonamento alla televisione»;

              dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

          «g-bis) al comma 16, le parole: "28 febbraio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"»;

          il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: “31 marzo 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “21 aprile 2017”;

          b) al comma 3, alinea, le parole: “31 maggio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2017”;

          c) dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:

      “13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo”»;

          dopo il comma 10 è inserito il seguente:

      «10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale»;

      al comma 11, dopo le parole: «300 milioni», «100 milioni» e «80 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro»;

      al comma 13:

          all'alinea, dopo le parole: «e a 0,280» sono inserite le seguenti: «milioni di euro annui»;

          alla lettera a), dopo le parole: «e a 0,280 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;


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          alla rubrica, dopo la parola: «tributari» sono aggiunte le seguenti: «e ambientali».

      Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 11-bis. – (Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017). – 1. Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      Art. 11-ter. – (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti). 1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016».

      All'articolo 13:

          al comma 1, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati»;

          al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime ordinanze sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014»;

          dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

      «4-bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di


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formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza utilizzando gli strumenti più idonei allo scopo.
      4-ter. All'attuazione del comma 4-bissi provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

      All'articolo 14:

          al comma 1:

              dopo le parole: «Marche e Umbria» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati»;

              dopo le parole: «nei rispettivi ambiti territoriali,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere,»;

              dopo le parole: «ad uso abitativo agibili» sono inserite le seguenti: «o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita,»;

              dopo le parole: «alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» sono inserite le seguenti: «contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia»;

              dopo le parole: «da destinare temporaneamente» sono inserite le seguenti: «in comodato d'uso gratuito»;

              le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113»;

              dopo le parole: «26 agosto 2016» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»;

              dopo le parole: «19 settembre 2016» sono aggiunte le seguenti:«, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016»;

              è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal periodo precedente»;

          dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo»;

          al comma 2, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;


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          al comma 3, le parole: «di acquisizione,» sono sostituite dalle seguenti: «di acquisizione» e dopo le parole: «sono sottoposte» sono inserite le seguenti:«, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,»;

          al comma 4, dopo le parole: «residenziale pubblica dei Comuni» sono inserite le seguenti: «o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica».

      All'articolo 15:

          al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

          Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis.(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici). – 1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.
      2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma e le eventuali altre amministrazioni interessate».

      All'articolo 16:

          al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalla disposizione del comma 1».

      All'articolo 17:

          al comma 2, la parola: «Quando» è sostituita dalla seguente: «Se».

      Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. – (Sospensione di termini in materia di sanità). – 1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 non si applicano, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del


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Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015».

      All'articolo 18:

          al comma 1:

              alla lettera a):

                  al numero 3), dopo la parola: «Ferme» è inserita la seguente: «restando»;

                  dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

              «3-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2”»;

              dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

                  «b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

      "1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
      1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”»;

          al comma 2, le parole: «di ulteriori 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ulteriore importo di un milione di euro»;

          al comma 4:

              dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

                  «a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      "3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:

          a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

          b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole


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somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

          c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

      3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7.
      3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
      3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3”;

          a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: “nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata” sono sostituite dalle seguenti: “nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata”;

          a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: “nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione” sono sostituite dalle seguenti: “nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario”»;

          dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

              «c-bis) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3”»;

          al comma 5:

              la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) al comma 1, le parole da: “di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “, di 24


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milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3”»;

              alla lettera c):

                  al capoverso 3-quater, le parole: «comma 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis» e le parole: «in numero non superiore a cinque» sono soppresse;

          dopo il capoverso 3-sexies è aggiunto il seguente:

      «3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse»;

          dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata”.
      5-ter. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992».


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      Nel capo I, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 18-bis.(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017). – 1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

      Art. 18-ter.(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici). – 1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
      2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
      3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Art. 18-quater. – (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

      "10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.


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      10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
      10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:

          a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

          b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

      10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto”.

      Art. 18-quinquies.(Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: “nonché la valutazione del fabbisogno finanziario” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016”.

      Art. 18-sexies. – (Nuove disposizioni in materia di uffici speciali per la ricostruzione). – 1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo”.

      Art. 18-septies.(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa). – 1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

              "a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati


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alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016”;

          b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

      "3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione, in qualità di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.
      3
-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.
      3-quinquies. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari.
      3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016”.

      Art. 18-octies.(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189, del 2016, dopo le parole: “dalla crisi sismica del 1997 e 1998” sono inserite le seguenti: “e, in Umbria, del 2009”.

      Art. 18-novies.(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del


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2016).– 1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.

