Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4482 |
1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, i vice sindaci, i presidenti di consorzi fra enti locali, gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Agli amministratori locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivestano le cariche di cui al comma 1 e che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, si applicano, a richiesta dell'interessato, le disposizioni dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 è dovuto nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a valere sull'indennità di funzione prevista dall'articolo 82 del presente testo unico in ragione di un terzo a carico dell'iscritto e di
due terzi a carico dell'amministrazione locale.2-ter. In favore degli amministratori locali che abbiano rivestito le cariche di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, i periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 provvedono le amministrazioni locali senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.