Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4299 |
Ciò che si teme è che un provvedimento, preso nell'immediatezza del pericolo, possa essere, in realtà, non adeguato alle necessità del minore da tutelare e l'indicazione generica della pubblica autorità rischia di vedere coinvolti enti e personale non sempre adeguatamente specializzati nella trattazione del caso concreto. Pertanto appare opportuno, se non necessario, che del provvedimento adottato dalla pubblica autorità sia data notizia al procuratore presso il tribunale dei minorenni entro ventiquattro ore dallo stesso, affinché verifichi la fondatezza delle ragioni dell'intervento e promuova l'adozione di opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del codice civile e degli articoli 9 e 10 della legge n. 184 del 1983. Si intende, inoltre, finalmente codificare, anche per l'allontanamento ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, la buona prassi di collocare i minori, laddove ciò sia possibile, presso i parenti entro il quarto grado piuttosto che presso estranei o istituti, al fine di evitare che gli stessi possano subire ulteriori traumi.
1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 403. – (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori). Quando il minore si trovi in uno stato, accertato o evidente, di abbandono morale o materiale e, comunque, per le condizioni in cui è allevato, si trovi esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico, la pubblica autorità, preferibilmente a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un ambiente sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, valutando, in via prioritaria, la possibilità di una collocazione presso parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.
L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento preso ai sensi del primo comma al procuratore presso il tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del presente codice nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184».