Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4377 |
1. Al terzo comma dell'articolo 337-ter del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, disponendo con immediatezza, ove richiesto dal genitore che è stato messo in condizione di non poter vedere e avere con sé la prole, il cambio della residenza abituale della stessa, provvedendo a modificare le modalità di incontro con l'altro genitore. Tale modifica può essere prevista per tutto il tempo necessario allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, ove disposta ed eventualmente all'esito rivista, o comunque sino all'emissione della sentenza».
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia esaurita la fase dell'udienza presidenziale, nonché ai procedimenti per i processi instaurati ai sensi dell'articolo 337 del codice civile per i figli nati fuori del matrimonio.