Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4475


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
di concerto con il ministro dell'interno
(MINNITI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003
Presentato il 9 maggio 2017


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco, relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. Tale iniziativa è stata presentata per la prima volta nel 1970, in occasione dell'assemblea plenaria della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo (CIESM), a seguito della necessità manifestata da parte del Principe Ranieri III di Monaco di preservare il Mediterraneo, realizzando azioni comuni per limitare l'inquinamento marino attraverso la creazione di una zona pilota quale laboratorio di idee per la tutela dell'ambiente marino.
      L'iniziativa fu accolta con favore dai Governi francese e italiano e si concretizzò il 10 maggio 1976 con la firma ufficiale dell'Accordo RAMOGE, che prende il nome dalle prime sillabe delle tre città che all'epoca ne delimitavano il campo d'azione: Saint-Raphaël a ovest, Monaco e Genova a est.
      L'Accordo, iscritto nel quadro della Convenzione di Barcellona e del relativo Piano d'azione per il Mediterraneo, è stato ratificato dall'Italia ai sensi della legge 24 ottobre 1980, n. 743, ed è entrato in vigore nel 1981. In quell'occasione la zona di competenza originaria è stata ampliata da Marsiglia alla Spezia, più precisamente dalla foce del Rodano alla foce del fiume Magra, per tenere meglio conto delle suddivisioni amministrative dei singoli Stati. Così facendo, l'intero territorio della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e della regione Liguria è stato incluso nel perimetro dell'Accordo.
      Nel 1993, con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL, l'Accordo RAMOGE ha esteso il proprio ambito di applicazione all'alto mare.
      In data 27 novembre 2003, l'Accordo è stato emendato nel nuovo testo, ora sottoposto a procedimento di ratifica, introducendo elementi di novità, quali l'allargamento della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo, non più limitato alle sole attività di prevenzione e di lotta agli inquinamenti del mare, ma relativo anche al contrasto del degrado marino-costiero e alla tutela della biodiversità.
      L'Accordo si applica nel Mediterraneo alla zona RAMOGE, cioè:

          a) alle acque del mare territoriale e alle acque interne antistanti il litorale continentale appartenente alla sovranità dei tre Stati contraenti e comprese, ad ovest, tra il meridiano 04°50’,5 di longitudine est e, ad est, il meridiano 010°01’,2 di longitudine est;

          b) a terra, al litorale continentale, come definito da ciascuno Stato contraente, situato nei limiti indicati alla lettera a);

          c) alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale di cui alla lettera a).

      L'Accordo si compone di 14 articoli.
      L'articolo 1 istituisce la Commissione RAMOGE per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, composta di un numero massimo di sette delegati designati da ciascuna delle Parti contraenti.
      L'articolo 2 stabilisce che l'ambito di applicazione dell'Accordo nel Mediterraneo sia la zona RAMOGE, secondo i limiti già enunciati. La Commissione può procedere all'estensione di tale limite per lo svolgimento delle proprie missioni, salva obiezione di una delle tre Parti.
      L'articolo 3 specifica i compiti della Commissione quale organo propulsivo della collaborazione tra i Paesi contraenti. In particolare

