Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4339 |
1. All'articolo 260 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quater. Se si tratta di animali vivi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, durante il procedimento o il processo, l'affido definitivo mediante alienazione allo Stato, alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o a loro subaffidatari tramite le associazioni o gli enti stessi».