Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4414


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CIRACÌ, ALTIERI, BUSIN, CASTIELLO, DISTASO, LATRONICO, LONGO, MARTI, PALESE, PICCHI, SCHULLIAN, SECCO
Istituzione del programma per il conferimento annuale del titolo di «Capitale italiana della gastronomia»
Presentata il 6 aprile 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — L'Italia degli ottomila comuni è anche l'Italia delle ottomila cucine e delle innumerevoli ricette.
      Un caleidoscopio di tradizioni gastronomiche, di prodotti, di gusti e di sapori, frutto di tradizioni secolari e di esperienze storiche fatte di particolarismi e contaminazioni, di divisioni e di conquiste.
      Tutto ciò ha contribuito a rendere estremamente ricca l'offerta gastronomica del nostro Paese e a farne uno degli elementi di maggiore attrazione per il visitatore che, oltre dalle bellezze artistico-culturali, viene gratificato, negli occhi e nel palato, da un'inesauribile offerta di prelibatezze.
      Tradizioni alimentari legate al territorio (i prodotti, le ricette di un determinato luogo), che si confrontano, si rapportano e si «contaminano» con culture e gusti differenti.
      Il prodotto, di nicchia o no, viene ad acquistare la sua importanza e la sua «identità geografica» proprio perché, passando da una valorizzazione locale e rituale, è riuscito a varcare i confini territoriali, uscendo dal limitato ambito di produzione e aprendosi al confronto, allo scambio.
      I nostri prodotti gastronomici sono il frutto di un'identità culturale ben radicata e il simbolo di un saper fare tutto italiano che non va assolutamente dimenticato, ma anzi valorizzato in ogni luogo.
      Per questo, si propone l'istituzione, sulla base dell'esperienza maturata con la Capitale italiana della cultura, della Capitale italiana della gastronomia, città designata ogni anno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà, per trecentosessantacinque giorni, mettere in mostra le proprie specialità gastronomiche e valorizzare, nel contempo, le sue bellezze naturali e storico-culturali, migliorando i servizi rivolti ai turisti. Non solo una città, ma un intero territorio, potranno dare il giusto e meritato valore alla terra e ai suoi prodotti a partire dalla prima delle arti del quotidiano: il buon mangiare.
      Un'iniziativa simile è la Capitale spagnola della gastronomia, un premio istituito cinque anni fa dalla Federación Española de Hostelería (FEHR) e dalla Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET).
      L'obbiettivo del titolo, creato nel 2012, è quello di promuovere il turismo gastronomico, la cucina tradizionale e i prodotti locali iberici. Per il 2017 è stata proclamata Capitale spagnola della gastronomia la cittadina di Huelva, situata nella comunità autonoma dell'Andalusia e detta «Porta dell'Atlantico».
      La scelta è stata operata da una giuria composta da affermati professionisti delle associazioni professionali del turismo, della ristorazione, della stampa specializzata nonché da rappresentanti del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
      Nelle scorse edizioni, il titolo era stato assegnato a Logroño (2012), Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015) e Toledo (2016).
      Cultura, salute, benessere e genuinità, tutti elementi che si fondono nella gastronomia. L'Italia, per unanime e globale riconoscimento, è il fulcro di questa «arte» grazie a quella poliedricità culturale che la nostra posizione geografica, la nostra orografia e la nostra storia ci hanno donato.
      Una cucina intesa come insieme di tradizione, competenze e conoscenze per ritrovare un mangiare sano, genuino e gradevole; la gastronomia come parte della nostra identità ed elemento essenziale del nostro patrimonio culturale; il riconoscimento e la valorizzazione delle materie prime di qualità, a chilometro zero e per raggiungere l'eccellenza; la cucina tipica come patrimonio culinario a difesa dall'invasione di cibi standardizzati o «spazzatura»; la cultura alimentare come eredità socio-culturale da regalare alle generazioni future, questi sono alcuni degli aspetti che con la Capitale italiana della gastronomia si intendono valorizzare.
      La cucina è qualità, eccellenza, ricerca dei migliori prodotti del territorio e dei modi per cucinarli preservandone ed esaltandone le qualità organolettiche.
      Il tutto attorno al «desco», quale elemento fondante dei rapporti umani per avvicinare le persone, condividere la vita sociale e i rapporti familiari.
      Gastronomia, arte culinaria e alimentazione formano quel patrimonio culturale immateriale che dobbiamo salvaguardare.
      La città vincitrice del titolo dovrà, nel corso dell'anno:

          operare per assegnare alla gastronomia del territorio un ruolo rilevante nell'attrattiva turistica, per valore culturale, per importanza economica e come elemento di coesione territoriale;

