Frontespizio Pareri Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4144-1987-2023-2058-3480-A


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 novembre 2016 (v. stampati Senato nn. 119, 1004, 1034, 1931, 2012)
4144
d'iniziativa dei senatori
D'ALÌ; DE PETRIS; CALEO; PANIZZA, ZELLER, ZIN, FAUSTO
GUILHERME LONGO, CONTE, DALLA ZUANNA, MASTRANGELI,
SCILIPOTI ISGRÒ; SIMEONI, GAMBARO, CAMPANELLA, BENCINI, BIGNAMI, ORELLANA, CASALETTO, MASTRANGELI
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 novembre 2016
e
PROPOSTE DI LEGGE
1987
d'iniziativa dei deputati
TERZONI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, SEGONI, TOFALO, ZOLEZZI, LUIGI DI MAIO, FICO, SILVIA GIORDANO, SIBILIA, COLONNESE, PISANO
Istituzione del Parco nazionale del Matese
Presentata il 23 gennaio 2014
2023
d'iniziativa dei deputati
MANNINO, TERZONI, NUTI, TOFALO, VIGNAROLI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, SEGONI, ZOLEZZI, CANCELLERI, CURRÒ, DI BENEDETTO, DI VITA, D'UVA, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MARZANA, RIZZO, VILLAROSA
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nomina dei presidenti e dei direttori degli enti parco, nonché di cause di incompatibilità e decadenza relative a tali cariche
Presentata il 30 gennaio 2014
2058
d'iniziativa dei deputati
TERZONI, MANNINO, DAGA, DE ROSA, ZOLEZZI, SEGONI, BUSTO, MICILLO
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di esercizio delle funzioni di guardiaparco da parte dei dipendenti degli organismi di gestione di aree naturali protette ai fini della sorveglianza sui territori delle medesime
Presentata il 6 febbraio 2014
3480
d'iniziativa dei deputati
BORGHI, REALACCI, BRAGA, VALIANTE, ZARDINI, BARADELLO
Istituzione del parco nazionale della Val Grande e delle Alpi Lepontine
Presentata il 7 dicembre 2015
(Relatore: BORGHI)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 23 marzo 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 4144. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge n. 1987, 2023, 2058 e 3480 si vedano i relativi stampati.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il testo della proposta di legge n. 4144 come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

      rilevato che:

      sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

          il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto modifica la vigente normativa in materia di aree protette, intervenendo perlopiù in forma di novella sulla legge quadro della materia (legge 6 dicembre 1991, n. 394); nel titolo non risulta tuttavia presente un riferimento alle disposizioni di delega presenti nel testo, con specifico riguardo a quella di cui all'articolo 28, relativa all'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici;

      sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente:

          il testo, nell'innovare profondamente la vigente normativa di settore, interviene, nella generalità dei casi, in forma puntuale sulla legge n. 394 del 1991. Il coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche non testuali, risulta assente in un numero limitato di casi. In particolare, l'articolo 2 modifica e integra in maniera non testuale l'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di destinazione del contributo di sbarco da parte dei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e dei comuni nel cui territorio insistono isole minori; all'articolo 12, il comma 3 sopprime le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, senza abrogare le relative disposizioni (in particolare, commi terzo, quinto e sesto del medesimo articolo 28), mentre il comma 5 incrementa in maniera non testuale l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

      sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

          la proposta di legge, all'articolo 2-bis, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa [rectius: di concerto] con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina, nell'ambito delle aree protette, di «misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale» (comma 1), demandando allo stesso decreto la determinazione di «ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari» delle agevolazioni in questione (comma 2); la disposizione affida così ad una fonte secondaria del diritto, in assenza di una cornice entro la quale la discrezionalità

amministrativa possa essere esercitata, la definizione dell'intera disciplina;

          inoltre, la proposta di legge, all'articolo 25, amplia i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità, disciplinato esclusivamente dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 giugno 2011, che ne ha disposto l'istituzione, ed integrando così una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

          infine, la proposta di legge, all'articolo 9-ter, prevede l'adozione di un «regolamento del Ministero delle politiche agricole [alimentari] e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute», piuttosto che di concerto tra i Ministri prima indicati;

      sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

          con riferimento alla formulazione delle norme di delega, contenute, rispettivamente, all'articolo 27 (istituzione del Parco del Delta del Po) e all'articolo 28 (introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi eco sistemici), i princìpi e i criteri direttivi ivi contenuti risultano adeguatamente enucleati e differenziati rispetto all'oggetto;

          per quanto invece riguarda i termini di esercizio delle due deleghe:

              l'articolo 27, comma 1, fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, particolarmente breve anche in relazione al termine di due anni per l'esercizio della delega integrativa e correttiva. La congruità di tale termine – per costante indirizzo del Comitato per la legislazione – andrebbe valutata alla luce della procedura prevista dal comma 3, che, nel caso di specie, prevede la previa intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Veneto (per la cui sigla non è fissato un termine) e un doppio parere parlamentare: il primo parere, obbligatorio, deve essere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema; il secondo parere – eventuale (e riguardante lo schema nel suo complesso e non le «osservazioni del Governo», come scritto nel testo) – da esprimere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, cui il Governo è obbligato «qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari»;

              l'articolo 28, al comma 1, fissa il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 3 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non

permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla "tecnica dello scorrimento"» e che, in alcune circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

          il medesimo articolo 28, al comma 4, dispone inoltre che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire «Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo», piuttosto che entro ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione di ciascuno dei decreti legislativi eventualmente adottati nell'esercizio della delega;

          sempre sul piano della formulazione del testo, la proposta di legge, all'articolo 4, comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), numero 1), con disposizione di cui andrebbe chiarita la portata normativa, stabilisce che un componente del consiglio direttivo dell'ente parco è nominato su designazione «delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA»;

          inoltre, all'articolo 5, novella in più punti la legge n. 394 del 1991 recando specifiche disposizioni applicabili alle aree contigue alle aree protette (di cui all'articolo 32 della citata legge), alle quali talvolta si riferisce utilizzando diverse denominazioni, quali «territori adiacenti» «aree contigue ed esterne», che dovrebbero invece essere uniformate al fine di individuare univocamente la normativa applicabile a tali aree;

          infine, gli articoli recanti novelle contengono rubriche che si limitano a richiamare gli estremi delle disposizioni novellate, senza nessun riferimento ai relativi oggetti (cosiddetti «titoli muti»);

          sul piano del coordinamento interno al testo, la proposta di legge, all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, lettera c), prevede quale organo dell'Ente parco il Revisore unico dei conti; la successiva lettera c), capoverso comma 10, nell'enucleare le funzioni dell'organo, si riferisce invece al Collegio dei revisori dei conti;

          sempre con riferimento al coordinamento interno al testo, nell'ambito dell'articolato sono presenti numerose clausole di invarianza finanziaria, formulate anche in termini di novella della legge n. 394 del 1991: a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'articolo 1, la clausola di invarianza finanziaria viene ripetuta sia nel nuovo comma 9-quater dell'articolo 2 della legge n. 394, sia nel comma 2;

      sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

          la proposta di legge reca alcune previsioni recanti termini che dovrebbero essere meglio precisati o ridefiniti. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), introduce nell'ambito dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 il comma 9-quater, il quale demanda ad un decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione dei compiti dell'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Per l'adozione di tale decreto non è previsto alcun termine, mentre si prevede che l'ISPRA adegui il proprio statuto «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto»; all'articolo 4, comma 1, lettera g), il capoverso 14 fissa il termine del 1° gennaio 2017 entro il quale tutti gli Enti parco devono avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze; il capoverso 14-bis prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare senza fissare il relativo termine; infine, l'articolo 8, comma 1, capoverso 1-quaterdecies stabilisce che «A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;

      ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          per quanto detto in premessa, all'articolo 2-bis, comma 2, si verifichi la coerenza della disposizione ivi contenuta – che demanda l'intera disciplina ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata – con i principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          per quanto detto in premessa, all'articolo 27, si valuti la congruità del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, anche alla luce della procedura prevista al comma 3 per la sua adozione, contestualmente valutando la congruità del riferimento alle «osservazioni del Governo» quale oggetto della deliberazione parlamentare ai sensi del comma 3, quinto periodo;

          al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, all'articolo 28, comma 3, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla «tecnica dello scorrimento» del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio;

          al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, al medesimo articolo 28, al comma 4, si sostituisca il riferimento alla «data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo», con quello più corretto, alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi eventualmente adottati nell'esercizio della delega.

