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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4328 |
1. Alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dell'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza ovvero tengono segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendono sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2.-1. Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da tre a sette anni.
2. La condanna a una pena inferiore a cinque anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per dieci anni.
3. Chiunque partecipa a un'associazione segreta è punito con la reclusione da due a cinque anni. La condanna importa l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.
4. La competenza a giudicare è del tribunale in composizione collegiale»;
c) all'articolo 4, terzo comma, alinea, dopo le parole: «gli atti sono trasmessi» sono inserite le seguenti: «all'Autorità nazionale anticorruzione, nonché».
1. Dopo il primo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nel rispetto degli articoli 101 e 104 della Costituzione, non possono partecipare ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari».
2. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «situazioni di incompatibilità di cui agli articoli» sono inserite le seguenti «16, commi primo e secondo,»;
b) all'articolo 3, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) la partecipazione ad associazioni segrete, ovvero a quelle di cui all'articolo 16, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 12 del 1941;».
3. All'articolo 4 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Il giudice di pace non può partecipare ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari».
4. All'articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) chi prenda parte ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari».
5. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, è inserita la seguente:
«h-bis) coloro che prendono parte ad associazioni che comportano un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari;».
1. Dopo l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 35-ter. — (Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico). — 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15, i corrispondenti ufficiali dirigenti delle Forze armate, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia dello Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e i professori e ricercatori universitari non possono partecipare o affiliarsi ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari».
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
provvede a modificare il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, al fine di prevedere il riferimento esplicito alle associazioni di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo.