Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777-A/R


PROPOSTE DI LEGGE
3785
d'iniziativa del deputato ERMINI
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa
Presentata il 28 aprile 2016
2892
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI*, FEDRIGA*, ALLASIA*, ATTAGUILE*, BORGHESI*, BOSSI*, MATTEO BRAGANTINI*, BUSIN*, CAON*, CAPARINI*, GIANCARLO GIORGETTI*, GRIMOLDI*, GUIDESI*, INVERNIZZI*, MARCOLIN*, GIANLUCA PINI*, PRATAVIERA*, RONDINI*, SIMONETTI*
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima
Presentata il 18 febbraio 2015
*Tutti i deputati firmatari della proposta di legge n. 2892 hanno ritirato la propria sottoscrizione in data 3 marzo 2016, dopo la conclusione dell'esame in sede referente
3380
d'iniziativa dei deputati
LA RUSSA, GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO, GARNERO SANTANCHÈ, ROMELE, SQUERI
Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa
Presentata il 22 ottobre 2015
3384
d'iniziativa dei deputati
MAROTTA, SAMMARCO
Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa
Presentata il 27 ottobre 2015
3419
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti i reati di furto in abitazione e furto con strappo
Presentata l'11 novembre 2015
3424
d'iniziativa della deputata FAENZI
Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa
Presentata l'11 novembre 2015
3427
d'iniziativa dei deputati GELMINI, CALABRIA, RAVETTO, VITO
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima
Presentata il 13 novembre 2015
3434
d'iniziativa dei deputati GREGORIO FONTANA, DE GIROLAMO, RAVETTO
Modifica all'articolo 52 e introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale, concernente la legittima difesa nel caso di violazione di domicilio
Presentata il 16 novembre 2015
3774
d'iniziativa dei deputati
FORMISANO, PORTAS
Modifiche agli articoli 55 e 614 del codice penale in materia di legittima difesa e di violazione di domicilio
Presentata il 22 aprile 2016
3777
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo
Presentata il 26 aprile 2016
(Relatore per la maggioranza: ERMINI)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo della proposta di legge n. 3785 sul quale, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 21 aprile 2016, la Commissione II (Giustizia), il 12 aprile 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo a fronte tra la proposta di legge n. 2892 e il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea e per i pareri espressi su tale testo si veda lo stampato n. 2892-A. Per i testi delle proposte di legge nn. 2892, 3380, 3384, 3419, 3424, 3427, 3434, 3774, 3777 e 3785 si vedano i relativi stampati.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo della proposta di legge C. 3785 Ermini e abb., recante «Disposizioni in materia di legittima difesa»; rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «ordinamento penale» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

          evidenziata, quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, la formulazione della proposta di legge, con particolare riguardo alla introduzione nell'ordinamento penale della locuzione «grave turbamento psichico» causato da colui contro il quale è diretta la reazione;

          rilevato che i principi di tassatività e determinatezza del reato trovano riconoscimento implicito nell'ordinamento giuridico nell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione ai sensi del quale: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» nonché nell'articolo 1 del codice penale ove si stabilisce che: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite»;

          evidenziato, quanto al principio di determinatezza, che i «due obiettivi fondamentali» ad esso sottesi consistono «per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta» (Corte costituzionale, sentenza n. 327 del 2008);

          ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni penali devono essere «chiaramente formulate», e devono essere rese altresì conoscibili dai destinatari grazie ad una pubblicità adeguata (articolo 73, comma terzo, della Costituzione);

          evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare la formulazione della nozione di «grave turbamento psichico» alla luce dei principi contenuti nella sentenza n. 327 del 2008 sopra richiamata al fine di evitare che possa essere concretamente definita solo dall'interpretazione creativa del giudice, con la conseguenza che la stessa nozione potrebbe essere applicata in ogni caso di errore dell'agente ovvero, al contrario, potrebbe essere intesa in senso restrittivo e pertanto con il rischio di non configurare comunque in concreto un'ipotesi di causa di esclusione della pena;

          sottolineato, d'altra parte, che deve essere segnalata la più recente sentenza n. 172 del 2014 della Corte costituzionale che ha

ritenuto costituzionalmente legittima la fattispecie di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis (cosiddetto stalking) sostenendo che la norma incriminatrice può fare uso di una tecnica esemplificativa, oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi, ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica. Il principio di determinatezza non esclude – conclude la Corte – l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta»,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito la locuzione «grave turbamento psichico» alla luce dei principi di tassatività e determinatezza del reato in ragione delle considerazioni svolte in premessa.


TESTO
della Commissione
(Approvato in sede referente, nella seduta del 3 marzo 2016)
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TESTO
della Commissione
(Approvato in sede referente, nella seduta del 12 aprile 2017, a seguito del rinvio alla Commissione)
Modifica all’articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima
Modifica all’articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa
Art. 1.
Art. 1.

      1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      1. Identico:

          «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto».

          «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione».

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