      Il Comitato osserva altresì che:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          all'articolo 4, comma 1:

              a) al capoverso 4, laddove stabilisce che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di nomina del presidente del parco è adottato d'intesa con i presidenti delle Regioni interessate o, in assenza di intesa, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si dovrebbe chiarire se, come sembra dal dato testuale, le due procedure delineate si configurano come alternative;

              b) al capoverso 8-ter, lettera b), numero 1), si dovrebbe chiarire il richiamo al criterio della rappresentatività delle associazioni scientifiche (che non risulta presente nell'ordinamento) ivi contenuto e l'alternatività e quindi fungibilità tra un rappresentante di associazioni evidentemente di stampo privatistico e un rappresentante di un ente pubblico quale l'ISPRA;

          sulla base delle indicazioni contenute in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute all'articolo 2 e all'articolo 12, commi 3 e 5, che incidono sul tessuto normativo vigente in modo non testuale;

          si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 9-ter, nel senso di prevedere che il regolamento è adottato con decreto di concerto tra i Ministri (e non tra i Ministeri) in essa indicati;

          all'articolo 19-bis, si dovrebbe valutare l'opportunità di circostanziare il rinvio alla Convenzione degli Appennini, che la proposta di legge richiama genericamente, sottoscritta il 24 febbraio 2006 da Ministero dell'ambiente, Anci, Upi, Uncem, Legambiente, Federparchi e dalle 15 Regioni interessate dalla dorsale appenninica;

          si valuti la soppressione delle disposizioni contenute all'articolo 25, che incidono in maniera non testuale su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          valuti infine la Commissione l'opportunità di accorpare le disposizioni di carattere finanziario.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo della proposta di legge n. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abbinate, recante «Modifiche alla legge 6

dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», come risultante dall'esame degli emendamenti;

          considerato che l'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro), disponendo, in particolare, con il nuovo comma 5-ter dell'articolo 2 della legge quadro, inserito dall'articolo 1 in esame, che alle aree del territorio nazionale rientranti nella rete «Natura 2000» si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

          osservato che il successivo comma 5-quinquies del medesimo articolo 2 della legge quadro, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, consente di affidare in gestione agli enti gestori delle aree protette le aree esterne al territorio nazionale rientranti nella rete «Natura 2000» (di cui al precedente comma 5-ter);

          richiamato che per le aree esterne in questione la norma nulla prevede in ordine ai criteri per la loro delimitazione, mentre l'individuazione delle aree contigue «ed esterne» al territorio dei parchi nazionali, che hanno finalità di zona di transizione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 della legge quadro, inserito dall'articolo 5 della proposta di legge, avviene d'intesa con la regione;

          preso atto che l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, oltre a sopprimere l'articolo 3 della legge quadro, che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, sostituisce l'articolo 4 della legge quadro, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, nell'ambito del quale si prevede il cofinanziamento regionale attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente;

          rilevata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, relativamente alla procedura per l'approvazione di tale Piano;

          osservato che l'articolo 2-bis consente di definire, nell'ambito delle aree protette, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, demandando tale disciplina a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambente e della tutela del territorio e del mare;

          rilevata l'esigenza, in proposito, di valutare la coerenza del citato articolo 2-bis con i princìpi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto, considerato che tale articolo 2-bis demanda l'intera disciplina ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la materia possa essere regolamentata;

          osservato che l'articolo 4 della proposta di legge in esame sostituisce l'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, disponendo la nomina del Presidente dell'ente parco con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate

nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, prevedendo il breve termine di 15 giorni per il raggiungimento dell'intesa, decorso il quale il Ministro procede comunque alla nomina, previo parere delle Commissioni parlamentari, scegliendo prioritariamente tra i nomi della terna, anche nel caso in cui le regioni abbiano espresso il proprio dissenso, esplicitandone le ragioni con specifico riferimento a ciascuno dei nomi compresi nella terna;

          ricordato, in proposito, che la Corte (sentenza n. 21 del 2006) ha ritenuto necessario il coinvolgimento della regione interessata, nella forma forte dell'intesa, nella procedura di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali, in considerazione del fatto che la regolamentazione dell'ente parco, di cui il presidente è l'organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della pesca e della caccia (rispetto alla quale vige, tuttavia, secondo la giurisprudenza successiva della Corte, la competenza statale legata alla necessità di garantire l'attuazione della normativa europea e la tutela dell'ambiente);

          rilevato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 27 del 2004 e nella richiamata sentenza n. 21 del 2006, ha rilevato che la procedura per la nomina del Presidente dell'Ente parco «esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo»;

          richiamata pertanto l'esigenza di valutare la disposizione dell'articolo 9, comma 4, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 4 del provvedimento in esame, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale;

          osservato che l'articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12, comma 1 – introduce una disciplina ad hoc per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche in caso di atti richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, senza considerare la disciplina generale dell'istituto introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

          valutata in proposito l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

          rilevato che l'articolo 19-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa; si tratta di un progetto che coinvolge le 14 regioni dell'arco appenninico suddivise per aree geografiche), nonché per la sua valorizzazione in sede europea;

          valutata l'opportunità, al riguardo, di prevedere l'intesa, anziché con la Conferenza delle regioni, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che rappresenta la sede privilegiata della negoziazione politica tra le amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali;

          rilevato che l'articolo 25, nell'ampliare i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità – disciplinato esclusivamente dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 giugno 2011, che ne ha disposto l'istituzione – viene ad incidere su una fonte di rango subordinato;

          valutata dunque la necessità di evitare che atti non aventi forza di legge presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi e che si ponga in essere una modalità di produzione legislativa che non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti;

          osservato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla materia della «tutela dell'ambiente e ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          considerato, in ogni caso, che la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) sia modificato l'articolo 2-bis, in coerenza con princìpi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto, considerato che tale articolo 2-bis demanda il compito di definire, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale – per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale – ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la materia possa essere definita;

          2) si sopprima l'articolo 25, che incide su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularlo nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza

      e con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa della

regione per l'individuazione delle le aree esterne al territorio nazionale rientranti nella rete «Natura 2000», al pari di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, lettera b), numero 7, capoverso 2-bis, in relazione alle aree contigue «ed esterne» al territorio dei parchi nazionali;

          b) all'articolo 1-bis, comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, relativamente alla procedura per l'approvazione del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, nell'ambito del quale si prevede solamente il cofinanziamento regionale attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente;

          c) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «4», valuti la Commissione di merito le disposizioni ivi recate, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la quale, nelle sentenze n. 27 del 2004 e nella sentenza n. 21 del 2006, ha rilevato che la procedura per la nomina del Presidente dell'Ente parco «esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo»;

          d) all'articolo 12, comma 1, capoverso 19-bis, comma 7, si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

          e) all'articolo 19-bis, sia valutata l'opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dell'intesa con la Conferenza delle regioni.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

