Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4414 |
operare per assegnare alla gastronomia del territorio un ruolo rilevante nell'attrattiva turistica, per valore culturale, per importanza economica e come elemento di coesione territoriale;
contribuire alla diffusione dell'offerta gastronomica di eccellenza promuovendola a livello nazionale e internazionale, incentivando programmi e attività volti a diffondere la conoscenza delle specifiche peculiarità e tradizioni locali;
promuovere attività e iniziative volte allo sviluppo e alla diffusione del turismo ricettivo;
valorizzare chef, cuochi del territorio e, in particolar modo, i giovani studenti delle scuole alberghiere e di gastronomia;
coinvolgere tutta la filiera agro-alimentare: ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticcerie, paninoteche, forni, caseifici, macellerie, mulini, aziende agricole, cantine, birrerie e tutte quelle attività produttive e imprenditoriali di piccole dimensioni o a gestione familiare, che hanno reso la nostra Italia leader della gastronomia a livello mondiale;
contribuire alla promozione e alla diffusione dei prodotti agro-alimentari tipici della zona, i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT), i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
Sono PAT i 4.881 prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura
risultano praticate sul territorio di riferimento in maniera omogenea seguendo regole tradizionali e protratte nel tempo da almeno venticinque anni. Dal 2008 sono considerati espressione del patrimonio culturale italiano. 1. Al fine di promuovere e valorizzare la grande tradizione gastronomica del nostro Paese, anche attraverso forme di confronto e competizione fra le diverse realtà territoriali, promuovendo le peculiarità delle tradizioni culinarie del territorio, il turismo gastronomico e la cucina tipica, è istituito il programma per il conferimento annuale del titolo di «Capitale italiana della gastronomia».
2. Ogni anno il Consiglio dei ministri conferisce il titolo di «Capitale italiana della gastronomia» a una città italiana sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La città vincitrice del titolo deve, nel corso dell'anno:
a) operare per assegnare alla gastronomia del territorio un ruolo rilevante nell'attrattiva turistica, per valore culturale, per importanza economica e come elemento di coesione territoriale;
b) contribuire alla diffusione dell'offerta gastronomica di eccellenza promuovendola a livello nazionale e internazionale, incentivando programmi e attività volti a diffondere la conoscenza delle specifiche peculiarità e tradizioni locali;
c) promuovere attività e iniziative volte allo sviluppo e alla promozione del turismo ricettivo;
d) valorizzare chef, cuochi del territorio e, in particolar modo, i giovani studenti delle scuole alberghiere e di gastronomia;
e) coinvolgere la filiera agro-alimentare nel suo complesso: ristoranti, trattorie,
pizzerie, pasticcerie, paninoteche, forni, caseifici, macellerie, mulini, aziende agricole, cantine, birrerie e tutte le attività produttive e imprenditoriali di piccole dimensioni o a gestione familiare, che hanno reso la nostra Italia leader della gastronomia a livello mondiale;f) contribuire alla promozione e alla diffusione dei prodotti agro-alimentari tipici della zona, i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT), i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
3. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, in via sperimentale, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato «Fondo per la Capitale italiana della gastronomia» con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 2021.
4. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato, le regioni e i comuni possono definire specifici accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, la procedura di cui al presente articolo si applica per il conferimento, entro il 31 marzo 2019, del titolo di «Capitale italiana della gastronomia» per l'anno 2020. Tenuto conto delle esperienze acquisite nello svolgimento della procedura e nell'attuazione dei programmi della città proclamata «Capitale italiana della gastronomia», il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può emanare ulteriori disposizioni attuative e definire i termini della procedura relativa agli anni successivi.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno