Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4397 |
dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodificazione del testo);
disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e di competenza ortografica);
disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e di operare con i numeri).
Da un punto di vista clinico, la dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata e istruzione ricevuta. Risultano più o meno deficitarie la lettura di lettere, di parole e di non-parole, nonché di brani. La dislessia, per sua definizione, è associata a problemi nella lettura sia strumentale, in termini di velocità e accuratezza,
sia funzionale in termini di comprensione del testo; andrà pertanto a inficiare tutti gli ambiti ove è richiesta la prestazione in termini di comprensione del testo, comprensione di spiegazioni complesse, di testi di studio, di testi di verifiche, di problem-solving, di definizioni con termini specifici, di terminologie e concetti astratti, nella lingua inglese – lingua con regole di conversione del fonema-grafema non trasparente come l'italiano. Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l'ortografia. La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali e della scrittura manuale ed è collegata al momento motorio esecutivo della prestazione. La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura. La disortografia riguarda invece l'utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale. La disortografia è all'origine di una minore correttezza del testo scritto.1. All'articolo 2 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: «servizi sanitari» sono inserite le seguenti: «centri accreditati, aziende sanitarie locali e associazioni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a disciplinare l'attività di monitoraggio dell'attuazione delle finalità di cui al comma 1, prevedendo sanzioni in caso di inadempimento».
1. All'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. La diagnosi dei DSA, effettuata con le modalità di cui al presente articolo, ha natura di parere tecnico-scientifico al quale la scuola deve attenersi, salva motivata scelta difforme, nella predisposizione del piano didattico personalizzato, a pena di illegittimità di quest'ultimo e di responsabilità disciplinare dei redattori e della mancata applicazione del medesimo piano.
3-ter. Entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico è fatto obbligo di predisporre il piano didattico personalizzato, di cui al comma 3-bis, per ogni studente con DSA, ferma restando la validità del piano didattico personalizzato dell'anno scolastico precedente nelle more della predisposizione del nuovo piano.
3-quater. Il piano didattico personalizzato di cui al comma 3-ter deve essere
predisposto e approvato prevedendo la partecipazione attiva della famiglia, dello studente, degli specialisti e dell'associazione delegata».1. L'articolo 4 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Formazione nella scuola). – 1. Il personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado deve essere adeguatamente informato e formato in merito alle tematiche dei DSA mediante la frequenza obbligatoria di corsi di aggiornamento da tenere, con cadenza annuale, con le modalità determinate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La mancata frequenza ai corsi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare».
1. All'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della dispensa dalla forma scritta od orale delle lingue anche in sede di esami conclusivi dei cicli scolastici o durante il corso universitario, compresi i test di accesso alle facoltà»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di ammissione» sono inserite le seguenti: «e la frequenza»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Ove sia indicato nella certificazione di DSA è fatto obbligo al personale docente, in ogni grado di istruzione primaria e secondaria, nonché in sede di esami conclusivi del ciclo scolastico, dei test di ammissione all'università e degli esami universitari, di consentire agli studenti con DSA certificate l'utilizzo di mediatori didattici
quali registratore per le lezioni, personal computer, audio libri, sintetizzatori vocali, diapositive, riprese fotografiche e cinematografiche delle lezioni, mappe concettuali, schemi, formulari, compendi delle regole, calcolatrici, fogli di calcolo, dizionari digitali, correttori ortografici o quanto altro tecnicamente disponibile».1. All'articolo 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I familiari di studenti iscritti in ogni grado di istruzione primaria e secondaria con DSA certificati impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili»;
b) al comma 2, dopo le parole: «collettivi nazionali» sono inserite le seguenti: «o dai contratti integrativi aziendali».
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.