Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4335 |
1. Le pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ogni disposizione normativa, vigente o in corso di adozione, sono tenute a concordare il titolo funzionale, accademico, professionale, istituzionale od onorifico, con il sesso della persona alla quale lo stesso è attribuito.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, istituisce, si sensi dell'articolo 1, l'elenco di concordanza dei titoli funzionali in base al sesso, al quale le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo articolo 1, devono attenersi. Nella predisposizione dell'elenco, il titolo funzionale deve essere concordato nel rispetto delle regole lessicali e grammaticali in uso nella lingua italiana e, in caso di dubbi, deve essere interpellata l'Accademia della crusca. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 provvedono, di concerto tra loro e a cadenza annuale, alla revisione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al medesimo comma 1.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 provvedono a conformarsi all'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
1. Nella relazione annuale al Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, riferisce sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.