Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4377


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, SEGONI
Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, in materia di provvedimenti del giudice in caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore affidatario
Presentata il 21 marzo 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Il tema della tutela del superiore interesse del minore attraversa il nostro vivere sociale e interessa ogni cittadino, senza alcuna distinzione.
      Possiamo ben dire che il nostro Paese si sia dotato, sin dal 2006, di una normativa che ha posto, finalmente, il figlio al centro della contesa sorta tra i suoi genitori in occasione della loro separazione, anche di fatto, o del loro divorzio.
      I provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo hanno poi risolto anche l'aspetto delle inaccettabili discrepanze che ancora esistevano tra i figli: quelli che un tempo erano chiamati legittimi e quelli, gli altri, che venivano chiamati naturali.
      Con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ora, l'unica differenza tra i figli è quella di essere nati all'interno di un progetto di vita matrimoniale o no ma, rispetto alle garanzie e alla tutela effettiva dei più ampi diritti, ogni figlio, a prescindere dalla sua nascita, è tutelato nel medesimo modo e con la medesima attenzione.
      Dobbiamo nondimeno rilevare come, da più parti, ci viene, da tempo, rivolto l'appello ad approntare un vero e proprio «tagliando» alle norme che si interessano del destino dei figli e dei genitori, in occasione del loro processo di separazione o di divorzio.
      Questo perché, nell'applicazione concreta degli articoli del codice civile (libro primo, titolo IX, capo II, in materia di esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, articoli da 337-bis a 337-octies) che riconoscono il «diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori» anche nel caso della loro separazione, il primo provvedimento che il tribunale civile ordinario prende, per regolare in modo «temporaneo ed urgente» lo scontro tra i due separandi, viene assunto, sulla base delle sensazioni che in quella sola udienza ogni genitore ha saputo dare di sé, ma senza poter avere la certezza che quello individuato sia il genitore più adatto al ruolo cui è stato chiamato.
      Accade così molto spesso e con sempre maggior frequenza che nei tempi successivi, durante il processo, quando sarà possibile per il giudice analizzare le effettive competenze genitoriali di entrambi i separandi, il minore resti, intanto, in una sorta di limbo senza poter usufruire di un'immediata difesa, o addirittura senza alcuna difesa, vittima del comportamento di quel genitore che lo voglia allontanare dall'altro.
      Le cause di questo terribile fenomeno, oltre a essere legate all'atavico dramma della «vendetta» per una relazione che si sente tradita – tant'è che in psichiatria il richiamo più frequente è quello al mito di Medea – sono da ricercare in un'evidente «incapacità – momentanea – della competenza» a essere un genitore adeguato, per il sereno sviluppo del proprio figlio: elemento che costituisce un impedimento di natura assolutamente «legale» e quindi conoscibile da parte del giudice, ma che fonda la sua radice in un disturbo della personalità del genitore che assume, anche inconsciamente, atteggiamenti manipolativi ai danni dei figli.
      Nella sostanza, però, dobbiamo osservare come il disposto dell'articolo 337-ter (provvedimenti riguardo ai figli) del codice civile – per il quale la tutela giudiziaria deve «assicurare» a ogni figlio il diritto a godere sia della madre che del padre per la sua serena crescita – viene a essere mortificato in assenza di un «sistema normativo che ne consenta l'immediata evidenza» e, quel che più conta, viene a essere mortificata anche la funzione stessa della giurisdizione che viene, così, continuamente e pacificamente aggirata, senza che nulla accada, in concreto, a chi violi la specifica norma o l'ordine del giudice civile limitando la garanzia del minore alla propria bi-genitorialità.
      Nessun efficace rimedio è, infatti, presente nel nostro sistema di leggi: e a nulla possono valere i rimedi di natura penalistica (come ad esempio la denuncia per la violazione dell'ordine del giudice articolo di cui all'articolo 388 del codice penale o per i maltrattamenti di cui all'articolo 572 del medesimo codice) perché i «tempi» della giurisdizione penale non potranno, mai, essere quelli della crescita di un minore.
      Così come nulla è previsto dalle norme di carattere civilistico, poiché l'accertamento «successivo» (al primo provvedimento) di una genitorialità inadeguata, che ben può essere richiesto in ogni stato del processo, non porta quasi mai a un deciso «cambio di rotta».
      Molto spesso, infatti, ancora oggi i consulenti di area psicologica dei giudici, anche quando arrivano a riconoscere l'esistenza di un «legame simbiotico» con il genitore che sottrae il figlio all'altro – legame che la letteratura scientifica definisce «l'anti-crescita per eccellenza» – concludono la loro relazione affermando come la «stessa rottura di quel legame possa essere dannosa al figlio», consegnando così al giudice una «non risposta» ma, soprattutto, condannando il figlio a essere, per tutto il tempo che lo separa dalla maggiore età, un semplice ostaggio nelle mani di un genitore «assolutamente inadeguato», con la conseguenza che svilupperà una personalità «piegata», non più in grado di poter trarre, anche dall'altro genitore, quel contributo che la sua stessa esistenza di figlio reclama per essere e per mantenere un buon equilibrio di personalità.
      Da molte parti, e spesso a sproposito, si teorizza sulla minore o maggiore fondatezza della tematica dell’«alienazione genitoriale» che, con il fortunato acronimo di PAS (Gardner), è da tempo citata da chiunque si occupi di sostenere una famiglia nel suo percorso separativo. Al di là del «nome» usato per riconoscere questo «cattivo fare genitoriale» sia il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, pubblicazione di riferimento per la scienza della psiche in tutto il mondo, sia la pratica clinica, nelle consulenze e perizie in tribunale, sia, infine, la ricerca, riconoscono e quindi chiariscono, finalmente, l'essenza «negativa» di tale fenomeno.
      Le relazioni «personali» tra genitore/caregiver (ovvero portatore di attenzioni e di affetto) e bambino hanno un impatto significativo sulla futura «buona salute» degli individui ai quali sia lasciato il tempo di essere positivamente coinvolti in queste relazioni.
      Quando, al contrario, una relazione di accudimento si manifesta con modalità disfunzionali, essa genera delle relazioni che non possono essere altro che «dannose» per gli esiti della crescita della personalità del minore e per la salute dello stesso. Ecco perché, generalmente, le maggiori scuole di analisi associano il problema della «relazione inadeguata tra genitore e bambino» al campo della dannosità e quindi della «compromissione» del futuro funzionamento in ambito comportamentale, cognitivo o affettivo.
      Ma al di là di quelli che sono i risultati conformi della psicologia giuridica, quello che non può essere rimandato è una riformulazione della norma che consenta al giudice di aver a disposizione un «immediato strumento» forte e chiaro – così come forte e chiaro è il rischio che ogni minore, tacitamente sottratto all'altro genitore corre – per disporre una modifica della «residenza abituale» del minore.
      Purtroppo, infatti, dall'entrata in vigore dell'articolo 337-ter del codice civile, le «presenze» di dinamiche malevole, concretamente poste in essere da un genitore in danno del proprio figlio che si attuano con il «privarlo» della figura dell'altro, non hanno modo di venire contrastate in tempo, non avendo previsto il legislatore di allora alcun rimedio d'urgenza in materia.
      Che il fattore «della tempestività di un intervento correttivo» sia il nodo centrale è confermato anche dagli studi e dalle ricerche psicologiche di settore: che testimoniano come vi sia la necessità di dover addirittura agire in via preventiva.
      È dimostrato, infatti, come l'unica strada effettivamente percorribile per tutelare al meglio il minore e per poter arginare tale fenomeno sia quella di intervenire «ad horas», così da evitare, il più possibile, di dover intervenire, poi, sui «comportamenti malati» radicatisi nel minore, con un raddoppio dei costi economici e sociali.
      La presente proposta di legge intende, quindi, intervenire – senza, peraltro, prevedere alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione dello Stato – su tale problematica centrale, ritenendo come la «soluzione tempestiva» a quei terribili blocchi all'accesso e alla «frequentazione» filiale di un genitore sia di fatto l'unica garanzia per risolvere efficacemente il dramma connesso a una crescita non equilibrata e anzi falsata, perché vissuta «senza uno dei due propri genitori» che viene confinato, senza sua colpa, ai margini della vita del proprio figlio.
      Lo schema giuridico-legislativo che si è voluto utilizzare prevede un intervento semplice e a «costo zero» sull'articolo 337-ter del codice civile lì dove la norma parla di «responsabilità genitoriale». Pertanto si amplia il novero delle decisioni del giudice nel caso in cui «il genitore non si attenga alle soluzioni dettate», prevedendo come prima immediata soluzione quella, a richiesta dell'altro genitore, di modificare la residenza abituale della prole, sostituendo il genitore che impedisce, ritarda o rende colpevolmente più difficoltoso il rapporto tra il figlio e l'altro genitore, quello che «momentaneamente subisce questo ostracismo».
      Sarà poi, infatti, l'esito successivo dell'istruttoria processuale a definire e ad approfondire gli aspetti della genitorialità e il superamento delle «inadeguatezze», anche momentanee, relative al permesso ai figli di frequentare l'altro genitore, che potranno essere tempestivamente evidenziate e, ove confermate, definitivamente sanzionate, così da spingere tutti e due i genitori verso una genitorialità consapevole.
      È infatti vero che la Suprema Corte di cassazione ha voluto, con la sentenza della prima sezione n. 6919 dell'8 aprile 2016 (relatore consigliere Lamorgese), riconoscere all’«alienazione» della figura di un genitore il fatto di essere un vero e proprio danno, stabilendo che il compito del legislatore è quello di scongiurare, in via preventiva, che una «separazione coniugale» possa provocare «dei blocchi o dei disturbi» alla serena crescita della prole minorenne che, ricordiamo, proprio perché minorenne è soggetta alle dinamiche dell'età evolutiva, giuste le quali «tutti quei contributi che non vengano assorbiti in una determinata fase di crescita vengono perduti per sempre, perché la successiva fase ha bisogno di altri stimoli».
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli).

      1. Al terzo comma dell'articolo 337-ter del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, disponendo con immediatezza, ove richiesto dal genitore che è stato messo in condizione di non poter vedere e avere con sé la prole, il cambio della residenza abituale della stessa, provvedendo a modificare le modalità di incontro con l'altro genitore. Tale modifica può essere prevista per tutto il tempo necessario allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, ove disposta ed eventualmente all'esito rivista, o comunque sino all'emissione della sentenza».

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia esaurita la fase dell'udienza presidenziale, nonché ai procedimenti per i processi instaurati ai sensi dell'articolo 337 del codice civile per i figli nati fuori del matrimonio.

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