      La IV Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo, risultante al termine dell'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, della proposta di legge n. 4144, approvata dal Senato, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

      rilevato che:

          l'articolo 3 introduce nell'articolo 8 della legge n. 394 del 1991 un nuovo comma che prevede che il Ministero della difesa debba essere sentito nei casi di istituzione di parchi o di riserve naturali statali in cui siano ricompresi siti militari;

          l'articolo 5, comma 1, capoverso lettera h-ter), modifica il comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 per prevedere che i regolamenti dei parchi disciplinino anche lo svolgimento di esercitazioni militari; il medesimo articolo, al capoverso «comma 6», nel rivedere il procedimento di adozione del regolamento dei parchi, non prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nel caso di regolazione dello svolgimento di esercitazioni militari;

          l'articolo 10 prevede che l'istituzione delle aree marine protette avvenga con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa;

          l'articolo 11, nel rivedere l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, in materia di aree marine protette, disciplina l'adozione degli atti di regolamentazione e gestione delle stesse, senza prevedere la consultazione con il Ministero della difesa nei casi di interesse dell'amministrazione della difesa,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 3, comma 1, capoverso, le parole «sentito il Ministero della difesa» siano sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero della difesa», in modo da uniformare le modalità con le quali si procede all'istituzione delle riserve naturali (articolo 3) e delle aree marine protette (articolo 10) i cui territori includano aree di interesse militare, al fine di meglio garantire la bilanciata disciplina della protezione della natura e dello svolgimento delle attività di interesse militare;

          2) all'articolo 5, comma 1, capoverso «comma 6», e all'articolo 11, sia prevista la consultazione con il Ministero della difesa sugli atti di regolamentazione e di gestione rispettivamente delle aree naturali protette e delle aree marine protette di interesse dell'amministrazione della difesa.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge n. 4144, approvata dal Senato, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», come risultante dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e le abbinate proposte di legge;

          evidenziata la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale innova in termini molto ampi e incisivi la disciplina quadro sulle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991;

          rilevato come il comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, come novellato dall'articolo 11 della proposta di legge, nello stabilire la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali, in capo alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, possa porsi in contraddizione con l'articolo 7, comma 1, e soprattutto con l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016, i quali hanno attribuito alla Guardia di Finanza, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le funzioni in precedenza spettanti al Corpo forestale dello Stato circa la sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette terrestri, determinando il conseguente rischio che le richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 177 del 2016 risultino svuotate di contenuto, vanificandone quindi le finalità,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento all'articolo 2-bis, il quale affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la possibilità di definire misure di incentivazione fiscale in favore delle aree protette, per sostenere iniziative

compatibili con le finalità dei parchi e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, determinando l'ambito territoriale delle predette agevolazioni, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente la previsione normativa, indicando tipologie e le dimensioni delle misure agevolative, le quali sarebbero altrimenti integralmente rimesse a un atto di normativa secondaria;

          b) con riferimento all'articolo 8, comma 1, laddove si inserisce nell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 un nuovo comma 1-undecies, il quale stabilisce che i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, a eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, precisando, all'ultimo periodo del nuovo comma 1-undecies, che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, i quali «rimangono in capo al soggetto concessionario», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio il senso di tale ultima previsione, facendo più opportunamente riferimento al soggetto concedente;

          c) con riferimento all'articolo 11, integralmente sostitutivo dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, il quale, al comma 10, attribuisce la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con l'articolo 7, comma 1, e con l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016: in tale prospettiva si rileva l'opportunità di integrare la formulazione del predetto comma 10 del novellato articolo 19 della legge n. 394, senza modificarne la sostanza, inserendovi un inciso che mantenga fermo, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, nonché le previsioni dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016;

          d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i revisori dei conti degli enti parco siano scelti nell'ambito della Regione o delle Regioni su cui insiste l'area del parco, al fine di assicurare la piena funzionalità nell'esercizio delle relative funzioni, nonché di ridurne i costi.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4144;

          udita la relazione della deputata Malisani, nella seduta del 21 marzo 2017;

          udito il dibattito nelle sedute del 21, 22 e 23 marzo 2017 cui si rinvia integralmente;

          preso atto che comunque i profili di tutela e valorizzazione dei beni culturali – dovunque ubicati – restano assegnati all'esclusiva competenza degli uffici preposti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

          considerato che le disposizioni introdotte conferiscono agli enti parco le procedure autorizzatorie paesaggistiche rispetto a interventi da realizzarsi all'interno delle aree protette e che tuttavia ciò non può comportare in alcun caso un'attenuata tutela del paesaggio,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 4, comma 1:

              a) alla lettera a) capoverso comma 8-ter, lettera b), numero 1), sia aggiunto il seguente periodo: «Il componente designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è designato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.»;

              b) alla lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, dopo le parole «Consiglio dei ministri» siano aggiunte le seguenti: «, del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo». Conseguentemente, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: «Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami»; al terzo periodo, dopo la parola «consentita» sia aggiunta la seguente: «altresì»; e dopo il quarto periodo sia aggiunto il seguente: «Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio»;

              c) all'articolo 24, comma 1, lettera a), sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Se il soprintendente verifica difformità rispetto a

queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241».


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (n. 4144, approvato dal Senato, e abbinate);

          preso atto che l'articolo 8, comma 1, capoverso 1-octies, riguarda le risorse economiche messe a disposizione degli enti parco, materia già disciplinata dal novellato articolo 16 della legge quadro, e prevede che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio di un'area protetta e nelle aree contigue esterne, debbano versare una somma una tantum all'ente gestore dell'area protetta;

          evidenziato che l'ammontare del suddetto versamento è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione e per gli anni successivi alla prima applicazione viene previsto uno specifico sistema di remunerazione che l'articolo 28 delega al Governo;

          ribadita l'opportunità di scongiurare, in sede di attuazione della citata delega, misure pregiudizievoli per il mercato della nautica da diporto;

          segnalato che la remunerazione dei servizi forniti dagli ecosistemi è quindi un modo per finanziare gli interventi necessari a contrastare il degrado e consentire il ripristino dei medesimi ecosistemi facendo entrare nel circuito economico i costi che altrimenti sarebbero integralmente a carico della collettività;

          ricordato che – in coerenza con il contenuto dell'articolo 9-ter – le finalità di tutela delle aree protette nazionali, che rappresentano un grande patrimonio nazionale ambientale e una imprescindibile opportunità di sviluppo sostenibile anche all'insegna del principio di compatibilità tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche, deve contemperarsi con beni parimenti meritevoli di tutela come la sicurezza dei trasporti e la sicurezza stradale nonché consentire

in concreto, per quanto negli opportuni limiti, l'esercizio del diritto alla mobilità,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante: Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (n. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

          osservato che all'articolo 5 è stata introdotta una novella all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, volta a inserire nel regolamento del parco il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue;

          rilevato che l'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-bis a 1-septiesdecies. In particolare, i commi da 1-bis a 1-septies individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta;

