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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4438 |
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;
b) l'articolo 70 è abrogato.
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti»;
b) al comma 2-bis è premesso il seguente periodo: «Al fine di garantire la piena ed effettiva concorrenza, le regioni, sulla base di un'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano appositi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio, da parte del titolare della concessione medesima, dell'attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sono adottate dalle regioni entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, in caso di mancata adozione entro il predetto termine, alle regioni inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, lettere c), d), e) e f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.