      Art. 18-decies. – (Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “allegati 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “allegati 1, 2 e 2-bis”;

          b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis”;

          c) all'articolo 9, comma 1, le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis”;

          d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis”;

          e) all'articolo 44:

              1) al comma 1, le parole: “alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis”;


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              2) al comma 3, le parole: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis”;

          f) è aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato A al presente decreto.

      2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
      3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
      4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019».

      All'articolo 19:

          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.
      2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
      2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle


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pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquiesdell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;

          dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

      «Art. 19-bis. – (Unità cinofile). – 1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

      Nel capo II, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 20-bis. – (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici). – 1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla società Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
      2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8


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novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
      3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
      4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

      Art. 20-ter. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
      2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia».

      All'articolo 21:

          al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

              «0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: “da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni”»;

          al comma 2, dopo le parole: «47 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «versato dalla Camera dei deputati e»;

          dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 21-bis.(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      “1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare fino a 205 milioni di euro per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122”.

      Art. 21-ter.(Proroghe in materia ambientale). – 1. Per i soggetti obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017.

      Art. 21-quater.(Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale). – 1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76»;

      è aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato A

“Allegato 2-bis

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

      Regione Abruzzo:

          1) Barete (AQ);

          2) Cagnano Amiterno (AQ);

          3) Pizzoli (AQ);

          4) Farindola (PE);

          5) Castelcastagna (TE);

          6) Colledara (TE);

          7) Isola del Gran Sasso (TE);

          8) Pietracamela (TE);

          9) Fano Adriano (TE)”».


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DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8

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Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017.
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;

      Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

      Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

      Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

      Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

      Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

      Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

      Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406 del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016, n. 414 del 19 novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 29 novembre 2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20 dicembre 2016, n. 431 dell'11 gennaio 2017, nonché n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le medesime regioni nonché di adottare misure urgenti per il mantenimento della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

      Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017
Capo I
NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti).
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti).

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

          a) identico:

          «l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

          «l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, discipli­nando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

              1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;

              1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;

              2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;

              2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;

              3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.»;

              3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1), da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all'alinea della presente lettera»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          b) identico:

          «2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.».

          «2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto».

      1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

      1-ter. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale».

      2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree»;

          a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»;

          a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati»;

          a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          «4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale»;

          b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».

          b) identica.

      2-bis. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018.

      2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      2-quinquies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisionale di cui al periodo precedente, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4».

      2-sexies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata. di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della regione o della provincia interessati.
      2-septies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica» sono soppresse.

Articolo 2.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza).
Articolo 2.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza).

      1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

      1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso. Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente.

      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di favorire la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi.

      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, al fine di favorire la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprendente l'indicazione dei relativi costi.

      3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti».

Articolo 3.
(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata).
Articolo 3.
(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata).

      1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono inserite le seguenti: «e gli impianti».

          a) al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76»;

          a) soppressa

          b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

          b) identica.

          «13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.».

      1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,l convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

      1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale da parte delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa affidataria.

      1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

      1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

      1-sexies. I contributi già concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.

      1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente.

      1-octies. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-septies.

      1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo, ai sensi dei commi 1-septies e 1-octies, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.

      1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è consentito solo all'interno dello stesso comune.

      1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

          b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».

Articolo 4.
(Adeguamento termini per la richiesta di contributi).
Articolo 4.
(Adeguamento termini per la richiesta di contributi).

      1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      Identico.

          «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.».

Articolo 5.
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica).
Articolo 5.
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica).

      1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          a) identico:

          «a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;

          a-bis) identica.

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          b) identico:

          «3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

          «3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

      1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA. Mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

      2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

      2. Identico.

      2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.

      3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.

      3. Identico.

Articolo 6.
(Conferenza permanente e Conferenze regionali).
Articolo 6.
(Conferenza permanente e Conferenze regionali).

      1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» è sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze regionali»;

          a) identica;

          a-bis) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti»;

          b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

          b) identica;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          c) identica;

      «3. La Conferenza, in particolare:

          a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

          b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

          c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          d) identica;

          «4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          e) identico:

          «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.»;

          «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.»;

          f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

          f) identica.

          «6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.».

      2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      2. Identico.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione).
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione).

      1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera e) è soppressa.

      1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera e) è abrogata.

      2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          a) identico:

          «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;

          «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto»;

          b) al comma 6:

          b) identica:

              1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»;

              1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto» e dopo le parole: «ed ai siti di deposito temporaneo» sono inserite le seguenti: «, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,»;

              2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;

              2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;

          c) al comma 7:

          c) identico:

              1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile»;

              1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

              2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

              2) identico;

          d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

          d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

          e) il comma 10 è abrogato.

          e) identica;

          e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

          «13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.

