Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4058


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ROSSOMANDO, AMODDIO, AMATO, ANTEZZA, CARLONI, CASELLATO, CENSORE, COMINELLI, DI SALVO, MARANTELLI, MARCHI, ROMANINI, SCHIRÒ, SGAMBATO, TARTAGLIONE
Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di legittimo impedimento dell'avvocata nel periodo di maternità
Presentata il 27 settembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce per le lavoratrici la presunzione di incompatibilità tra maternità e attività professionale.
      All'articolo 16, infatti, si prevede che sia vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto.
      Tale disposizione, valida per le lavoratrici dipendenti, non si applica alle professioniste; in particolare le avvocate sperimentano le difficoltà derivanti dall'assenza di una norma di tutela relativa alla gravidanza e alla maternità nel momento in cui devono comparire in udienza e non possono far valere lo stato di gravidanza o la maternità quale impedimento legittimo per chiedere un rinvio.
      Attualmente il codice di procedura penale non prevede che per il difensore sia causa di legittimo impedimento a comparire all'udienza lo stato di gravidanza, nei due mesi antecedenti alla data presunta del parto, e la maternità nei tre mesi successivi alla data del parto. Tutto ciò si traduce in una palese limitazione professionale per le avvocate (che costituiscono una larga parte degli iscritti all'ordine forense), durante il periodo della maternità, nonché talvolta in una vera e propria lesione del diritto di difesa.
      Negli ultimi anni la questione è stata affrontata, con l'approvazione di protocolli di intesa adottati da alcuni consigli giudiziari che tengono conto delle esigenze di conciliare la professione forense e la famiglia, nella gestione delle udienze e nella organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi. Questo tuttavia non è sufficiente, sia per la mancata diffusione di tali protocolli a livello nazionale che per la loro natura non vincolante (a cui consegue la loro possibile disapplicazione).
      La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di garantire, con una specifica norma, anche alle avvocate il diritto a una maternità serena, la tutela del nascituro, pari opportunità nello svolgimento dell'attività professionale e il diritto di difesa fondato, com'è noto, principalmente su una scelta elettiva del difensore.
      A tale scopo si propone la modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, con l'inserimento del comma 5 bis, ove si prevede quale legittimo impedimento dell'avvocata il periodo di maternità nei due mesi antecedenti la data del parto e nei tre successivi (equivalenti al congedo obbligatorio delle lavoratrici dipendenti) purché lo stato conseguente alla gravidanza o alla maternità sia certificato dal medico curante e depositato tempestivamente in cancelleria tramite persona delegata o PEC.
      Tale previsione, in linea con i princìpi di uguaglianza formale e sostanziale e di pari opportunità previsti dagli articoli 1, 3 e 51 della Costituzione, è volta a garantire la tutela dell'avvocata madre e il diritto alla difesa (articolo 24 della Costituzione) nonché il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «5-bis. Costituisce altresì legittimo impedimento dell'avvocata il periodo di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi al parto. Lo stato di gravidanza deve essere documentato mediante certificazione del medico curante da depositare entro tre giorni dalla richiesta in udienza tramite persona allo scopo delegata o inviata in cancelleria tramite PEC. In tale caso il giudice, su richiesta del difensore, rinvia il processo ad altra udienza, tenendo conto della scadenza naturale dell'impedimento del difensore e comunque non oltre trenta giorni rispetto alla data di cessazione dell'impedimento medesimo.

          5-ter. Per il periodo di impedimento di cui al comma 5-bis restano sospesi il corso della prescrizione in deroga all'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale e i termini di custodia cautelare di cui all'articolo 303 del presente codice.

          5-quater. Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza, ai sensi dell'articolo 304 deve informare l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento e l'impedimento sarà legittimo solo in caso di consenso dell'imputato stesso.

          5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non si applicano se l'imputato è assistito da due difensori e il difensore non impedito sia iscritto all'Albo degli avvocati nella circoscrizione del tribunale ove pende il giudizio o qualora l'imputato chieda che si proceda in assenza del difensore impedito».

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