Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3671-ter-865-A


DISEGNO DI LEGGE
3671-ter
presentato dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
(Già articolo 15 del disegno di legge n. 3671,
stralciato con deliberazione dall'Assemblea il 18 maggio 2016)
e
PROPOSTA DI LEGGE
865
d'iniziativa dei deputati
ABRIGNANI, BERGAMINI, BERNARDO,
GIAMMANCO, LATRONICO, TANCREDI
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi
Presentata il 30 aprile 2013
(Relatore: BENAMATI)

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 19 aprile 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3671-ter. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 865 si veda il relativo stampato.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 3671-ter e rilevato che:

      sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

          il disegno di legge all'esame, derivante dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», presentato alla Camera dei deputati l'11 marzo 2016, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto l'articolo unico del quale si compone contiene i princìpi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale;

      sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          il disegno di legge, risultando da uno stralcio, contiene esclusivamente i princìpi e i criteri direttivi della delega, in quanto fa riferimento all'esercizio della delega di cui all'articolo 1 dell'originario disegno di legge C. 3671, che definisce i termini di delega (dodici mesi) e la procedura;

          in proposito, appare dunque opportuno integrare i contenuti del disegno di legge con la definizione dei termini e delle procedure di delega, tenendo conto che, nel parere sul disegno di legge C. 3671-bis, il Comitato per la legislazione ha rilevato nelle premesse che «in relazione ai termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco»; a tale proposito, nel parere, si evidenzia che «secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla tecnica dello scorrimento”» e che, (....) nel caso di specie, peraltro, la norma risulterebbe inapplicabile dal momento che il medesimo comma 3, al secondo periodo, individua in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, fissato «entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega», e precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni, escludendo così la possibilità che il termine per l'espressione del parere parlamentare

possa scadere negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega o successivamente;

          con riferimento alla formulazione della norma di delega, essa è in via generale ben strutturata e individua chiaramente i princìpi e criteri direttivi specifici ai quali il legislatore delegato deve attenersi. Le lettere o) e p) richiamano i princìpi e criteri direttivi contenuti – rispettivamente – agli articoli 6 e 3 del disegno di legge da cui è stato effettuato lo stralcio. In particolare: la lettera o) demanda al legislatore delegato il compito di disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato «in armonia con i princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 6», mentre la lettera p) estende alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i princìpi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 3;

      ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          si provveda ad integrare i contenuti del disegno di legge con la definizione dei termini e delle procedure di delega, tenendo a tal fine conto del parere formulato dal Comitato per la legislazione con riferimento al disegno di legge C. 3671-bis, in relazione al quale il Comitato ha richiesto la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3, che consente il ricorso alla tecnica dello scorrimento del termine per l'esercizio della delega, anche in considerazione del fatto che la predetta disposizione – stante il disposto del secondo periodo del medesimo comma – risulta di fatto inapplicabile;

          si provveda ad integrare i contenuti delle lettere o) e p) del comma 1, esplicitando i princìpi e i criteri direttivi che si intende dettare ed eliminando il riferimento ai due articoli oggetto di stralcio (rispettivamente, articoli 6 e 3 del disegno di legge C. 3671-bis).


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3671-ter Governo, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

          considerato che l'articolo 1 del provvedimento specifica che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni);

          preso atto che, come già richiamato, l'articolo 2 contiene i princìpi e i criteri direttivi di delega, al fine di ricondurre l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale;

          rilevato che, tra i numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega [comma 1, lettere da a) a t)], la lettera m) prevede la possibilità che specifiche imprese – quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgono servizi pubblici essenziali – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario (cosiddetto accesso diretto);

      segnalato che il criterio di delega contemplato dalla richiamata lettera m), nell'indicare le imprese di maggiore dimensione, fa riferimento per la loro individuazione a un fatturato pari a un multiplo «significativo» di quello individuato per tutte le altre,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          all'articolo 2, comma 1, lettera m), valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare più puntualmente l'espressione «multiplo significativo».


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 3671-ter, come risultante dagli emendamenti approvati,

          rilevato che:

              il provvedimento in esame deriva dallo stralcio dell'articolo 15 dal disegno di legge C. 3671, concernente la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;

              come sottolineato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge C. 3671, appare ormai almeno in parte superata una delle principali ragioni che sono state storicamente all'origine dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, ossia la convinzione che le tradizionali procedure concorsuali fossero improntate a logiche di tipo prettamente punitivo e comunque essenzialmente liquidatorie, per ciò stesso non collimanti con la visione prospettica del risanamento delle grandi imprese in crisi, cui già la cosiddetta legge Prodi era soprattutto ispirata, in quanto vi è stata nell'ultimo decennio una vera e propria trasformazione della procedura concorsuale ordinaria nel senso di orientarla alla salvaguardia della continuità aziendale, che rappresenta l'obiettivo della procedura l'amministrazione straordinaria;

