Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1994-B


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 22 gennaio 2014 (v. stampato Camera n. 1994)
MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 18 maggio 2016 (v. stampato Senato n. 580-B)
NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 17 maggio 2017
d'iniziativa dei senatori
FALANGA, AIELLO, BARANI, CALIENDO, CARDIELLO, COMPAGNA, D'ANNA, DE SIANO, GIUSEPPE ESPOSITO, FASANO, FAZZONE, FORMIGONI, GENTILE, GIBIINO, GIOVANARDI, LANGELLA, LIUZZI, EVA LONGO, MARINELLO, GIOVANNI MAURO, MILO, MUSSOLINI, PAGANO, PALMA, PELINO, RAZZI, MARIAROSARIA ROSSI, SCILIPOTI ISGRÒ, SIBILIA, VICECONTE, VILLARI
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 maggio 2017

TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106).
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

              1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

              2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

              3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

          b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

              «6-bis. Nell'ambito di ciascuna tipologia di cui alla lettera c-bis) del comma 6, determinata con provvedimento del titolare dell'ufficio requirente, tenendo conto dei criteri di cui alla medesima lettera e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Art. 2.
(Modifica all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

      1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

      Identico.

          «Art. 41 (L). – (Demolizione di opere abusive). – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

          2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

          3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.

          4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma 3 possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31».

Art. 3.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).
Art. 3.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

      2. Identico.

      3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

      3. Identico.

      4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      5. Identico.

Art. 4.
(Banca di dati nazionale
sull'abusivismo edilizio).
Art. 4.
(Banca di dati nazionale
sull'abusivismo edilizio).

      1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      1. Identico.

      2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.

      2. Identico.

      3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.

      3. Identico.

      4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

      4. Identico.

      5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      6. Identico.

      7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      7. Identico.

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