Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4431 |
1) sull'elevazione dell'obbligo scolastico a 18 anni, abbandonando l'insufficiente e opaco sistema attuale che, di fatto, permette di smettere di frequentare la scuola al primo anno della scuola secondaria di secondo grado per assolvere poi la parte conclusiva nell'apprendistato;
2) sul drastico abbattimento della dispersione scolastica – ancora ai livelli del 16-17 per cento – per portarla agli obiettivi europei 2020, che la fissano al di sotto del 10 per cento;
3) sulla valorizzazione della formazione continua e di quella permanente;
4) sulla riforma della formazione professionale affinché essa non rappresenti un'alternativa al sistema d'istruzione per l'assolvimento dell'obbligo e che spesso si è rilevato una scelta di censo;
5) sulla riforma della formazione superiore – per la quale gli obiettivi dell'Europa 2020 prevedono incrementi molto significativi rispetto ai dati attuali, con il 40 per cento dei giovani fra i 30-34 anni che dovrebbe giungere a conseguire un titolo post-secondario – che deve essere sostenuta da un adeguato sistema di borse di studio, dalla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e da un allargamento della platea dei beneficiari, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.
Precondizione essenziale e imprescindibile per risanare il sistema d'istruzione italiano è la stabilizzazione di quell'esercito variegato di precari storici che negli ultimi decenni, con abnegazione e grande spirito di servizio, hanno consentito al sistema di funzionare nonostante tutto. Un esercito di donne e uomini, maestre e maestri, professori, insegnanti di sostegno e personale ausiliario, che ogni anno vengono licenziati a giugno per essere riassunti a settembre (una tattica che fa risparmiare sui due mesi di stipendio che altrimenti gli spetterebbero): una girandola di incarichi che non può non incidere negativamente sulla continuità didattica e sui livelli di apprendimento degli alunni.
Fino ad oggi si sono avvicendati una serie di interventi normativi privi di una visione sistemica e non in grado di mettere ordine e di far uscire il sistema scolastico dalla palude del precariato storico.
Per ripercorrere riassuntivamente l'annosa vicenda occorre ricordare che il Ministro Fioroni aveva predisposto le graduatorie ad esaurimento (cosiddette GAE) affiancate da un piano di assunzioni in tre anni, che avrebbero dovuto essere risolutivi del problema. Negli anni a venire, i Ministri Tremonti e Gelmini hanno sottratto risorse al sistema scolastico per 8 miliardi di euro e riaperto le suddette graduatorie in modo assolutamente improvvido e foriero di ulteriori incertezze, chiuso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) e istituiti i tirocini formativi attivi (TFA) senza valore concorsuale. Il Ministro Profumo ha dato avvio al nuovo sistema di abilitazione indicendo, ma in date diverse, corsi di TFA e di percorsi abilitanti speciali (PAS) e bandendo, dopo molti anni, un concorso nel 2012, con il risultato, avendo prodotto un'inutile sovrapposizione normativa, di incrementare significativamente la platea degli
aspiranti docenti. Da ultimo, il Ministro Giannini, convinta che i precari
1. Dopo il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:
«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere a un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017/2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis, oltre a incidere sui processi di formazione del precariato, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione
dell'andamento demografico nazionale;b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione del rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno disabile, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e di un massimo di due alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie di secondo grado;
f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto di fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
1) l'elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e di misure
volti al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali;
5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale e l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto e di economia.
108-quater. Al piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico di cui al comma 108-quinquies e secondo le seguenti modalità:
a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;
b) mediante la copertura per il restante 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, aggiornate e integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012;
3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non assunto nell'anno scolastico 2016/2017;
4) essere abilitato mediante percorso abilitante speciale e tirocinio formativo attivo;
5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno trentasei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
6) essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
7) aver insegnato presso le scuole dell'infanzia;
c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.
108-quinquies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dei commi da 108-bis a 108-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 108-sexies a 108-undecies accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel
limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi 108-bis e 108-ter.108-sexies. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
108-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491:
1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";
2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato" sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";
3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";
b) al comma 492:
1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al
medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";c) dopo il comma 499 è inserito il seguente:
"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 1.000 euro’";
d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".
108-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 108-septies.
108-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i commi 48 e 49 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate".
108-undecies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 17.1. – (Acquisto di pubblicità on line). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line deve essere effettuato dal soggetto che li ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare i dati identificativi e la partita IVA del beneficiario”.
108-duodecies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 108-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 108-sexies a 108-undecies».
1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;
2) al comma 82:
a) il primo periodo è soppresso;
b) le parole da: «che non abbiano ricevuto» sino alla fine del comma sono soppresse;
3) al comma 109, le parole: «ai commi da 79 a», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma».
1. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, le parole: «Per l'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018» e dopo le parole: «primaria e secondaria» sono inserite le seguenti: «nonché della scuola dell'infanzia»;2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».
1. Alla lettera b) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249».