          sottolineato che il nuovo comma 1-octies.1, prevede che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) previsto all'articolo 28 che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema di remunerazione di tali servizi; sottolineata la necessità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di queste somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo 28, considerato che, da un lato, la norma, pur facendo riferimento a versamenti una tantum continua a disporre l'obbligo di versamento delle somme «in sede di prima applicazione» e che, dall'altro, si prevede l'attivazione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici per le «annualità successive alla prima applicazione», non risultando chiaro come tale sistema opererà in sostituzione del predetti versamenti;

          osservato che l'introduzione di oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti a carico dei gestori di impianti di produzione da fonti di

energia rinnovabile potrebbe obbligare alcuni operatori a procedere alla chiusura degli impianti o alla limitazione degli interventi di manutenzione sugli stessi, con possibili effetti negativi in termini di occupazione e di indotto;

          considerato che la materia oggetto dell'articolo 8 si sovrappone alla disposizione recata dall'articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di revisione dei canoni per le concessioni idroelettriche, e che l'intervento previsto introdurrebbe ulteriore incertezza all'interno di un quadro normativo in cui si registrano diverse tipologie di canoni aventi ad oggetto lo stesso bene, con possibili impatti negativi sullo sviluppo di programmi di investimento di medio/lungo periodo;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 5, chiarisca la Commissione di merito che i divieti di cui al medesimo articolo si applicano, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguente o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale;

          2) all'articolo 8, comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «o i cui effetti ricadano sulle medesime aree»;

          3) all'articolo 8, comma 1, capoversi da 1-bis a 1-octies sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «in sede di prima applicazione»;

      e con la seguente osservazione:

          - all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

          «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3».


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato della

Repubblica, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

          osservato che il provvedimento reca disposizioni che incidono sulle materie di competenza della XI Commissione nella misura in cui determinano riflessi sui rapporti di lavoro pubblici o sui livelli occupazionali nel settore privato;

          considerate le modifiche, introdotte dall'articolo 4 della proposta di legge, alla disciplina relativa agli enti parco e, in particolare, le disposizioni concernenti le modalità di selezione del direttore dell'ente parco e il suo stato giuridico ed economico, nonché le disposizioni, recate dal medesimo articolo 4, relative alla determinazione della pianta organica degli enti parco e al reclutamento del relativo personale;

          rilevato che, nell'ambito dell'articolo 4, comma 1, lettera d), capoverso comma 11, non appare necessario prevedere una specifica deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di consentire il collocamento in aspettativa del lavoratore privato chiamato ad assumere l'incarico di direttore dell'ente parco;

          osservato che il comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, del medesimo articolo 4 fissa al 1 gennaio 2017 il termine entro il quale tutti gli enti parco dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;

          rilevato che l'articolo 9-bis prevede che, nel quadro delle attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali, sia possibile destinare le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di attività e progetti esclusivamente riguardanti i giovani fino a 35 anni di età, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in deroga ad ogni altra disposizione di legge;

          considerato che l'articolo 12 prevede che l'organico di un'area marina protetta sia costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiornare il termine a decorrere dal quale gli enti parco sono tenuti ad avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», quale risultante dagli emendamenti approvati;

          rilevato che l'articolo 26 del provvedimento in esame novella la disciplina già prevista dalla legge n. 349 del 1986, relativa ai requisiti per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale;

          ricordato che la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, ha tratteggiato un quadro giuridico e una definizione unitaria per il settore del no profit,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          provveda la Commissione di merito a coordinare l'articolo 26 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui prevede i requisiti necessari ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, con le disposizioni di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione,

          esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (n. 4144, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente);

          apprezzati, in via generale, i contenuti dell'articolato che interviene, con un innovativo complesso di misure, a favorire la tutela e la conservazione delle aree naturali protette;

          rilevato con favore che l'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), modificando l'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, integra i

contenuti disciplinati dal Piano del parco, finalizzandoli al perseguimento della tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco ed includendovi, tra l'altro, iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti, il mantenimento e il recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE;

          considerato con favore che l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-ter, stabilisce che il Piano del parco possa prevedere, tra l'altro, contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco, in linea con gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali;

          valutato con favore che la richiamata disposizione preveda che il piano promuova anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa (nuovo comma 1-bis dell'articolo 12 legge n. 394 del 1991);

          preso altresì atto con favore che l'articolo 8, al comma 1-duodecies, consente all'ente di gestione dell'area protetta di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di ecocompatibilità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale;

          a tale riguardo, ritenuto altresì opportuno prevedere che il Governo, con proprio regolamento, istituisca un marchio nazionale dei prodotti dei parchi, conferendo priorità alle produzioni biologiche di queste aree;

          osservato che l'articolo 5 modifica in più punti gli articoli 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, stabilendo, tra l'altro, che il piano per il parco rechi altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, individuate d'intesa con la regione e stabilendo che: «in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e

l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria»;

          rilevato che il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera f), con riferimento alle sole aree protette regionali, dispone che il regolamento per l'area protetta regionale contenga, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta;

          ricordato che l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, nel testo vigente, dispone, tra l'altro, che le aree contigue alle aree protette siano delimitate da confini determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta medesima e che i piani e i programmi di disciplina della caccia al loro interno siano stabiliti anch'essi dalle regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette;

          rilevato che le richiamate modifiche proposte alla normativa vigente rischiano di introdurre regolamentazioni dell'attività venatoria difformi nell'ambito dello stesso territorio regionale anche con la coesistenza, nel caso di più aree protette nell'ambito della stessa regione, di altrettante aree contigue ciascuna con la propria specifica disciplina sul prelievo venatorio;

          ricordato peraltro che il quadro normativo vigente in materia di attività venatoria – fondato sulla legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in attuazione della direttiva 2009/147/CE, cosiddetta «direttiva uccelli» – affida, anche in ossequio al riparto delle competenze costituzionalmente definite, ampie competenze alle regioni che dispongono di appositi strumenti di pianificazione e di controllo;

          osservato che tale attribuzione di competenze alle regioni è altresì finalizzata ad evitare conflitti di competenze tra i vari livelli di governo del territorio ed è funzionale ad un'ottimale pianificazione dell'attività venatoria;

          osservato inoltre che l'articolo 5, nel riferirsi alle aree contigue attualmente definite dal richiamato articolo 32, comma 1, non ricorre ad una terminologia uniforme, utilizzando anche denominazioni ulteriori, quali «territori adiacenti» e «aree contigue ed esterne» ingenerando quindi il dubbio che ci si intenda riferire ad una fattispecie ulteriore – quella delle aree esterne – e ponendo in ogni caso dubbi interpretativi sull'individuazione delle medesime aree e sulla normativa ad esse applicabile;

          vista la nuova disciplina per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette contenuta all'articolo 9 (che introduce un nuovo articolo 11.1 nell'ambito della legge n. 394 del 1991), il quale, tra l'altro, prevede che gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue siano definiti, in presenza di un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat, con specifici piani di gestione redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e che i piani indichino gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, nonché le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste;

          rilevata a tale proposito l'opportunità, in primo luogo, di escludere la previsione in base alla quale il soggetto gestore dell'area protetta possa determinare gli interventi di gestione faunistica anche nelle aree contigue – la cui definizione dovrebbe essere più opportunamente rimessa alle regioni – nonché l'opportunità di considerare ulteriori presupposti altrettanto significativi per l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica, quali la conservazione ed il restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed il caso danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o la presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

          osservata inoltre, in relazione ai soggetti che, a norma dell'articolo 9, comma 3, risultano autorizzati all'attuazione degli interventi di gestione della fauna selvatica, la necessità che l'elenco delle tipologie di personale abilitato sia integrato, anche tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

          rilevata infine l'opportunità di prevedere in capo ai titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già in essere, in aree contigue alle aree marine protette, un significativo incremento del contributo, già previsto dall'articolo 8, comma 1 capoverso 1-quinquies, alle spese per il recupero ambientale e della naturalità,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) provveda la Commissione di merito a riformulare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso articolo 12, comma 2-bis, e comma 1, lettera f), capoverso articolo 32, al fine – come del resto stabilito dalla normativa oggi vigente – di porre in capo alle regioni la definizione, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree protette, nonché l'adozione dei piani e dei programmi di disciplina della caccia al loro interno;

