Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4428 |
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario delle banche Monte dei Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, Banca popolare di Vicenza, Veneto Banca e Banca Carige, di seguito complessivamente denominate «banche».
2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle banche e le eventuali connesse responsabilità, anche politiche, indagando, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
a) le cause che hanno generato la crisi finanziaria delle banche;
b) gli atti con cui si è proceduto alle dismissioni di beni patrimoniali di proprietà delle banche finalizzate a coprire le perdite o a garantire utili;
c) le eventuali responsabilità di soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori, che l'ordinamento attribuisce loro, e l'eventuale conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre l'attivazione dei predetti poteri;
d) le eventuali responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo che hanno generato lo stato di crisi delle banche;
e) la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e clienti, sia da parte delle banche, sia da parte degli organi di vigilanza e controllo;
f) l'attendibilità dello stato patrimoniale dichiarato e l'effettiva consistenza dello stesso, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;
g) la congruità tra eventuali bonus e piani di assegnazione di azioni di amministratori e dirigenti (stock options) in relazione alla profittabilità per le banche dell'operato del consiglio di amministrazione;
h) le criticità delle operazioni in strumenti finanziari derivati compiute dalle banche, valutando per ciascuna l'esito in termini di plusvalenze o minusvalenze, nonché l'attività sottostante da cui dipende ciascun derivato;
i) la correttezza dell'operato dei vertici delle banche rispetto alla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato;
l) la relazione tra le variazioni di valutazione del merito creditizio (rating) da parte delle agenzie specializzate e la parallela attivazione di procedure di controllo e vigilanza.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, 10, 11 e 12.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.