          contribuire alla diffusione dell'offerta gastronomica di eccellenza promuovendola a livello nazionale e internazionale, incentivando programmi e attività volti a diffondere la conoscenza delle specifiche peculiarità e tradizioni locali;

          promuovere attività e iniziative volte allo sviluppo e alla diffusione del turismo ricettivo;

          valorizzare chef, cuochi del territorio e, in particolar modo, i giovani studenti delle scuole alberghiere e di gastronomia;

          coinvolgere tutta la filiera agro-alimentare: ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticcerie, paninoteche, forni, caseifici, macellerie, mulini, aziende agricole, cantine, birrerie e tutte quelle attività produttive e imprenditoriali di piccole dimensioni o a gestione familiare, che hanno reso la nostra Italia leader della gastronomia a livello mondiale;

          contribuire alla promozione e alla diffusione dei prodotti agro-alimentari tipici della zona, i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT), i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

      Sono PAT i 4.881 prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura

risultano praticate sul territorio di riferimento in maniera omogenea seguendo regole tradizionali e protratte nel tempo da almeno venticinque anni. Dal 2008 sono considerati espressione del patrimonio culturale italiano.
      La proposta di legge, costituita da un unico articolo, è volta a promuovere e valorizzare la grande tradizione gastronomica del nostro Paese, anche attraverso forme di confronto e competizione fra le diverse realtà territoriali, promuovendo le peculiarità delle tradizioni culinarie del territorio, il turismo gastronomico e la cucina tipica. Per tale finalità è istituito il programma per il conferimento annuale del titolo di «Capitale italiana della gastronomia» (comma 1).
      È previsto che ogni anno, a decorrere dal 2019, il Consiglio dei ministri conferisca il titolo di «Capitale italiana della gastronomia» per l'anno successivo a una città italiana sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 2).
      Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del progetto presentato.
      A tale fine è prevista l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato «Fondo per la Capitale italiana della gastronomia» con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (comma 3).
      Stato, regioni e comuni possono definire specifici accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (comma 4).
      Viene precisato (comma 5) che, in sede di prima applicazione, entro il 31 marzo 2019, dovrà essere conferito il titolo di «Capitale italiana della gastronomia» per l'anno successivo, il 2020, e che, tenuto conto delle esperienze acquisite nello svolgimento della procedura e nell'attuazione dei programmi della prima edizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potrà emanare ulteriori disposizioni attuative e ridefinire i termini della procedura relativa agli anni successivi.
      Il comma 6 reca la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di promuovere e valorizzare la grande tradizione gastronomica del nostro Paese, anche attraverso forme di confronto e competizione fra le diverse realtà territoriali, promuovendo le peculiarità delle tradizioni culinarie del territorio, il turismo gastronomico e la cucina tipica, è istituito il programma per il conferimento annuale del titolo di «Capitale italiana della gastronomia».
      2. Ogni anno il Consiglio dei ministri conferisce il titolo di «Capitale italiana della gastronomia» a una città italiana sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La città vincitrice del titolo deve, nel corso dell'anno:

          a) operare per assegnare alla gastronomia del territorio un ruolo rilevante nell'attrattiva turistica, per valore culturale, per importanza economica e come elemento di coesione territoriale;

          b) contribuire alla diffusione dell'offerta gastronomica di eccellenza promuovendola a livello nazionale e internazionale, incentivando programmi e attività volti a diffondere la conoscenza delle specifiche peculiarità e tradizioni locali;

          c) promuovere attività e iniziative volte allo sviluppo e alla promozione del turismo ricettivo;

          d) valorizzare chef, cuochi del territorio e, in particolar modo, i giovani studenti delle scuole alberghiere e di gastronomia;

          e) coinvolgere la filiera agro-alimentare nel suo complesso: ristoranti, trattorie,

pizzerie, pasticcerie, paninoteche, forni, caseifici, macellerie, mulini, aziende agricole, cantine, birrerie e tutte le attività produttive e imprenditoriali di piccole dimensioni o a gestione familiare, che hanno reso la nostra Italia leader della gastronomia a livello mondiale;

          f) contribuire alla promozione e alla diffusione dei prodotti agro-alimentari tipici della zona, i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT), i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

      3. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, in via sperimentale, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato «Fondo per la Capitale italiana della gastronomia» con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 2021.
      4. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato, le regioni e i comuni possono definire specifici accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      5. In sede di prima attuazione della presente legge, la procedura di cui al presente articolo si applica per il conferimento, entro il 31 marzo 2019, del titolo di «Capitale italiana della gastronomia» per l'anno 2020. Tenuto conto delle esperienze acquisite nello svolgimento della procedura e nell'attuazione dei programmi della città proclamata «Capitale italiana della gastronomia», il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può emanare ulteriori disposizioni attuative e definire i termini della procedura relativa agli anni successivi.
      6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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