          2) provveda altresì la Commissione a chiarire se l'articolo 5, nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi a due distinte fattispecie, introducendo – in quest'ultimo caso – una

chiara definizione di entrambe le aree e precisando le modalità di istituzione delle seconde;

          3) la Commissione provveda ad integrare il disposto dell'articolo 8 al fine di prevedere che il Governo, con proprio regolamento, istituisca un marchio nazionale dei prodotti delle aree naturali protette, conferendo priorità alle produzioni biologiche di queste aree;

          4) provveda la Commissione a riformulare l'articolo 9, comma 2, al fine di escludere – in capo all'Ente parco – gli interventi di gestione faunistica nelle aree contigue, ponendoli contestualmente in capo alle regioni, e di integrare i presupposti per l'attuazione dei predetti piani di contenimento della fauna selvatica con il riferimento alla conservazione ed al restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed al caso dei danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o alla presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, al fine di integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato all'attuazione dei piani di contenimento, anche tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

          b) valuti la Commissione la possibilità di prevedere un significativo incremento del contributo previsto in capo ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4144, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», approvata in un testo unificato dal Senato;

          richiamato il proprio parere espresso in data 26 marzo 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

      rilevato che:

          il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni);

          secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla ambito materiale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

          in particolare, la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento della Regione interessata, nella forma forte dell'intesa, nella procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali, in considerazione del fatto che la regolamentazione dell'Ente parco, di cui il presidente è l'organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca (sentenza n. 21 del 2006);

          rilevato che l'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 1 della proposta di legge in esame – prevede due diverse definizioni di «parco naturale», a secondo della rilevanza nazionale o regionale del medesimo, laddove sarebbe opportuno prevedere una definizione unitaria sotto il profilo delle caratteristiche naturali, dei valori tutelati, degli obiettivi perseguiti, come del resto previsto dal medesimo articolo 2 con riferimento alla definizione di «riserve naturali»;

          evidenziato che l'articolo 2, comma 5-bis, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 1 – limita la classificazione dei «parchi con estensione a mare» ai soli parchi nazionali, laddove la normativa vigente prevede la facoltà per le Regioni di estendere a mare un parco regionale;

          rilevato che l'articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 1 – prevede che le aree esterne alle aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea «Natura 2000» possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette, senza indicare i criteri per l'individuazione di dette aree esterne né i soggetti titolari del potere di procedere all'affidamento in gestione;

      considerato che:

          l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 1-bis – disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le

aree naturali protette, cofinanziato dalle Regioni, prevedendo che il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di piano al Comitato nazionale per le aree protette, il quale delibera entro quattro mesi, mentre l'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 18 – dispone che il Comitato nazionale per le aree protette predispone il predetto piano;

          il medesimo articolo 4 prevede altresì che, decorso il termine di quattro mesi, il piano è comunque approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni;

      rilevato che:

          l'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – dispone la nomina del Presidente dell'ente parco con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, prevedendo il breve termine di 15 giorni per il raggiungimento dell'intesa, decorso il quale il Ministro procede comunque alla nomina, previo parere delle Commissioni parlamentari, scegliendo prioritariamente tra i nomi della terna, anche nel caso in cui le Regioni abbiano espresso il proprio dissenso, esplicitandone le ragioni con specifico riferimento a ciascuno dei nomi compresi nella terna;

          la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 27 del 2004 e n. 21 del 2006, ha rilevato che la procedura per la nomina del Presidente dell'Ente parco «esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo»;

      rilevato che:

          l'articolo 9, comma 8-ter, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – relativo alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente parco non prevede, diversamente dalla vigente disciplina, il parere delle Regioni interessate;

          al fine di evitare un depotenziamento del ruolo delle Regioni all'interno della Comunità del Parco e nella vita degli Enti parco, risulta necessario garantire la presenza di un rappresentante della Regione nella composizione del Consiglio Direttivo, in considerazione delle funzioni svolte in tema di Piano del parco e della necessità di assicurare un raccordo con il sistema delle aree protette a livello regionale;

      considerato che:

          l'articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 7) – prevede che: 1) il piano per il parco reca l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, individuate d'intesa con la Regione; 2) in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la Regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA,

e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue; 3) per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la Regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia; 4) tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

          l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera f) – con riferimento alle sole aree protette regionali, dispone che il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta;

          l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, nel testo vigente, dispone invece che le aree contigue alle aree protette sono delimitate da confini determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta medesima e che i piani e i programmi di disciplina della caccia al loro interno sono stabiliti anch'essi dalle Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette;

          le richiamate modifiche alla normativa vigente rischiano di introdurre regolamentazioni dell'attività venatoria difformi nell'ambito dello stesso territorio regionale anche con la coesistenza, nel caso di più aree protette nell'ambito della stessa Regione, di altrettante aree contigue ciascuna con la propria specifica disciplina sul prelievo venatorio;

          la normativa vigente in materia di attività venatoria – di cui alla legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157, di attuazione della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta «direttiva uccelli») – attribuisce ampie competenze alle Regioni che dispongono di appositi strumenti di pianificazione e di controllo, in virtù delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di caccia; tale attribuzione di competenze alle Regioni è finalizzata ad evitare conflitti di competenze tra i vari livelli di governo del territorio ed è funzionale ad un'ottimale pianificazione dell'attività venatoria;

          più in generale, occorre garantire un quadro generale di princìpi uniformi nella disciplina dell'attività venatoria, anche al fine di evitare definizioni degli interventi di gestione della fauna selvatica diversi a seconda dei territori di riferimento; tale quadro generale che può essere delineato a livello statale nell'ambito della competenza in materia di «tutela dell'ecosistema»;

          rilevato inoltre che gli articoli 12, comma 2-bis, e 32 della legge n. 394 del 1991 – come modificati dall'articolo 5 – nel riferirsi alle aree contigue (attualmente definite dal vigente articolo 32, comma 1) non ricorrono ad una terminologia uniforme, utilizzando anche denominazioni

ulteriori, quali «territori adiacenti» e «aree contigue ed esterne», ingenerando quindi il dubbio che ci si intenda riferire ad una fattispecie ulteriore – quella delle aree esterne – e ponendo in ogni caso dubbi interpretativi sull'individuazione delle medesime aree e sulla normativa ad esse applicabile;

          osservato che, all'articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – al fine di evitare interpretazioni restrittive, risulta opportuno specificare che per soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue si intendono i soggetti residenti nei Comuni compresi anche parzialmente nel parco o nelle aree contigue;

          osservato altresì che l'articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – in caso di mancata approvazione del piano, fa decorrere il termine di 12 mesi per l'esercizio del potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente dall'adozione da parte dell'Ente parco anziché dall'effettiva trasmissione alla Regione;