              l'avvicinamento tra la procedura ordinaria e quella straordinaria comporta l'esigenza di procedere a un riordino delle procedure in modo che anche l'amministrazione straordinaria graviti all'interno di un sistema concorsuale informato a princìpi e a tratti fondamentali comuni, i quali sono oggetto di riforma da parte del disegno di legge C. 3671-bis, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 1 febbraio 2017 e trasmesso al Senato (S. 2681);

              il predetto avvicinamento deve determinare non la soppressione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria e il suo assorbimento nell'ambito delle procedure ordinarie di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, di cui al disegno di legge C. 3671-bis (diventato al Senato l'atto S. 2681), quanto piuttosto la riconsiderazione di tale istituto come un ramo appartenente ad un tronco comune, rendendo applicabile ad esso, quando non vi siano esigenze specifiche di segno contrario, le regole e i princìpi dettati in via generale;

              quanto sopra esposto rende ancora più evidente la natura eccezionale dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, il quale trova la sua giustificazione «in esigenze di tipo economico-sociale, derivanti dalla crisi di imprese la cui dimensione o la cui funzione sia tale da poter provocare gravi ripercussioni occupazionali o comunque da richiedere un intervento governativo per ragioni di pubblico interesse»;

              la riduzione effettuata dalla Commissione di merito di uno dei presupposti richiesti per poter accedere alla procedura dell'amministrazione straordinaria in luogo di quella ordinaria non sembra rispondere alle già richiamate esigenze di tipo economico-sociale, che sono connesse ad imprese di grandi dimensioni ed al loro carattere «strategico»;

              per le ragioni di cui sopra non è condivisibile la modifica apportata dalla Commissione di merito al disegno di legge laddove all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si prevede come uno dei presupposti d'accesso alla procedura straordinaria un numero di

dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa, anziché 400;

              la Commissione di merito ha modificato l'articolo 2, comma 1, lettera f), che detta i princìpi e criteri direttivi in tema di nomina del commissario straordinario, specificando i requisiti di nomina che devono possedere gli iscritti nell'istituendo albo dei commissari e prevedendo anche particolari criteri di nomina, ai quali si dovrà attenere il Ministro dello sviluppo economico, come il divieto di contemporaneo esercizio della funzione commissariale da parte di uno stesso soggetto;

              appare opportuno, per ragioni di chiarezza, prevedere due diverse lettere, l'una volta a istituire e disciplinare l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza nonché a determinare gli stessi i requisiti che devono possedere gli iscritti, l'altra diretta a disciplinare le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere alla nomina del commissario straordinario, prevedendo eventuali divieti e conseguenti sanzioni relativi all'esercizio della funzione commissariale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), la parola: «250» sia sostituita dalla seguente: «400»;

      e con la seguente osservazione:

          all'articolo 2, comma 1, la lettera f) sia suddivisa in due lettere secondo quanto segnalato nella parte motiva del parere.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3671-ter Governo e abbinata, recante disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi;

          preso atto del contenuto della relazione tecnica, da cui si evince che:

              la riduzione, rispetto a quanto inizialmente previsto dal disegno di legge del Governo C. 3671, del requisito dimensionale del numero di dipendenti per singola impresa da 400 a 250 unità, ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il citato requisito rappresenta una soglia minima di accesso comunque più alta di quella stabilita a legislazione vigente dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

              l'individuazione dei tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché i termini relativi alla verifica da parte degli stessi dei requisiti di ammissione all'amministrazione straordinaria e all'emanazione del relativo decreto in favore dell'impresa in crisi, di cui rispettivamente al medesimo articolo 2, comma 1, lettere e) e l), non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché sia l'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari, la cui competenza risulta ampliata, sia le eventuali rimodulazioni di personale di magistratura e amministrativo potranno avvenire nell'ambito delle attuali dotazioni organiche complessive, attraverso una più razionale ridistribuzione del personale stesso e dei carichi di lavori presso gli uffici giudiziari interessati;

              i compensi del commissario straordinario e dei componenti del comitato di sorveglianza, che saranno definiti sulla base dei criteri e delle modalità da stabilire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), sono in ogni caso posti a carico delle imprese assoggettate alla procedura e non del bilancio dello Stato;

              all'articolo 2, comma 1, appare necessario sopprimere la lettera h), in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiori prestazioni per ammortizzatori sociali privi di copertura finanziaria;

              all'articolo 2, comma 1, appare necessario precisare, alla lettera f), che l'apposito albo dei commissari straordinari debba essere istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              appare necessario inserire una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento;

          considerato che:

              la relazione tecnica riferita all'originario disegno di legge del Governo C. 3671 ha escluso la sussistenza di effetti onerosi a carico della finanza pubblica in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 15 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza – dal cui stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2016, discende il presente provvedimento – ivi incluse quelle concernenti l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo dei commissari straordinari;

              il provvedimento in esame, a seguito dello stralcio, risulta sprovvisto della generale clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 16 dell'originario disegno di legge del Governo C. 3671;

              ritenuto pertanto che, all'articolo 2, comma 1, sia necessario precisare, alla lettera f), che l'apposito albo dei commissari straordinari

debba essere istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coordinando, conseguentemente, il riferimento al medesimo albo contenuto alla successiva lettera l);

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

          All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          All'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole: nell'istituendo albo dei commissari straordinari con le seguenti: nell'apposito albo dei commissari straordinari da istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dello sviluppo economico.

