Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4394-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 marzo 2017 (v. stampato Senato n. 2705)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
dal ministro dell'interno
(MINNITI)
e dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 marzo 2017
(Relatori: NACCARATO, per la I Commissione;
GIUSEPPE GUERINI, per la II Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 4394.
Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 6 aprile 2017, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 4394
.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 4394 e rilevato che:

      sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

          il decreto-legge – che si compone di 25 articoli, 2 dei quali introdotti durante l'esame al Senato, suddivisi in 4 Capi – reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto contiene un complesso di misure – tra loro strettamente connesse, coordinate o conseguenti al nucleo fondamentale del provvedimento – finalizzate ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché a contrastare l'immigrazione illegale; a tal fine, il capo I (articoli da 1 a 5) introduce le norme occorrenti all'istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, disciplinandone la composizione e la competenza; il capo II (articoli da 6 a 14) reca invece misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione e misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; il capo III (articoli da 15 a 19-bis) reca misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti, mentre il capo IV reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, che includono anche la previsione di una relazione del Governo sullo stato di attuazione del decreto da trasmettere per un triennio alle Commissioni parlamentari competenti (rectius: alle Camere);

      sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

          il decreto-legge, nel modificare profondamente la vigente legislazione di settore, correttamente interviene mediante numerose novelle sulla preesistente normativa, sia a fini di coordinamento, sia per produrre effetti innovativi. Fanno eccezione: la disposizione contenuta all'articolo 14, comma 1, che provvede ad incrementare di 10 unità per le sedi in Africa il contingente di personale locale impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, senza modificare l'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri), recante la disciplina del citato contingente; l'articolo 21-bis, che proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa, senza modificare l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4. Entrambe le disposizioni richiamate (articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e articolo 1-bis del

decreto-legge n. 4/2015) sono state peraltro oggetto, nel corso del tempo, di modifiche non testuali;

          inoltre, il provvedimento non si coordina compiutamente con l'ordinamento vigente all'articolo 6, comma 1, le cui lettere c), capoverso 14, e g), capoverso 35-bis, richiamano altre disposizioni, «in quanto compatibili», rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          il provvedimento, all'articolo 12, comma 1-bis – laddove pone in capo al Ministero dell'interno l'obbligo di provvedere, entro il 31 dicembre 2018, «a predisporre» il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, reca una disposizione di cui non appare chiara la portata normativa, considerato che, a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;

          il decreto-legge in alcuni casi (v. articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 19, comma 3), impropriamente si riferisce all'intesa piuttosto che al concerto tra Ministeri o Ministri (come invece prescrive il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi);

          inoltre all'articolo 20, che prevede che entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione il Governo presenti alle Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione del decreto in esame, reca una disposizione che dovrebbe essere valutata alla luce del principio dell'autonomia regolamentare delle Camere;

          il disegno di legge presentato in prima lettura al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

          fermo restando che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione in merito alla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale;

      alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          sulla base delle indicazioni contenute in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute agli articoli 14, comma 1, e 21-bis, comma 1;

          all'articolo 20, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che il Governo presenti la relazione sullo stato di attuazione del decreto alle Camere piuttosto che alle Commissioni parlamentari;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          per quanto evidenziato in premessa, andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento in merito alla previsione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, che imputa al Ministero dell'interno l'obbligo di predisporre il proprio regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 4394 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, approvato dal Senato;

          apprezzate le finalità complessive del provvedimento, necessario ed urgente al fine di introdurre misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché i relativi ricorsi giurisdizionali in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e delle impugnazioni giurisprudenziali, collegato alle crisi internazionali in atto;

          valutata positivamente la istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, conformemente agli auspici espressi in tal senso nei confronti dell'Italia dall'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO) e dall'UNHCR, nonché la semplificazione del ricorso giurisdizionale avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

          considerato il contributo del provvedimento, da un lato, per la riduzione dei tempi di identificazione delle persone e, dall'altro, di definizione delle procedure, volte ad accertare lo status di persona internazionalmente protetta;

          valutata, altresì, la necessità che l'ordinamento contempli anche strumenti idonei ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare, per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale o per motivi di prevenzione del terrorismo, anche prevedendo una nuova ipotesi di rito abbreviato che, nel rispetto del diritto di difesa dell'interessato, permetta di contemperare le esigenze di prevenzione a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica;

          sottolineato, a tal proposito, l'assai contenuto numero di espulsioni annue adottate per motivi di sicurezza nazionale, attesa la particolarità della fattispecie;

          preso atto delle nuove norme in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale, con particolare riferimento al regime di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e al regime di allontanamento dei lungo soggiornanti, e dei loro familiari, fermo restando il divieto di espulsione e di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione;

