Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4274 |
a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
b) le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e per impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
c) i servizi e le strutture sociali destinati a tutta la popolazione siano messi a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni.
La misura di prevenzione più importante resta quindi sempre la realizzazione di una politica di transizione dall'assistenza negli istituti all'assistenza nella stessa collettività come previsto, oltre che dalla Convenzione, dalla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, firmata anche dall'Italia.
Nelle more della realizzazione di tale ambizioso e nobile obiettivo, si ritiene necessario prevedere disposizioni specifiche atte ad affrontare i comportamenti illeciti descritti e denunciati, dovuti anche alla carenza di controlli mirati nei confronti delle strutture e delle persone giuridiche che svolgono attività di interesse pubblico per conto dell'ente locale di riferimento fornendo servizi di accoglienza, cura, istruzione e assistenza ai soggetti più fragili della società, quali i minori, gli anziani e le persone con disabilità.
Ciò può essere fatto in particolare attraverso nuove misure di carattere preventivo che rappresentino, da un lato, un elemento di maggiore tranquillità per le famiglie che eventualmente decidano di affidare una persona cara a tali strutture e, da un altro lato, un deterrente per scongiurare ogni tipo di abuso da parte di coloro che operano in tali strutture o, addirittura, di soggetti esterni.
1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dagli articoli 19 e 34 della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché dagli articoli 12, 14, 15, 16, 19 e 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a prevenire gli atti di violenza perpetrati nei confronti delle persone in condizioni di maggiore fragilità, come i minori, gli anziani e i disabili, nonché a favorire l'incremento delle attività di controllo e vigilanza nei confronti delle strutture socio-educative, sanitarie e di ricovero e, in generale, di tutti i soggetti che svolgono attività di interesse pubblico attraverso l'erogazione di servizi di accoglienza, cura, istruzione e assistenza nei confronti dei soggetti indicati nel presente comma.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in caso di ricovero temporaneo o continuativo, anche se motivato da situazioni di emergenza, dei soggetti di cui al medesimo articolo 1 in strutture assistenziali che non consentano ai medesimi una vita indipendente e il pieno inserimento sociale, in particolare in residenze sanitarie assistenziali e residenze sanitarie per persone disabili, reparti psichiatrici o strutture simili,
il comune competente adotta tempestivamente le iniziative necessarie per avviare e portare a compimento un percorso di dimissione dalla struttura di ricovero e di sostegno alla permanenza nel domicilio personale. 1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, introducono specifiche forme di controllo interno, in particolare attraverso meccanismi di segnalazione che consentano ai lavoratori delle strutture di cui al presente comma di denunciare all'amministrazione comunale, anche in forma anonima, eventuali casi di violenza o di maltrattamento accaduti al loro interno.
2. Nell'ambito della valutazione dello stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
1. È istituito, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, l'Organismo indipendente di controllo sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato «Organismo».
2. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Organismo svolge le sue funzioni in maniera integrata con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo sulla base dei criteri relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, indicati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione
a) sia composto da rappresentanti della società civile e di specifiche categorie di esperti del settore;
b) sia indipendente dal Governo e preveda la partecipazione a titolo consultivo di rappresentanti dei Ministeri competenti;
c) disponga di una dotazione finanziaria adeguata per lo svolgimento delle proprie attività in modo autonomo.
4. L'Organismo ha i seguenti compiti:
a) la promozione e il monitoraggio dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nell'ordinamento interno;
b) l'adozione di raccomandazioni destinate alle autorità competenti e l'elaborazione di proposte in materia di disabilità;
c) lo svolgimento di inchieste amministrative nelle materie di propria competenza;
d) l'esame di reclami presentati da disabili o da organizzazioni che li rappresentano.
5. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Organismo trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno.