      Conseguentemente alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 sostituire le parole: nell'istituendo albo dei commissari straordinari con le seguenti: nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f).

      All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera h).


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 3671-ter, recante delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 865 Abrignani;

          rilevata l'esigenza di garantire il necessario coordinamento tra l'intervento legislativo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese oggetto del disegno di legge e la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, oggetto del disegno di legge atto Senato n. 2681, attualmente all'esame del Senato e già approvato dalla Camera,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera m), la quale prevede che per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un volume di affari pari a un «multiplo significativo» di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2) (cioè della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi), nonché per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla medesima lettera b), il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire la nozione di «multiplo significativo», la quale sarebbe altrimenti rimessa al legislatore delegato.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge atto Camera n. 3671-ter, recante una delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

          condivise le finalità del provvedimento, che intende assicurare la coerenza sistematica della disciplina dell'amministrazione straordinaria, stratificatasi per effetto della successione dei provvedimenti adottati in materia, assicurando il contemperamento tra le esigenze dei creditori e quelle pubblicistiche sottese all'interesse pubblico per la conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per la loro dimensione, appaiono di particolare rilievo economico-sociale;

          considerato che, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

          apprezzato il rafforzamento della tutela dei lavoratori coinvolti nelle procedure di amministrazione straordinaria, previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, che introduce, tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la previsione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali dalla data di apertura della procedura per

l'ammissione fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario, nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali;

          rilevata, a tale proposito, l'opportunità di meglio definire, anche nell'esercizio della delega, i profili attuativi della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali da applicare in caso di amministrazione straordinaria, anche con riferimento ai limiti di durata degli interventi straordinari di integrazione salariale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE

              3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;


TESTO
del disegno di legge n. 3671-ter
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TESTO
della commissione
Artt. 1-14.

      ....................................................................
      ....................................................................
      ....................................................................

Art. 1.
(Oggetto della delega al Governo
e procedura per il suo esercizio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.

      3. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.
(Amministrazione straordinaria).
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina delle amministrazioni straordinarie, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

          a) identica;

          b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di:

          b) identico:

              1) uno stato di insolvenza;

              1) identico;

              2) un rilevante profilo dimensionale, da ancorare alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi;

              2) identico;

              3) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;

              3) un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;

              4) concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

              4) concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta;

          c) stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei princìpi del contraddittorio e del diritto di difesa;

          c) identica;

          d) disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura;

          d) identica;

          e) prevedere che il tribunale, accertati i presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato e conferendo a un professionista, iscritto nell’istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro un breve termine, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario;

          e) prevedere che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di cui alla lettera c), accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato;

          [vedi lettera i)]

          [vedi lettera f)]

          f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse, necessari per l'iscrizione nell'albo medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo l'avere svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'avere maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;

          f) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell’istituendo albo dei commissari straordinari, da regolamentare con predeterminazione dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità e trasparenza, prevedendo che gli stessi possano essere successivamente revocati, per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;

          g) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f); prevedere che lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; prevedere altresì per i commissari straordinari il divieto, sanzionabile con la revoca dall'incarico, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi;

 

          h) stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata e siano parametrati, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa:

 

              1) all'attivo realizzato e al passivo accertato, nel rispetto dei limiti stabiliti per le altre procedure concorsuali;

 

              2) al fatturato realizzato durante l'esercizio dell'impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per i compensi degli amministratori delle società pubbliche non quotate;

          g) prevedere che il tribunale, entro due mesi dal decreto di apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria e previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, sulla base dell'attestazione del professionista nominato e del piano predisposto dal commissario straordinario; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

          [vedi lettera e)]

          i) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall’apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e in considerazione del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca a un professionista iscritto nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f) l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

          h) prevedere che per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un volume di affari pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2), nonché per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera b), il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera f), e che in tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;

          l) prevedere che per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un volume di affari pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2), nonché per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera b), il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera g), e che in tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;

 

          m) prevedere che le imprese oggetto di confisca ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, siano ammesse all'amministrazione straordinaria anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

          i) disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale, nonché la sua composizione e i relativi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

          n) identica;

          l) disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare:

          o) identica;

              1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti;

              2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto;

          m) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché la durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento;

          p) identica;

          n) legittimare il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; attribuire analoga facoltà a una percentuale non irrisoria dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e l'effettività della tutela dei creditori;

          q) identica;

          o) disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti, in armonia con i princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 6;

          r) disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti;

          p) estendere alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3;

          soppressa

          q) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

          s) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi d'impresa e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 16.

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