          apprezzato, nell'ambito del Capo III, l'articolo 14 del provvedimento ai fini dell'incremento di venti unità del contingente di personale locale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari nel continente africano per le necessità di potenziamento della rete in connessione con l'emergenza migratoria in atto, anche al fine di liberare risorse su altri quadranti di crisi;

          apprezzata, altresì, la nuova disposizione, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14, secondo cui, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è incrementata la spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri;

          apprezzata la cornice normativa, di cui al Capo III del provvedimento, alle misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare, nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte dell'Unione europea, di misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea, come l'Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo, in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri, nonché con l'invio di squadre dell'EASO, di Frontex e di altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali;

          sottolineata la particolare condizione dei minori stranieri non accompagnati, non soggetti alle norme di cui al provvedimento in titolo;

          apprezzata, infine, la norma di cui al nuovo articolo 21-bis che, nel sospendere gli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, riconosce a Lampedusa la difficile condizione di avamposto necessario nella gestione dei flussi migratori provenienti via mare e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il progetto di legge C. 4394 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 13/2017, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

          preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              l'istituzione in seno a ciascuna Corte di appello di una sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, di cui all'articolo 1, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              l'ampliamento delle competenze delle citate sezioni specializzate, di cui all'articolo 4, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i provvedimenti gestionali connessi all'organizzazione degli uffici di sezione, saranno realizzati riprogrammando e ridistribuendo idoneamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

              la lettura della trascrizione della videoregistrazione del colloquio innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale tramite un interprete e la verifica della correttezza di tale trascrizione da parte del medesimo interprete, di cui all'articolo 6, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tutte le Commissioni territoriali dispongono attualmente di traduttori-interpreti che già svolgono tali compiti con riguardo al verbale del colloquio;

              all'articolo 8, in materia di procedure per riconoscimento dello status di protezione internazionale, la disposizione di cui alla lettera b-bis), introdotta al Senato, relativa alla esclusione del trattenimento per le persone che versano in condizione di vulnerabilità, formalizza

una prassi già esistente da cui non derivano nuovi adempimenti suscettibili di determinare effetti finanziari, in quanto le disposizioni vigenti già assicurano la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità incompatibili con il trattenimento e la predisposizione di misure di assistenza e accoglienza particolari (articoli 7, comma 5, e 17, del decreto legislativo n. 142 del 2015);

              il collegamento audiovisivo occorrente a garantire la partecipazione del cittadino straniero (articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3)) o comunitario (articolo 10, comma 1, lettera b)) trattenuto all'udienza di convalida del trattenimento potrà essere effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

              l'accelerazione dei procedimenti in materia di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 9, sarà sostenuta dagli uffici preposti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

              per quanto concerne la previsione dell'articolo 12 concernente l'assunzione di 250 unità di personale, l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) pari a 200.000 euro, disposta dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato, è da imputare ai costi per l'espletamento delle relative procedure concorsuali;

              l'articolo 12, comma 1-bis, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-bis, che prevede la variazione del rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              infatti, la costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni;

              le attività derivanti dall'articolo 17, concernenti l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare, saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché le medesime attività sono già effettuate sulla base di obblighi derivanti dalla disciplina europea;

              le spese di gestione del Sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, rientrano nell'ambito di quelle relative allo sviluppo del software quantificati in euro 750.000, che comprendono anche gli interventi di manutenzione;

              l'utilizzo delle risorse del Fondo Sicurezza Interna ai fini della copertura dei predetti oneri non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;

              le competenze attribuite alle direzioni distrettuali antimafia dall'articolo 18, comma 3, riguardo alle indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

              la stima degli oneri per l'ampliamento della rete dei centri per i rimpatri, prevista dall'articolo 19, comma 3, complessivamente pari a 13 milioni di euro, è stata effettuata moltiplicando il costo medio di ristrutturazione per ciascun posto letto calcolato con riferimento ai centri di Roma, Torino e Bari, pari a 10.158,53 euro, per il numero dei posti letto da realizzare, pari a 1.240;

              per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, si prevede di realizzare 500 posti letto nel 2017, per una spesa di circa 5 milioni di euro, 600 posti nel 2018, per una spesa di circa 6 milioni di euro e 140 posti nel 2019, per una spesa di circa 2 milioni di euro;

              le risorse previste a copertura, a valere sul programma FAMI (Fondo Asilo, migrazione e integrazione), risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo;