viene introdotto, quale elemento di novità rispetto al vecchio testo dell'Accordo, il principio di collaborazione tra le collettività territoriali nella tutela dell'ambiente marino e costiero, nella tutela della biodiversità e nella costituzione di una zona pilota nel Mediterraneo per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.
      L'articolo 4 include tra i citati compiti della Commissione, quale elemento di novità rispetto al precedente testo dell'Accordo, l'esame dei problemi d'interesse comune relativi alla biodiversità del mare e delle coste, la concertazione tra le Parti contraenti e le collettività territoriali, l'aggiornamento del Piano di prevenzione e di intervento riguardante gli inquinamenti marini (piano RAMOGEPOL), la partecipazione del pubblico alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo attraverso un'aumentata sensibilità verso le tematiche trattate nell'ambito dell'Accordo.
      L'articolo 5 prevede che ciascuna Parte presenti, con cadenza biennale, un rapporto circa le iniziative intraprese a seguito delle raccomandazioni della Commissione.
      L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Comitato tecnico composto da esperti, a supporto della Commissione, e la costituzione di eventuali gruppi di lavoro.
      L'articolo 7 prevede che la Presidenza della Commissione sia assicurata, con cadenza biennale, del capo delegazione di ciascuna Parte dell'Accordo.
      L'articolo 8 prevede sessioni ordinarie annuali della Commissione e sessioni straordinarie, su richiesta di una delegazione, e ne disciplina l'ordine del giorno.
      L'articolo 9 disciplina il diritto di voto, stabilendo che ogni delegazione dispone di un voto e che le deliberazioni sono adottate all'unanimità.
      L'articolo 10 prevede l'adozione di un regolamento interno della Commissione.
      L'articolo 11 introduce, quale elemento di novità rispetto al precedente testo, l'istituzione di un Comitato direttivo, formato dai capi delle tre delegazioni, con lo scopo di coadiuvare il Segretariato nell'espletamento delle sue funzioni.
      L'articolo 12 sostituisce l'articolo 11 del precedente testo del 1980, al fine di una migliore disciplina delle spese a carico di ciascuna Parte per la propria rappresentanza nella Commissione e negli altri organi previsti. In particolare, è stabilito un contributo ordinario fissato dalla Commissione e un contributo volontario il cui ammontare è sottoposto all'accettazione da parte del Comitato direttivo.
      L'articolo 13 specifica dettagliatamente le funzioni svolte dal Segretariato permanente, con particolare attenzione alle funzioni di supporto della Commissione e dei correlati organi.
      L'articolo 14 disciplina la procedura di notifica di ciascuna Parte circa l'avvenuta ratifica dell'Accordo, l'entrata in vigore per le Parti contraenti, le eventuali procedure di emendamento e di denuncia dell'Accordo medesimo.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

      Con riferimento alle implicazioni finanziarie relative alla ratifica del nuovo Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del mare Mediterraneo tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (RAMOGE), si rappresenta quanto segue.
      L'articolo 11, benché istituisca un Comitato direttivo in seno alla Commissione RAMOGE, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico. Infatti, le attività ivi previste vengono già svolte dai partecipanti alla Commissione e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonostante che non fosse istituito un organo ad hoc. Pertanto, eventuali ulteriori oneri verranno coperti con le risorse a legislazione vigente di cui al capitolo 1617, piani di gestione 9 e 10 della missione «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» del bilancio di previsione del predetto Ministero.
      L'articolo 12 del nuovo testo dell'Accordo, al comma 1, ripete pedissequamente il testo dell'articolo 11 del precedente testo, non comportando quindi nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio pubblico. Le spese di rappresentanza nella Commissione, nel Comitato direttivo, nel Comitato tecnico e negli eventuali gruppi di lavoro, come anche le spese di ricerca nel proprio territorio, sono a carico di ciascuna Parte contraente e rientrano nell'attività già svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in esecuzione dell'Accordo, a cui si provvede con l'apposito stanziamento di cui al capitolo 1617, piano di gestione 15 del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Il comma 2, invece, è introdotto ex novo, ma non modifica nella sostanza la precedente versione. Esso pone a carico delle Parti contraenti un impegno di spesa costituito da un contributo ordinario fissato dalla Commissione e da un contributo volontario, la cui accettazione deve essere approvata dal Comitato direttivo, mentre nel vecchio testo si stabiliva genericamente che «le spese di interesse comune saranno ripartite tra i tre Governi secondo le modalità proposte dalla Commissione». Il contributo complessivo serve a costituire il bilancio dell'Accordo e a sostenere le spese di funzionamento del Segretariato permanente, che svolge compiti di supporto per tutte le attività della Commissione e per i correlati organi, nonché funzioni di carattere organizzativo e di rappresentanza, volte alla promozione degli obiettivi dell'Accordo.
      La Commissione RAMOGE ha deliberato, a partire dal 2003, un contributo annuo ordinario pari a 36.136,13 euro, alla cui copertura finanziaria, per quanto riguarda l'Italia, già si provvede mediante lo stanziamento di cui al predetto capitolo di bilancio (capitolo 1617, piano di gestione 15 del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).