          evidenziato che l'articolo 16, comma 1-undecies, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 8 – prevede che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al «soggetto concessionario», anziché al «soggetto concedente», ingenerando dubbi sulla titolarità dei beni demaniali degli enti territoriali;

      considerato che:

          l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 9 – prevede una nuova disciplina per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette, in base alla quale gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in presenza di un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat, con specifici piani di gestione redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA; tali piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, nonché le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste;

          risulta necessario, in primo luogo, escludere la possibilità per il soggetto gestore dell'area protetta di determinare gli interventi di gestione faunistica anche nelle aree contigue – la cui definizione dovrebbe essere rimessa alle Regioni – e, in secondo luogo, considerare ulteriori presupposti altrettanto significativi per l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica, quali la conservazione ed il restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed in caso danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o in presenza di emergenze di tipo sanitario, come già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

      rilevato che:

          in base al nuovo articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 9 – gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per

iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA;

          appare opportuno integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato, tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

          considerato che l'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 10 – prevede che l'istituzione delle aree marine protette avviene con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti le Regioni, le Province, i Comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, laddove risulterebbe necessario un più stringente coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa;

          considerato che l'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12 – disciplina il programma triennale per le aree marine protette, il quale incide sulle competenze regionali in materia di governo del territorio, pesca, turismo e valorizzazione dei beni ambientali, e dovrebbe pertanto essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

          osservato che l'articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12 – introduce una disciplina ad hoc per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche in caso di atti richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, senza considerare la disciplina generale dell'istituto introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

          osservato altresì che l'articolo 19-bis prevede, ai fini della promozione della Convenzione degli Appennini l'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la Conferenza delle Regioni, organismo di natura privatistica;

          rilevato che l'articolo 28-bis introduce una disciplina transitoria che proroga gli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 1 – siano indicati i criteri per l'individuazione delle aree esterne alla rete ecologica europea «Natura 2000» e siano individuati i soggetti titolari del potere di procedere all'affidamento in gestione di dette aree agli enti gestori delle aree protette;

          2) agli articoli 4 e 33 della legge n. 394 del 1991 – come modificati dagli articoli 1-bis e 18 – siano chiarite le competenze di proposta e di decisione relative all'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette;

          3) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 1-bis, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in caso di approvazione del Piano nazionale triennale di sistema con decreto del Ministro dell'ambiente;

          4) all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – il procedimento per la nomina del Presidente dell'Ente parco sia modificato prevedendo, sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo tra Stato e Regione;

          5) all'articolo 9, comma 8-ter, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – sia garantita la presenza di un rappresentante regionale fra i membri del Consiglio direttivo dell'Ente parco designati dalla Comunità del Parco;

          6) agli articoli 12, comma 2-bis, e 32 della legge n. 394 del 1991 – come modificati dall'articolo 5 – sia attribuita alle Regioni, come già previsto dalla normativa vigente, la definizione, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree protette, nonché l'adozione dei piani e dei programmi di disciplina della caccia al loro interno;

          7) all'articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – sia inoltre chiarito se il comma 2-bis, nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi a due distinte fattispecie, introducendo, in tale eventualità, una chiara definizione di entrambe le aree;

          8) all'articolo 16, comma 1-undecies, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 8 – sia previsto che la titolarità dei beni demaniali concessi gratuitamente all'ente gestore dell'area protetta rimane in capo al «soggetto concedente» anziché al «soggetto concessionario», al fine di evitare dubbi interpretativi sulla titolarità dei beni demaniali degli enti territoriali;

          9) l'articolo 11.1, comma 2, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 9 – sia modificato al fine di escludere gli interventi di gestione faunistica dell'Ente parco nelle aree contigue e di integrare i presupposti per l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica con il riferimento alla conservazione ed al restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed al caso dei danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o alla presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

          10) all'articolo 19-bis – come sostituito dall'articolo 12 – sia introdotta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del programma triennale per le aree marine protette;

          11) all'articolo 28-bis, si valuti l'impatto della proroga gli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco

nazionali sui poteri delle Regioni in ordine alla nomina degli organi degli Enti parco;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 1 – si valuti l'opportunità di introdurre una definizione unitaria di «parco naturale», riprendendo quella più ampia attualmente utilizzata per i soli parchi nazionali, specificando che «i parchi naturali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati», come già previsto per le riserve naturali;

          b) all'articolo 2, comma 5-bis, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 1 – si valuti l'opportunità di estendere la classificazione dei «parchi con estensione a mare» ai parchi regionali;

          

          c) all'articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 9 – si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato all'attuazione dei piani di contenimento, tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

          d) al medesimo articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, si valuti l'opportunità di individuare un quadro generale di princìpi uniformi nella disciplina dell'attività venatoria, anche al fine di evitare definizioni degli interventi di gestione della fauna selvatica diversi a seconda dei territori di riferimento, privilegiando gli interventi di abbattimento;

          e) all'articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – si valuti l'opportunità di specificare che per soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue si intendono i soggetti residenti nei Comuni compresi anche parzialmente nel parco o nelle aree contigue;

          f) all'articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – si valuti l'opportunità di far decorrere il termine di 12 mesi per l'esercizio del potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente dalla trasmissione del piano alla Regione anziché dall'adozione del piano medesimo da parte dell'Ente parco;

          g) all'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 10 – si valuti la necessità di un più stringente coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa, ai fini dell'istituzione delle aree marine protette;

          h) all'articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12 – si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

          i) all'articolo 19-bis, si valuti l'opportunità di sostituire la previsione dell'intesa con la Conferenza delle regioni con la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini della promozione della Convenzione degli Appennini;

          l) all'articolo 28, che reca una delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il parere della stessa, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, come già previsto dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015.

    

TESTO
della proposta di legge n. 4144
    
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge
n. 394 del 1991).
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge
n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

          a) identico:

          «1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

          «1. Identico.

          2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

          2. Identico.

          3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

          3. Identico.

          4. Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

          4. Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

          5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato sentita la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

          5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato d'intesa con la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

          5-bis. Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          5-bis. Le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata “Natura 2000” concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.

          5-ter. Identico.

          5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore.

          5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, è competenza del corrispondente ente gestore, il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

          5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette»;

          5-quinquies. Identico.

          5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          b) identica.

          «9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

          9-quater. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

      2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      2. Identico.

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

      1. L'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

      2. L'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette). - 1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2.

          2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato “Piano di sistema”, sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente:

          a) individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine;

          b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché l'attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

          c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b) provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

          d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema per quanto di loro competenza.

          3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi e intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

          4. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso.

          5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta la proposta di Piano di sistema al Comitato di cui all'articolo 33, il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine, il Piano di sistema, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

          6. Per il finanziamento del Piano di sistema 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

          7. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 2.
(Contributo di sbarco a favore
delle aree protette).
Art. 2.
(Contributo di sbarco a favore
delle aree protette).

      1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.

      1. Identico.

      2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste.

      2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 1, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste.

      3. I comuni facenti parte di un'area protetta marina possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

      3. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2-bis.
(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere definite, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità dell'area e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale.

      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le agevolazioni di cui al medesimo comma 1, individuandone l'ambito territoriale, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 8 della legge
n. 394 del 1991).
Art. 3.
(Modifica all'articolo 8 della legge
n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      Identico.

          «2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 9 della legge
n. 394 del 1991).
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 9 della legge
n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

          a) identico:

          «1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

          «1. Identico.