6. Per il funzionamento dell'Organismo è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali dispongono rilevazioni
periodiche, da effettuare almeno una volta all'anno, del grado di soddisfazione delle persone ricoverate nelle strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 3 nonché dei loro prossimi congiunti o dei tutori.1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2017-2019 il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'Organismo, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le aziende sanitarie locali, attua, in aggiunta all'ordinaria
attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 3, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria nel caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.1. Dopo l'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. – (Verifica dell'idoneità psico-attitudinale del personale scolastico). – 1. Ai fini dell'accesso ai ruoli delle graduatorie del personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie è necessario il possesso di specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio, verificati ai sensi del comma 4. I requisiti sono individuati con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) integrazione della personalità in sintonia con l'evoluzione globale, con riferimento alle esperienze di vita, alla stima di sé e al senso di responsabilità;
b) stabilità psicologica che consenta di contenere le reazioni emotive e comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni generatrici di ansia;
c) facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, di attenzione e di memorizzazione;
d) comportamento sociale che evidenzi la capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione all'ambiente medesimo e della motivazione personale.
2. La commissione per la verifica e la valutazione dei requisiti psico-attitudinali stabiliti ai sensi del comma 1 è composta da tre professionisti iscritti all'Ordine professionale degli psicologi, nominati dal competente ufficio scolastico regionale.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
4. I docenti delle scuole dell'infanzia e primarie sono sottoposti ogni cinque anni a visita da parte della commissione di cui al comma 2 per la verifica e la valutazione dei requisiti psico-attitudinali stabiliti ai sensi del comma 1.
5. I docenti delle scuole dell'infanzia e primarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sottoposti, entro il 31 dicembre 2017, alla verifica e alla valutazione dei requisiti socio-attitudinali stabiliti ai sensi del comma 1 dalla commissione di cui al comma 2.
6. Al personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie dichiarato inidoneo per mancanza dei requisiti psico-attitudinali stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 15».
1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 3) è abrogato;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La regione, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma, si dota di personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino. Tale personale deve essere sottoposto a specifiche verifiche di idoneità psico-attitudinale al servizio in base ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Il personale degli asili nido è sottoposto a verifica e a valutazione dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo in
sede di concorso, prima delle prove selettive scritte e orali, dalle commissioni di cui all'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, su richiesta degli enti locali che hanno bandito il concorso.Il personale dei degli asili nido in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere sottoposto, entro il 31 dicembre 2017, dalla commissione di cui al terzo comma a verifica e valutazione dei requisiti psico-attitudinali di cui al secondo comma.
Il personale degli asili nido deve comunque essere sottoposto a verifica e valutazione dei requisiti psico-attitudinali di cui al secondo comma ogni cinque anni».
1. All'articolo 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per l'esercizio delle funzioni definite ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, il personale impiegato nelle strutture socio-assistenziali per anziani, per persone disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché in quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, deve essere in possesso di specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio. I requisiti sono individuati con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:
a) stabilità psicologica che consenta di contenere le proprie reazioni emotive e comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni generatrici di ansia;
b) facoltà intellettive che predispongano a un positivo impegno in compiti e in mansioni che richiedono attenzione e cura nei confronti degli assistiti;
c) comportamento sociale che evidenzi la capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione all'ambiente medesimo e della motivazione personale.
6-ter. La commissione per la verifica e per la valutazione dei requisiti psico-attitudinali stabiliti ai sensi del comma 6-bis è composta da tre professionisti iscritti all'Ordine professionale degli psicologi, nominata con decreto del Ministro della salute.
6-quater. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter.
6-quinquies. Il personale sanitario impiegato nelle strutture socio-assistenziali di cui al comma 6-bis è sottoposto ogni cinque anni a visita da parte della commissione di cui al comma 6-ter per la verifica e per la valutazione dei requisiti psico-attitudinali stabiliti ai sensi del comma 6-bis».
1. Il numero 11-ter) dell'articolo 61 del codice penale è sostituito dal seguente:
«11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno di asili nido o scuole dell'infanzia, pubblici e privati, ovvero all'esterno di essi, quando il fatto sia avvenuto in occasione di un'attività prestata per la struttura, o ai danni delle persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.