              all'articolo 22, lettera a), l'utilizzo di quota parte dei proventi relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, per la copertura delle spese relative al ricorso al servizio postale per la notifica degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, non compromette la realizzazione delle attività svolte a valere sui capitoli n. 2371 «Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo» e n. 2390, pg. 2, «Fondo da ripartire» del CDR 4;

              all'articolo 22, lettera b), la quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile auto, rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, appare idonea a far fronte alla copertura finanziaria di oneri di natura permanente, fermo restando che quelli relativi alla gestione dei centri sono comunque legati all'andamento dei flussi migratori;

              il Fondo da ripartire per le esigenze correnti dei servizi dell'amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri ad esso imputati, pari a euro 200.000, dall'articolo 22, lettera c-bis), relativi all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1;

              rilevato che le coperture complessive del provvedimento risultano di importo leggermente superiore a quello degli oneri recati dal provvedimento medesimo, giacché la copertura indicata nell'ultimo anno del triennio considera come onere a regime l'onere massimo, anche se riferito ad un esercizio successivo al terzo anno,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4394, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, approvato dal Senato della Repubblica;

          osservato che l'articolo 8, comma 1, lettera d), anche alla luce delle esperienze maturate nella prassi amministrativa, introduce nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, un nuovo articolo 22-bis, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, ad attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, affidando al prefetto, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il compito di promuovere ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale in tali attività di utilità sociale;

          rilevato che l'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

          considerato che l'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare, in deroga alle disposizioni limitative del turnover, procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità, finalizzate all'assunzione di un massimo di 60 unità nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, allo scopo di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e di migliorare il trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

          espresso apprezzamento per il contenuto del comma 3-bis del medesimo articolo 13, che interviene sulla disciplina della composizione e dell'attività delle commissioni esaminatrici dei concorsi al fine di assicurare più rapidità alle specifiche procedure assunzionali presso il Ministero della giustizia;

          osservato che l'articolo 21-bis, introdotto dal Senato della Repubblica, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          anche in relazione agli interventi previsti dal provvedimento in esame, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, al fine di consentire la destinazione delle risorse di cui al comma 11, terzo periodo, del medesimo articolo alla remunerazione del lavoro straordinario del personale amministrativo degli uffici giudiziari, ove il prolungamento dell'orario ecceda, entro specifici termini, i limiti orari stabiliti per il lavoro straordinario stesso.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4394, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

      espresso apprezzamento per il fatto che:

          l'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), integrando l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede che non

possano essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri i richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità siano incompatibili col trattenimento;

          la successiva lettera d) di tale comma, introducendo un nuovo articolo 22-bis al medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale, in attività volontarie di utilità sociale in favore delle collettività locali;

          l'articolo 9, comma 1, lettera b), intervenendo sull'articolo 29 del Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introduce l'invio con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e riduce da 180 a 90 giorni dalla data della richiesta il termine per il rilascio di tale nulla osta;

          l'articolo 13 prevede l'ampliamento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, mediante l'assunzione di 60 unità di personale (funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatori culturali) al fine di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo, nonché di garantire un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

          l'articolo 19-bis esclude dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge i minori stranieri non accompagnati, a tutela dei quali sono state dettate norme specifiche dalla legge recante «Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», recentemente approvata dal Parlamento, oltre alle disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 142 del 2015,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4394 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

          considerato che il provvedimento, al fine di rispondere all'eccezionale afflusso di migranti e al significativo aumento, registratosi negli anni 2013-2016, di richieste di protezione internazionale, appresta misure incisive per definire più celermente i connessi procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali e i relativi ricorsi giurisdizionali, anche a tal fine istituendo sezioni specializzate in

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e disponendo assunzioni e incrementi di organico;

              osservato altresì che, con le medesime finalità, il decreto-legge detta misure mirate a velocizzare i tempi di identificazione delle persone e di definizione delle procedure, amministrative e giurisdizionali, volte ad accertare lo status di persona internazionalmente protetta per chi presenta domanda, nonché di avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio;

              rilevato che le misure proposte si collocano – anche mediante specifiche misure di attuazione – nel quadro delle disposizioni europee in materia di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale (dir. 2013/32/UE), di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (dir. 2013/33/UE), di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (dir. 2011/95/UE), nonché di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Reg. (UE) N. 604/2013);

              richiamata al riguardo la riforma del sistema comune europeo di asilo, avviata dalla Commissione europea mediante la presentazione, lo scorso 4 maggio 2016, di un pacchetto di proposte legislative di riforma, il cui esame si auspica possa procedere celermente;