          2. Sono organi dell'Ente parco:

          2. Identico:

          a) il Presidente;

          a) identica;

          b) il Consiglio direttivo;

          b) identica;

          c) il Collegio dei revisori dei conti;

          c) il Revisore unico dei conti;

          d) la Comunità del parco.

          d) identica.

          3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

          3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.

          4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

          4. Identico.

          4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

          4-bis. Identico.

          5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

          5. Identico.

          6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

          6. Identico.

          7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

          7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di Presidente e di membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché di Presidente delle aree marine protette. Al fine di assicurare la funzionalità degli enti medesimi, le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95 del 2012 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.

          8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

          8. Identico.

          8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

          8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

          8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

          8-ter. Identico:

          a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

          a) identica;

          b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

              1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;

              2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

          b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

          8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

          8-quater. Identico.

          8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

          8-quinquies. Identico.

          8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

          8-sexies. Identico.

          8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

          8-septies. Identico.

          8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

          8-octies. Identico»;

          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

          b) identica;

          «9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

          c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

          c) identico:

          «10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

          «10. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

          10-bis. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate»;

          10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali»;

          d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

          d) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

          «11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

          «11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

          a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;

          b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;

          c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

      11-bis. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza ai sensi del comma 1 prima della sua applicazione.

      11-ter. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

      11-quater. Annualmente il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, attribuisce al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.

      11-quinquies. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

          e) il comma 12 è abrogato;

          e) identica;

          f) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

          f) identica;

          «12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;

          g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

          g) identico:

          «14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1º gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          «14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1º gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il paga- mento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

          14-bis. Al fine di consentire il monito- raggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

          14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

          14-ter. Identico».

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991).
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991).

      1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 11:

          a) identico:

              1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

              1) identico;

              2) al comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:

              2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

          «h-bis) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;

          «h-bis) il divieto di esercitazioni militari»;

          h-ter) lo svolgimento di esercitazioni militari»;

              3) al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente:

              3) al comma 3:

              3.1) alla lettera a) è premessa la seguente:

          «0a) l'attività venatoria»;

          «0a) identica»;

              3.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi”»;

              3.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

          «g-bis) l'attività di eliski»;

              3.4) la lettera h) è abrogata;

              4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              4) identico:

          «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)»;

          «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g)»;

              5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

              5) identico:

          «6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

          «6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

          b) all'articolo 12:

          b) identico:

              1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

              1) identico;

          «e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;

              2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

              2) identico:

          «e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

          «e-bis) identica;

          e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

          e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2009, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

              2-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Il piano promuove anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente parco definisce su base convenzionale con regioni, province, città metropolitane e comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei princìpi a tali fini vigenti»;

              3) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

              3) identico;

              4) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

              4) identico;

              5) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

              5) identico;

              6) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

              6) identico;

              7) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

              7) identico:

          «2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

          «2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per as­sicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.

          2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

          2-ter. Identico.

          2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

          2-quater. Identico»;

              8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

              8) identico:

          «3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

          «3. Identico.

          4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-bis, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

          4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-bis, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

          5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

          5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

          c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;

          c) identica;

          d) all'articolo 25:

          d) identica;

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

              3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

          e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

          e) identica;

          f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

          f) identico:

          «Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

          «Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1. Identico.

          2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

          2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nell’area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 13 della legge
n. 394 del 1991).
Art. 6.
(Modifica dell'articolo 13 della legge
n. 394 del 1991).

      1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

          «Art. 13. – (Nulla osta). – 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo on line dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

          «Art. 13. – (Nulla osta). – 1. Identico.

          2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

          2. Identico.

          3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

          3. Identico.

      3-bis. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 15 della legge
n. 394 del 1991).
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 15 della legge
n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti «nel parco»;

          b) al comma 7, le parole: «e risarcimenti» sono soppresse.

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 16 della legge
n. 394 del 1991).
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 16 della legge
n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      1. Identico:

          «1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          «1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

          1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

          1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, ad un terzo del canone di concessione.

          1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.

          1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

          1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.

          1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

          1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

          1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

          1-octies.1. Nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente.

          1-novies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

          1-novies. Identico.

          1-decies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

          1-decies. Identico.

          1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

          1-undecies. Identico.

          1-duodecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

          1-duodecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità e di ecocompatibilità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

          1-terdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

          1-terdecies. Identico.

          1-quaterdecies. A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

          1-quaterdecies. Identico.

          1-quinquiesdecies. Il 50 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il restante 50 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, destinato esclusivamente al finanziamento del Piano di sistema di cui all'articolo 4, secondo le modalità e le finalità ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

          1-sexiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquiesdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

          1-sexiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquiesdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

          1-septiesdecies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

          1-septiesdecies. Identico».

      2. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

      2. Identico.

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge
n. 394 del 1991).
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge
n. 394 del 1991).

      1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

      1. Identico:

          «Art. 11.1 – (Gestione della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

          «Art. 11.1 – (Gestione della fauna selvatica). – 1. Identico.

          2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

          2. Identico.

          3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

          3. Identico.

          4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

          4. Identico.

          5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

          5. Identico.

          6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

          6. Identico.

          7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica».

          7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

      2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

      2. Identico.

Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

      1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

          «Art. 16-bis. – (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali). – 1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente articolo.

          2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

          3. L'Ente parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario precedente, al Revisore unico dei conti che è tenuto ad esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali l'Ente parco provvede a segnalare al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Una volta decorso il termine per l'espressione del parere del Revisore unico dei conti, l'Ente parco trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del parco, che è tenuta ad esprimersi entro quindici giorni dall'acquisizione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente parco, entro i successivi dieci giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro quaranta giorni dall'acquisizione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario ad acta per l'espletamento della procedura di approvazione del bilancio.

          4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

          5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 9-ter.
(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale).

      1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali (Sus scrofa) in tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono individuati, con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

      2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).
Art. 10.
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

      1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

          «Art. 18. – (Istituzione di aree protette marine). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area protetta marina, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

          «Art. 18. – (Istituzione di aree marine protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorial­mente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree marine protette autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

          2. Gli enti gestori delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

          2. Gli enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

          3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

          3. Identico.

          4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della “rete Natura 2000”, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

          4. Con riferimento all'istituzione delle aree marine protette, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della “rete Natura 2000”, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

          5. Il decreto istitutivo di un'area protetta marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

          5. Il decreto istitutivo di un'area marina protetta contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

          6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

          6. Identico.

          7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree protette marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

          7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

          a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

          a) identica;

          b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

          b) identica;

          c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

          c) identica».

Art. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).
Art. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

      1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

          «Art. 19 – (Gestione delle aree protette marine). – 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

          «Art. 19 – (Gestione delle aree marine protette). – 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area marina protetta è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

          2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area protetta marina a cui deve attenersi l'ente gestore.

          2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area marina protetta è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui deve attenersi l'ente gestore.

          3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

          3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area marina protetta, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

          4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

          4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

          a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

          a) identica;

          b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

          b) identica;

          c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

          c) identica;

          d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

          d) identica.

          5. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

          5. Nelle aree marine protette e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

          a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

          a) identica;

          b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

          b) identica;

          c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

          c) identica;

          d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

          d) identica;

          e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

          e) identica;

          f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

          f) identica;

          g) l'uso di fuochi all'aperto.

          g) identica.

          6. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

          6. Nelle aree marine protette e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

          a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

          a) identica;

          b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

          b) identica;

          c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

          c) identica;

          d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

          d) identica.

          7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

          7. Identico.

          8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

          8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare.

          9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

          9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree marine protette possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

          10. La sorveglianza nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

          10. La sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

          11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

          11. Identico».

      2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

      2. Identico.

Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).
Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

      1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

      1. Identico:

          «Art. 19-bis. – (Programma triennale per le aree protette marine). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette marine di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

          «Art. 19-bis. – (Programma triennale per le aree marine protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio- economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

          2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

          2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

          3. L'ente gestore dell'area protetta marina predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

          3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

          4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

          4. Identico.

          5. Sono estese agli enti gestori delle aree protette marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

          5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

          6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

          6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

          7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

          7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nullaosta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

          8. Al fine di assicurare la tutela delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1º febbraio 2007.

          8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

          9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          10. Agli enti gestori delle aree protette marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

          10. Agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

          11. L'organico di un'area protetta marina è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area protetta marina, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

          11. L'organico di un'area marina protetta è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

          12. Il direttore dell'area protetta marina è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale».

          12. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti richiesti per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico».

      2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Identico.

      3. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

      3. Identico.

      4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

      4. Identico.

      5. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

      6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 13.
(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991).
Art. 13.
(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      Identico.

          «1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991).
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

          «6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

          b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

          «6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991).
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

      Identico.

Art. 17.
(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991).
Art. 17.
(Modifica dell’articolo 30 della legge n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

      1. L’articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

          «1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 150 a euro 30.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 15.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

          «Art. 30.-(Sanzioni). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

          1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

          2. Qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

          2. La violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta.

          3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

          2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.

          4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.

          2-ter. L'importo delle sanzioni di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

          vedi capoverso 12 (pag. 83)

          3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale, è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

          5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

          4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito».

          6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

          7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

          8. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

          9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

          10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

          11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

      vedi capoverso 2-ter (pag. 82)

          12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo».

Art. 17-bis.
(Modifica dell'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

      1. L'articolo 31 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

          «Art. 31. - (Affidamento delle risorse statali agli enti gestori). - 1. Dal 1° gennaio 2018 le riserve statali, che già ricadono o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono affidate ai relativi enti gestori. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e ne verifica, altresì, l'osservanza ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

Art. 18.
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991).
Art. 18.
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991).

      1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

          «Art. 33. – (Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere). – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.

          «Art. 33. – (Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere). – 1. Identico.

          2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

          2. Identico:

          a) predispone il programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4;

          a) predispone il Piano di sistema di cui all'articolo 4;

          b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;

          b) identica;

          c) propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;

          c) identica;

          d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

          d) identica.

          3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.

          3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi), da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico- operativo dell'ISPRA.

          4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

          4. Identico.

          5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera d), sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

          5. Identico».

Art. 19.
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).
Art. 19.
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

      1. Identico:

          «f-bis) Matese;

          «f-bis) identica;

          f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino».

          f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino».

      2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2017. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2018, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

      2. Identico.

      3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

      3. Identico.

Art. 19-bis.
(Progetto APE – Appennino parco d'Europa).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica e individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE-Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

Art. 20.
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).
Art. 20.
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

      Identico.

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991).
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis»;

          b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»;

          c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

          «o) Capo Spartivento».

Art. 22.
(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991).
Art. 22.
(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991).

      1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

      Identico.

      2. All'articolo 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole da: «delibera» fino ad: «altresì» sono sostituite dalla seguente: «adotta».

      3. L'articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

      4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione per guide del parco».

      5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 10».

      6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 23.
(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso).
Art. 23.
(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso).

      1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».

      1. Identico.

      2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      2. Identico.

      3. Per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta si rinvia a criteri che devono essere stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

      1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

          b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

Art. 25.
(Comitato paritetico per la biodiversità).
Art. 25.
(Comitato paritetico per la biodiversità).

      1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

      1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree marine protette e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 25-bis.
(Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, all'articolo 25 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta

      2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.

      3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986).
Art. 26.
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986).

      1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;

          a) identica;

          b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

          b) identica:

          «Art. 13. – 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

          «Art. 13. – 1. Identico.

          2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

          2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti nel dettaglio i criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

          3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

          3. Identico.

          4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

          4. Identico».

Art. 27.
(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po).
Art. 27.
(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i siti di «rete Natura 2000» e le zone di protezione speciale disciplinati rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

      1. Identico.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      2. Identico:

          a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia-Romagna nonché dalle citate direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei princìpi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

          a) identica;

          b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

          b) identica;

          c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del Paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

          c) identica;

          d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti di «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i princìpi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;

          d) identica;

          e) prevedere che l'Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;

          e) identica;

          f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

          f) identica;

          g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

          g) identica;

          h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.

          h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015, e con le strategie d'area dell'Area interna contratto di foce e dell'Area interna basso ferrarese comprese nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

      3. Identico.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

      4. Identico.

Art. 28.
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di emunerazione dei servizi ecosistemici).
Art. 28.
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di emunerazione dei servizi ecosistemici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

      1. Identico.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      2. Identico:

          a) prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

          a) identica;

          b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

          b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n. 394 del 1991;

          c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

          c) identica;

          d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

          d) identica;

          e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

          e) identica;

          f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

          f) identica;

          g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

          g) identica;

          h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

          h) identica;

          i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

          i) identica;

          l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefìci derivanti dalla loro utilizzazione;

          l) identica;

          m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

          m) identica;

          n) prevedere che alla realizzazione di sistemi di PSE possano concorrere in veste di finanziatori o di intermediari anche gli istituti di credito, nonché le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

      3. Identico.

      4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

      4. Identico.

Art. 28-bis.
(Disciplina transitoria).

      1. Con lo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge, i predetti incarichi, in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

Art. 29.
(Clausola di salvaguardia).
Art. 29.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

      Identico.

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Annesso
(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I
(Articolo 11.1, comma 2)

Specie
Distribuzione naturale
in Italia

      Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo

      Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea)

      Sardegna, Pantelleria

      Crocidura suaveolens (crocidura minore)

Italia cont.

      Capraia, Elba

      Erinaceus europaeus (riccio)

Italia cont.

      Sardegna, Sicilia, Elba

      Suncus etruscus (mustiolo)

Italia cont.

      Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba

      Lepus capensis (lepre sarda)

Italia cont.

      Sardegna

      Lepus europaeus (lepre europea)

Italia cont.

      Italia meridionale continentale

      Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo)

Italia cont.

      Italia continentale, Sicilia, Sardegna

      Eliomys quercinus (quercino)

Italia cont.

      Sardegna, Capraia, Lipari

      Glis glis (ghiro)

Italia cont.

      Sardegna, Sicilia, Elba, Salina

      Muscardinus avellanarius (moscardino)

Italia cont.

      Sicilia

      Hystrix cristata (istrice)

Italia cont.

      Sicilia, Elba

      Vulpes vulpes (volpe)

Italia cont.

      Sardegna, Sicilia

      Martes martes (martora)

Italia cont.

      Sardegna, Sicilia, Elba

      Mustela nivalis (donnola)

Italia cont.

      Sardegna, Sicilia

      Felis silvestris (gatto selvatico)

Italia cont.

      Sardegna, Sicilia

      Sus scrofa (cinghiale)

      Sardegna

      Dama dama (daino)

      Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)

      Cervus elaphus (cervo nobile)

      Sardegna

      Ovis orientalis musimon (muflone)

      Sardegna

      Capra aegragus (capra selvatica)

      Montecristo

      Phasianus colchicus (fagiano comune)

      Italia

      Alectoris barbara (pernice sarda)

      Sardegna

      ».

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