          13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del citato regolamento n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla Tabella 1 di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

          13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

          13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge, 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

          13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

          13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

          13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo».

      2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7-bis.
(Interventi volti alla ripresa economica).

      1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

      «Art. 20-bis. – (Interventi volti alla ripresa economica). 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi antecedenti all'evento sismico nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

      2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.

      3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.».

Articolo 7-ter.
(Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016).

      1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «per l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 8.
(Legalità e trasparenza).
Articolo 8.
(Legalità e trasparenza).

      1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

          a) identica;

          b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;

          b) identica;

          c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, o in data successiva,» e dopo le parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».

          c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, o in data successiva» e dopo le parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».

Articolo 9.
(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata).
Articolo 9.
(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata).

      1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identica:

          a) al comma 4, primo periodo, le parole: «rapporti di parentela» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,»;

          a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          b) identica;

          «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;

          c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».

          c) identica.

Articolo 9-bis.
(Indennità di funzione).

      1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale».

Articolo 10.
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione).
Articolo 10.
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione).

      1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.

      1. Identico.

      2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

      2. Identico:

          a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;

          a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 al medesimo decreto-legge alla data del 26 ottobre 2016;

          b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

          b) identica.

      3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.

      3. Identico.

      4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

      4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

          a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

          a) identica;

          b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

          b) identica;

          c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

          c) identica.

      5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.

      5. Identico.

      6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.

      6. Identico.

      7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5.

      7. Identico.

      8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

      8. Identico.

Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari).
Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti
tributari e ambientali).

      01. All'articolo 12 del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017, in ragione della perdita dei dati, necessari per la citata comunicazione, causata dagli eventi sismici».

      1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 1:

          a) identico:

              1) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016,»;

              1) all'alinea, le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016»;

              2) la lettera b) è soppressa;

              2) la lettera b) è abrogata;

              3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;

              3) identico;

          b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          b) identico:

          «1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;

          «1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;

          c) al comma 2, le parole: «e della radiotelevisione pubblica» sono soppresse;

          c) al comma 2, le parole: «, della telefonia e della radiotelevisione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «e della telefonia,»;

          c-bis) al comma 7, le parole: «dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8»;

          d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».

          d) identica;

          e) al comma 11:

          e) identico:

              1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti: «1-bis,»;

              1) identico;

              2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;

              2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa del versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis avviene con le modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in caso di mancata emanazione del decreto previsto dal predetto comma 2-bis entro il 30 novembre 2017. Resta ferma la scadenza prevista dal primo periodo del presente comma»;

          f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

          f) identico:

          «11-bis. La ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;

          «11-bis. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;

          g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».

          g) identica;

          g-bis) al comma 16, le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

      2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

      2. Identico.

      3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

      3. Identico.

      4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.

      4. Identico.

      5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento.

      5. Identico.

      6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.

      6. Identico.

      7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 6.

      7. Identico.

      8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

      8. Identico.

      9. L'aiuto di cui al presente articolo è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

      9. Identico.

      10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:

      10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017»;

          b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2017»;

          c) dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:

          «13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.».

          «13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.».

      10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

      11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.

      11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro per il 2018.

      12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.

      12. Identico.

      13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

      13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

          a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) identica;

          c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;

          c) identica;

          d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

          d) identica.

      14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017».

      14. Identico.

      15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.

      15. Identico.

      16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

      16. Identico.

Articolo 11-bis.
(Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017).

      1. Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 11-ter.
(Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti).

      1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

Articolo 12.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).
Articolo 12.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

      1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

      Identico.

Articolo 13.
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes).
Articolo 13.
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes).

      1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attività progettuale.

      1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attività progettuale.

      2. Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

      2. Identico.

      3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista.

      3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista. Con le medesime ordinanze sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014.

      4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.

      4. Identico.

      4-bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza utilizzando gli strumenti più idonei allo scopo.

      4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)
Articolo 14.
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)

      1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

      1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sentiti i comuni interessati, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, prioritariamente nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere, unità immobiliari ad uso abitativo agibili o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, e realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia, da destinare temporaneamente in comodato d'uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016. In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal periodo precedente.

      1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo.

      2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

      2. Ai fini di cui al comma 1 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

      3. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).

      3. Le proposte di acquisizione sono sottoposte, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).

      4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.

      4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica nel cui territorio sono ubicati.