              ricordato altresì che il 2 marzo 2017 la Commissione europea ha presentato un rinnovato piano d'azione dell'UE sul rimpatrio e una serie di raccomandazioni agli Stati membri su come rendere più efficaci le procedure di rimpatrio; tra le misure proposte vi è l'eliminazione delle inefficienze mediante la riduzione dei termini per i ricorsi, l'emissione sistematica di decisioni di rimpatrio senza data di scadenza, nonché la lotta agli abusi del sistema, sfruttando la possibilità di valutare le domande di asilo con procedure accelerate quando si sospetta che tali domande siano presentate solo per ritardare l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

              preso atto in particolare, alla luce di tali indirizzi, delle disposizioni recate dall'articolo 6, che disciplinano il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, con un unico grado di merito; ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che nella sentenza resa nella causa Samba Diouf (C-69/10) ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione europea non si riferisce ad un certo numero di gradi di giudizio, e tenuto conto della prevalenza, nei sistemi di impugnazione presenti nei diversi Stati membri europei, di casi nei quali – con riguardo alle controversie in materia di asilo – l'esame in fatto e in diritto è riservato esclusivamente al primo grado, mentre il procedimento di secondo grado può aver ad oggetto esclusivamente profili di legittimità;

              apprezzate altresì le disposizioni, recate dall'articolo 8 – di modifica del decreto legislativo n. 142 del 2015 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca, attuativo delle citate direttive n. 33 e n. 32 del 2013 – laddove prevedono il mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di un provvedimento di respingimento (e non solo di un provvedimento di espulsione) della misura restrittiva del trattenimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire il respingimento o l'espulsione (lettera b), n. 1);

              valutate positivamente le disposizioni, recate dal medesimo articolo 8, che consentono la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali (lettera d), rispondendo all'esigenza, da tempo manifestata dagli enti locali, di strumenti normativi adeguati per tali finalità;

              viste inoltre le disposizioni recate dall'articolo 9, lettera a), che modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. In particolare, la disposizione è finalizzata a rispondere alla contestazione della Commissione europea circa il mancato recepimento dell'articolo 1, numero 8), della direttiva 2011/51/UE, volto a disciplinare il regime di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi che abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno degli Stati membri;

              preso atto delle disposizioni recate dagli articoli 12, 13 e 14, che autorizzano assunzioni di personale ed incrementi di organico, rispettivamente, negli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, e presso le sedi diplomatiche e consolari africane;

              visto l'articolo 15, che potenzia il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), come istituito dal Reg. (CE) n. 1987/2006, individuando nel direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno l'autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la decisione di inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, nei casi in cui nei confronti del cittadino di un Paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro;

              apprezzate le finalità dell'articolo 17, che reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, mediante operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di attuazione del regolamento UE

n. 603/2013 (Eurodac) in materia di rilevamento, trasmissione, confronto e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali e ricordato che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri;

              richiamate le disposizioni, di cui al medesimo articolo 17, relative ai «punti di crisi» (hotspot), ove il cittadino straniero è sottoposto alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini del rispetto degli articoli 9 e 14 del citato regolamento Eurodac;

              giudicate favorevolmente le misure di cui all'articolo 19, che reca disposizioni per rafforzare l'effettività delle espulsioni e potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri, prevedendo un ampliamento ed una distribuzione sull'intero territorio nazionale di tali centri;

              rilevato in proposito che le iniziative relative a tali centri sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e che la loro dislocazione – per i centri di nuova istituzione – è disposta sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata;

              auspicato sul punto che la misura proposta consenta un ampio ed effettivo coinvolgimento degli enti interessati in ordine alla ubicazione di tali strutture, al fine di garantirne la migliore integrazione e compatibilità con le esigenze dei territori circostanti,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge del Governo C. 4394, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale», approvato dal Senato;

          richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

          rilevato che il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «giurisdizione e

norme processuali, ordinamento civile e penale», «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), l) ed h), della Costituzione;

          valutato favorevolmente il recepimento dell'osservazione formulata nel precedente parere relativa al coinvolgimento delle Regioni nella disciplina della partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale, di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame;

          rilevato peraltro che il predetto articolo 22-bis, in relazione alle priorità per l'assegnazione delle risorse per i progetti degli enti territoriali, fa riferimento ai Comuni, alle Regioni e alle Province autonome che prestano i servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, che risulta tuttavia applicabile agli enti locali, ma non alle Regioni ed alle Province autonome;

      considerato infine che:

          l'articolo 19, comma 3, prevede che, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE), in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere resi idonei allo scopo;

          secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, «la costituzione e l'individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale» (sentenza n. 134/2010),

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 – introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame – si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse ai progetti delle Regioni e delle Province autonome, posto che la disposizione richiama l'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, che risulta applicabile ai soli enti locali.

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