Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4482


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PATRIZIA MAESTRI, LUCIANO AGOSTINI, AMATO, BECATTINI, BERGONZI, BORGHI, CARLONI, CARNEVALI, CAROCCI, CULOTTA, DI SALVO, FABBRI, FRAGOMELI, GASPARINI, GIACOBBE, GRIBAUDO, IACONO, IORI, LODOLINI, MALISANI, MANFREDI, MARCHI, MAZZOLI, RIBAUDO, ROMANINI, TERROSI
Modifiche all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori locali
Presentata l'11 maggio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende modificare la disciplina dello status degli amministratori locali, con particolare riguardo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. L'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito «TUEL», prevede che competa all'amministrazione locale l'onere del versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti con riferimento agli amministratori che ricoprono le cariche di sindaco, presidente di provincia, presidente di comunità montana, di unione di comuni e di consorzi fra enti locali, nonché con riferimento agli assessori provinciali e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e ai presidenti dei consigli provinciali, lavoratori autonomi o che, lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita per lo svolgimento del mandato. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81 del TUEL. L'attuale disciplina prevede, dunque, una copertura previdenziale reale per i lavoratori collocati in aspettativa ma non prevede il versamento di alcuna contribuzione qualora, al momento dell'assunzione della carica, il lavoratore dipendente si trovi in stato di disoccupazione ovvero perda involontariamente il posto di lavoro nel corso del mandato.
      Sollecitato a esprimere un parere in merito, il Ministero dell'interno, in data 29 agosto 2003, ha dichiarato che «si ritiene non sussista alcun obbligo da parte dell'ente dove l'amministratore svolge il mandato di provvedere ai pagamenti dei suddetti oneri o alle quote forfetarie, visto che la carenza della condizione di lavoratore (dipendente o autonomo) non consente l'applicazione del richiamato articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
      Nel caso, dunque, che l'amministratore locale non risulti titolare di pensione e non sia iscritto ad alcuna forma previdenziale obbligatoria ovvero cessi la sua condizione di lavoratore dipendente o l'attività di carattere autonomo, non potrà più godere di alcuna forma né assistenziale, né previdenziale, né assicurativa, in quanto l'amministrazione non sarà più tenuta a effettuare i pagamenti in oggetto. Una situazione paradossale a causa della quale molti amministratori, alla fine della propria carriera, corrono il rischio di non poter godere della pensione o di subire una riduzione significativa dell'assegno pensionistico in ragione del fatto che l'amministrazione presso la quale hanno svolto il mandato non era tenuta al pagamento degli oneri previdenziali.
      Un vero e proprio vuoto normativo che rischia di penalizzare soprattutto i giovani amministratori chiamati, in modo via via crescente negli ultimi anni, a rivestire cariche apicali negli enti locali. La finalità della presente proposta di legge è quindi quella di modificare l'attuale disciplina dello status degli amministratori locali in materia previdenziale, al fine di garantire una copertura previdenziale per i periodi di esclusivo esercizio del mandato e quindi incentivare, senza penalizzazioni sulla futura pensione, la partecipazione dei giovani e dei disoccupati alla vita politica, ma anche sostenere quei lavoratori che si trovassero privi di occupazione durante il periodo dell'aspettativa.
      La presente proposta di legge si compone di due articoli e intende colmare queste lacune normative. L'articolo 1, che modifica l'articolo 86 del TUEL, al novellato comma 1 espunge gli amministratori provinciali ai sensi della riforma Delrio ed estende anche ai vice sindaci e agli amministratori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti quanto già previsto in materia di aspettativa non retribuita per i sindaci e per gli amministratori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Il nuovo comma 2-bis prevede che agli amministratori locali che al momento dell'assunzione della carica non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, ovvero che nel corso del mandato cessino l'attività di carattere dipendente o autonomo, si applichino, a richiesta dell'interessato, le disposizioni dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cioè l'iscrizione alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con oneri previdenziali da ripartire in ragione di un terzo a carico dell'iscritto a valere sull'indennità di funzione e di due terzi a carico dell'amministrazione locale. Il comma 2-ter prevede che gli amministratori locali, che abbiano ricoperto le cariche di cui sopra, possano riscattare, mediante versamento della riserva matematica e successive integrazioni, i periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria. L'articolo 2 prevede che gli oneri finanziari siano posti a carico delle amministrazioni locali senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

          «1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, i vice sindaci, i presidenti di consorzi fra enti locali, gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico»;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

          «2-bis. Agli amministratori locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivestano le cariche di cui al comma 1 e che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, si applicano, a richiesta dell'interessato, le disposizioni dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 è dovuto nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a valere sull'indennità di funzione prevista dall'articolo 82 del presente testo unico in ragione di un terzo a carico dell'iscritto e di

due terzi a carico dell'amministrazione locale.

          2-ter. In favore degli amministratori locali che abbiano rivestito le cariche di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, i periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 provvedono le amministrazioni locali senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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