Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4339


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata BRAMBILLA
Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di sequestro di animali
Presentata il 1° marzo 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge in oggetto si pone quale fine la tutela del benessere dell'animale coinvolto nella vicenda giudiziaria che lo vede suo malgrado protagonista quale vittima e oggetto del reato. Nel caso di reati commessi in danno di animale, lo stesso può essere oggetto di sequestro preventivo da parte del giudice, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, o di sequestro preventivo in via d'urgenza da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dello stesso articolo 321, comma 3. Il sequestro può essere disposto nel corso del procedimento o del processo penale con una duplice finalità: la prima è quella di impedire l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze del reato o la commissione di altri reati, da realizzare mediante l'allontanamento dell'animale dalla libera disponibilità del presunto maltrattatore; la seconda è quella di preservarne il benessere nelle more del giudizio, in attesa dell'eventuale confisca. Il legislatore correttamente ha disposto all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto n. 601 del 1931, che gli animali sequestrati o confiscati siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, tenendo così in debita considerazione la peculiare natura dei «beni» oggetto del sequestro. Nulla è esplicitamente disposto circa le attività e le modalità di custodia né circa le forme in cui deve essere attuata. Tuttavia, in conformità alla ratio della citata disposizione, sarà il giudice che, caso per caso, ne determinerà i contenuti, essendo necessaria una custodia in linea con la tutela delle esigenze e delle caratteristiche etologiche dell'animale sequestrato. Per la stessa ragione, le associazioni animaliste, a loro volta, possono affidare l'animale o gli animali sequestrati a singoli privati che ne garantiscano cura e mantenimento adeguati. Si tratta pur sempre di un'ipotesi di custodia temporanea che, nel caso di annullamento del provvedimento di sequestro preventivo – salvo non sia disposto anche un sequestro probatorio sullo stesso animale e tale provvedimento rimanga confermato – o nel caso di assoluzione dell'imputato può comportare la restituzione dell'animale. Invece, ai sensi dell'articolo 544-sexies del codice penale, viene sempre ordinata la confisca, salvo che l'animale appartenga a persona estranea al reato, nel caso di condanna o di patteggiamento per i delitti di maltrattamento di animali.
      Proprio al fine di contemperare vari interessi in gioco, considerando il fatto che la più idonea, e definitiva, destinazione di un animale che si presume oggetto di maltrattamento è quella della famiglia che se ne è presa cura, alcuni tribunali hanno consentito l'affido definitivo dell'animale a fronte del versamento di un corrispettivo economico, convertito in deposito giudiziario intestato al procedimento e all'indagato (da corrispondere allo stesso nel caso di assoluzione o assorbito dal tribunale nel caso di condanna).
      Tuttavia la cronaca giudiziaria recente ha portato alla luce episodi che vanno nella direzione opposta: è il caso di alcuni cittadini residenti nelle province di Milano, Como e Cuneo che dopo essersi presi cura per tre anni, in qualità di custodi giudiziari, dei bulldog loro affidati devono riconsegnare gli animali al proprietario a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione del sequestro precedentemente disposto. La mancata restituzione degli animali a colui il quale era stato accusato e condannato nei primi due gradi del giudizio per il reato di maltrattamento per la detenzione nel proprio appartamento di nove cani e tredici gatti in condizioni giudicate incompatibili con le loro esigenze etologiche, potrebbe comportare il rinvio a giudizio a carico dei menzionati cittadini per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento della procura della Repubblica o anche l'accusa di peculato per appropriazione di cose sottoposte a sequestro penale, stante la qualifica di pubblico ufficiale che assume il custode giudiziale.
      E proprio al fine di impedire il verificarsi di situazioni paradossali, quale quella descritta, e di codificare la buona prassi che lascia l'animale sequestrato nella disponibilità della persona che se ne è presa cura, la proposta di legge in oggetto prevede una specifica disposizione concernente la confisca di animali vivi, nel corso del procedimento o del processo, visto il bene sui generis di cui trattasi – ovvero essere senziente vittima e oggetto di reato – che stabilisce l'affido diretto degli animali sequestrati alle associazioni o loro subaffidatari mediante cessione definitiva.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 260 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «3-quater. Se si tratta di animali vivi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, durante il procedimento o il processo, l'affido definitivo mediante alienazione allo Stato, alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o a loro subaffidatari tramite le associazioni o gli enti stessi».

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