      L'attuale stanziamento annuale del capitolo 1617 per le attività previste dall'Accordo, ai sensi della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, ammonta a 65.840 euro. Tale stanziamento è sufficiente a coprire tutte le esigenze di bilancio collegate alla ratifica del nuovo Accordo, comprese le spese per il contributo volontario, anche alla luce del fatto che le attività in esso contemplate sono già assolte integralmente dall'Italia.
      Dall'esame condotto nella presente relazione non emerge, dunque, alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato aderente per il recepimento dell'Accordo.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

      L'Accordo italo-franco-monegasco (RAMOGE), così come emendato, introduce importanti elementi di novità rispetto al vecchio testo del 1976, in quanto estende il proprio ambito di competenza agli aspetti della prevenzione e della lotta contro gli inquinamenti e le degradazioni della fascia costiera, oltre che dell'ambiente marino, e alla salvaguardia della biodiversità.
      In tale contesto, il nuovo Accordo si colloca perfettamente nell'ordinamento giuridico vigente, tenendo conto, in particolare, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare», che ha come obiettivo strategico la tutela del mare territoriale e delle coste nazionali da qualsiasi forma di inquinamento, di origine sia marittima (traffico navale) sia terrestre (scarichi da terra), e della Convenzione di Barcellona, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1999, n. 175, per la tutela del Mar Mediterraneo da ogni forma di inquinamento. La suddetta Convenzione, tra l'altro, raccomanda fortemente l'istituzione di accordi sub-regionali tra Stati vicini finalizzati a una sinergia condivisa per la protezione del mare e della fascia costiera da ogni forma di degrado e di inquinamento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      Negli anni, numerosi provvedimenti sono stati adottati a protezione dell'ambiente marino, garantendo un'azione di prevenzione e di lotta all'inquinamento del Mare Mediterraneo, soprattutto nei confronti di sversamenti di petrolio o di sostanze pericolose.
      Tra questi, si ricordano in particolare i seguenti:

          legge 21 gennaio 1979, n. 30, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976»;

          legge 29 settembre 1980, n. 662, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973»;

          legge 4 giugno 1982, n. 438, recante «Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione»;

          legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»

          legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante «Interventi per la difesa del mare»;

          legge 16 luglio 1998, n. 239, recante «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali»;

          legge 15 dicembre 1998, n. 464, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990»;

          legge 27 maggio 1999, n. 175, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995»;

          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 2001, n. 293, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

          legge 6 febbraio 2006, n. 57, recante «Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997»;

          legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;

          decreto legislativo 07 luglio 2011, n. 121, recante «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni»;

          decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2010, recante «Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini»;

          decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2013, n. 34, recante «Approvazione del piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Dal contenuto dell'Accordo non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento nazionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali, trattandosi di esecuzione di un accordo internazionale. Inoltre, esso appare conforme al principio della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale, di cui all'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, nonché agli articoli 2, 32 e 44 della Costituzione stessa.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

      L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni e delle autonomie locali. Peraltro, in coerenza con la competenza concorrente stabilita in materia dal decreto legislativo n. 112 del 1998, il nuovo Accordo prevede il coinvolgimento delle competenze territoriali nella protezione dell'ambiente marino e costiero.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Il provvedimento in esame è compatibile e rispetta i princìpi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione, né di provvedimenti di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Attualmente non risulta all'esame del Parlamento alcun provvedimento vertente su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Le disposizioni del provvedimento danno attuazione ai princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di tutela preventiva del patrimonio ambientale, con particolare riferimento al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione da parte della Commissione europea nelle materie oggetto del provvedimento in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      Le disposizioni dell'Accordo sono compatibili con gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dalla Convenzione di Barcellona, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, in seguito all'emendamento della Conferenza dei plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, tramutata in Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1999, n. 175.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'oggetto delle disposizioni dell'Accordo o su oggetto analogo.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risulta che vi siano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sull'oggetto delle disposizioni dell'Accordo o su oggetto analogo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      L'Accordo, emendato con il nuovo testo, sostituisce il precedente Accordo del 1976.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Non vi sono deleghe aperte nelle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

      Non è stato ritenuto necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di legge di ratifica e di esecuzione di un accordo internazionale.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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