Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4501 |
1. Il territorio e il paesaggio sono beni di proprietà collettiva del popolo, a titolo di sovranità.
2. La gestione dei beni di proprietà collettiva è affidata allo Stato, a enti pubblici ovvero a comunità di lavoratori o di utenti.
3. I beni economici appartengono allo Stato o a enti privati e sono sottoposti alla disciplina del diritto privato. I beni economici, che esprimono utilità dirette a soddisfare stretti bisogni personali o familiari, costituiscono proprietà privata inviolabile.
4. I beni economici, che esprimono utilità eccedenti i bisogni individuali o familiari, sono tutelati se perseguono la funzione sociale.
5. Il mancato perseguimento della funzione sociale fa venire meno la tutela giuridica della proprietà privata ed estingue il diritto all'indennità di espropriazione.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, i beni tornano, ai sensi della Costituzione, nella proprietà collettiva del popolo a titolo di sovranità.
1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile» sono soppresse;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, alinea, le parole: «L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile» sono soppresse;
2) al comma 8, le parole: «ai sensi del comma 13» sono soppresse;
3) il comma 13 è abrogato;
4) al comma 14, le parole: «ai sensi del comma 13» sono soppresse;
5) al comma 20, le parole: «ai sensi del comma 13» sono soppresse.
2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
3. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «e indisponibile» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
4. Al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, le parole: «dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed» sono soppresse;
b) all'articolo 3:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) al comma 3, le parole: «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2,» sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme di settore dell'Unione europea, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le lettere a), b) e d) sono abrogate;
2) al comma 2, le parole: «salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo» sono soppresse;
3) il comma 5 è abrogato.
5. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-ter, sesto periodo, le parole da: «ovvero con apposita deliberazione» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al comma 8-quater, le parole: «L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato» sono soppresse.