Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4058 |
1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Costituisce altresì legittimo impedimento dell'avvocata il periodo di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi al parto. Lo stato di gravidanza deve essere documentato mediante certificazione del medico curante da depositare entro tre giorni dalla richiesta in udienza tramite persona allo scopo delegata o inviata in cancelleria tramite PEC. In tale caso il giudice, su richiesta del difensore, rinvia il processo ad altra udienza, tenendo conto della scadenza naturale dell'impedimento del difensore e comunque non oltre trenta giorni rispetto alla data di cessazione dell'impedimento medesimo.
5-ter. Per il periodo di impedimento di cui al comma 5-bis restano sospesi il corso della prescrizione in deroga all'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale e i termini di custodia cautelare di cui all'articolo 303 del presente codice.
5-quater. Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza, ai sensi dell'articolo 304 deve informare l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento e l'impedimento sarà legittimo solo in caso di consenso dell'imputato stesso.
5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non si applicano se l'imputato è assistito da due difensori e il difensore non impedito sia iscritto all'Albo degli avvocati nella circoscrizione del tribunale ove pende il giudizio o qualora l'imputato chieda che si proceda in assenza del difensore impedito».