      5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.

      5. Identico.

Articolo 15.
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).
Articolo 15.
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).

      1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.

      1. Identico.

      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

      3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

      3. Identico.

      4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

      4. Identico.

      5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      5. Identico.

      6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      6. Identico.

Articolo 15-bis.
(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).

      1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.

      2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma e le eventuali altre amministrazioni interessate.

Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti).
Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti).

      1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.

      1. Identico.

      2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

      2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 17.
(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali).
Articolo 17.
(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali).

      1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.».

      1. Identico.

      2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.

      2. Se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.

Articolo 17-bis.
(Sospensione di termini in materia di sanità).

      1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 non si applicano, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.

Articolo 18.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale).
Articolo 18.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 1:

          a) identica:

              1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»;

              1) identico;

              2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto»;

              2) identico;

              3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ferme le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.»;

              3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.»;

              3-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2»;

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

          b) identica;

          b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

          «1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

          1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

      2. Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

      2. Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

      3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

      3. Identico.

          «b-bis) per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni.».

      4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      4. Identico:

          a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;

          a) identica;

          a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          «3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:

          a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

          b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

          c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

          3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7.

          3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.

          3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3»;

          a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;

          a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario»;

          b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.».

          b) identica;

          c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

          c) identica;

          c-bis) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3».

      5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      5. Identico:

          a) al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l'anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l'anno 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 52 e per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di euro»;

          a) al comma 1, le parole da: «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

          b) identica;

          c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          c) identica:

          «3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

          «3-bis. Identico.

      3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

      3-ter. Identico.

      3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni-vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque.

      3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni-vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.

      3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta.

      3-quinquies. Identico.

      3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.».

      3-sexies. Identico.

      3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse».

      5-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata».

      5-ter. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

Articolo 18-bis.
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).

      1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 18-ter.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

      1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

      2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

      3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 18-quater.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

      1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

          «10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

          10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

          10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:

          a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

          b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

          10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto».

Articolo 18-quinquies.
(Modifica all'articolo 14-bis
del decreto-legge n. 189 del 2016).

      1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: «nonché la valutazione del fabbisogno finanziario» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016».

Articolo 18-sexies.
(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).

      1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo».

Articolo 18-septies.
(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).

      1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          «a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016»;

          b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

          «3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione, in qualità di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.

          3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

          3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari.

          3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016».

Articolo 18-octies.
(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

      1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «dalla crisi sismica del 1997 e 1998» sono inserite le seguenti: «e, in Umbria, del 2009».

Articolo 18-novies.
(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).

      1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.

Articolo 18-decies.
(Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016).

      1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «allegati 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegati 1, 2 e 2-bis»;

          b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»;

          c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»;

          d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»;

          e) all'articolo 44:

              1) al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis»;

              2) al comma 3, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis»;

          f) è aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato A al presente decreto.

      2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

      3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

      4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.

Capo II.
ALTRE MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Capo II.
ALTRE MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Articolo 19.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).
Articolo 19.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).

      1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.

      1. Identico.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.

      2. Identico.

      2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.

      2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

      2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Articolo 19-bis.
(Unità cinofile).

      1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 20.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile).
Articolo 20.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile).

      1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilità e l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.

      Identico.

Articolo 20-bis.
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

      1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla società Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati sulla home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

      2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

      3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

      4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nei Comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

Articolo 20-ter.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

      2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

Capo III.
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
Capo III.
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
Articolo 21.
(Disposizioni di coordinamento).
Articolo 21.
(Disposizioni di coordinamento).

      1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»;

          a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;

          a) identica;

          b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico»;

          b) identica;

          c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali».

          c) identica.

      2. L'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

      2. L'importo di 47 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

Articolo 21-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare fino a 205 milioni di euro per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Articolo 21-ter.
(Proroghe in materia ambientale).

      1. Per i soggetti obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017.

Articolo 21-quater.
(Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale).

      1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

Articolo 22.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 9 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.
Minniti, Ministro dell'interno.
Calenda, Ministro dello sviluppo economico.
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Orlando, Ministro della giustizia.
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Costa, Ministro per gli affari regionali.
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

Allegato A

«Allegato 2-bis

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

      Regione Abruzzo:

          1) Barete (AQ);

          2) Cagnano Amiterno (AQ);

          3) Pizzoli (AQ);

          4) Farindola (PE);

          5) Castelcastagna (TE);

          6) Colledara (TE);

          7) Isola del Gran Sasso (TE);

          8) Pietracamela (TE);

          9) Fano Adriano (TE)»

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