Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4512


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FERRANTI, VERINI, SERENI, BINDI, POLLASTRINI, CARFAGNA, CENTEMERO, DAMBRUOSO, MARAZZITI, MAROTTA, MARZANO, ROBERTA AGOSTINI, PIEPOLI, PELLEGRINO, DAMIANO, PICCOLI NARDELLI, ROSSOMANDO, MIOTTO, GARAVINI, VALERIA VALENTE, FREGOLENT, CINZIA MARIA FONTANA, MARANTELLI, MORANI, MARCO DI MAIO, DI SALVO, MARCHI, GNECCHI, BERRETTA, GIULIANI, TARTAGLIONE, IORI, MARIANI, ZAMPA, BRAGA, NICOLETTI, COVELLO, CARLONI, VILLECCO CALIPARI, CARROZZA, SCUVERA, PATRIARCA, IACONO, SCHIRÒ, MALISANI, GIACOBBE, BONACCORSI, MAZZOLI, ARLOTTI, PAOLA BOLDRINI, MONGIELLO, FRAGOMELI, BECATTINI, MARIANO, MURA, RIBAUDO, PREZIOSI, VENITTELLI
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura
Presentata il 25 maggio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, ha innovato la Carta costituzionale novellando l'articolo 51, primo comma, prevedendo che «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» e portando, così, a compimento un percorso politico e legislativo avviatosi da tempo e che si era già manifestato in precedenti modifiche costituzionali quali, ad esempio, la legge costituzionale n. 2 del 2001, che ha stabilito che le regioni ad autonomia speciale devono promuovere condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, e la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha prescritto che le regioni a statuto ordinario devono, con proprie leggi, promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
      Il significativo rinnovamento della Costituzione nella direzione dell'impegno alla promozione fattiva delle pari opportunità ha, dunque, indicato una direzione «obbligata» che impone di affrontare, in termini innovativi, il problema del deficit della rappresentanza di genere nelle istituzioni democratiche, tenendo certamente conto che, tra gli obiettivi principali della modifica all'articolo 51, vi è quello di dare preventiva copertura costituzionale a tutte le iniziative di riforma improntate al principio della cosiddetta democrazia paritaria, in particolare per quel che riguarda la designazione alle cariche rappresentative.
      L'attuale sistema elettorale previsto per il Consiglio superiore della magistratura, disciplinato dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura», appare invece, soprattutto alla luce delle evidenze, scarsamente compatibile con le pari opportunità nella rappresentanza di genere, come dimostrato, prima ancora che da qualsiasi altro argomento, dai risultati: una sola donna togata eletta nella consiliatura 2002-2006, quattro in quella 2006-2010, due in quella 2010-2014 e una soltanto nell'attuale. Come spesso è stato osservato questo è un sistema che lungi dal favorire l'emersione delle figure più rappresentative, a livello nazionale, della magistratura tutta, incrementa e accresce localismi e micro corporativismi e rende sempre più difficile far emergere la questione della rappresentanza femminile.
      Siamo di fronte, infatti, a un sistema (maggioritario, senza voto di lista), articolato su tre collegi unici nazionali a base uninominale, che di fatto penalizza le donne magistrato, consegnando un potere determinante al peso delle «correnti» e consentendo di limitare i candidati a un numero corrispondente (o di poco superiore) a quello degli eleggibili in forza di «intese» preventive attuate dai gruppi associativi. Il Ministro della giustizia lo scorso anno ha istituito una Commissione ministeriale per le modifiche alla Costituzione ed al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura presieduta da Luigi Scotti, che ha concluso i suoi lavori nella primavera del 2016 con la stesura di un'articolata relazione, che è stata oggetto di valutazione anche da parte dello stesso Consiglio, ma alla quale non è seguita una proposta di carattere normativo.
      Appare opportuno effettuare anche e soprattutto, un «salto» culturale, che ci porti ad uscire dalle strettoie dei pregiudizi che vedono le donne, in questo caso in particolare le magistrate donne, ritrarsi spontaneamente da candidature e da impegni politici in genere a causa delle oggettive difficoltà nel gestire insieme anche le esigenze familiari.
      Abbiamo in realtà moltissime prove di come le donne abbiano, da tempo, imparato a organizzare il proprio lavoro familiare e professionale e con ottimi risultati, anche quali dirigenti di uffici: allora può sorgere il giustificato dubbio che, piuttosto, proprio nei criteri di cooptazione si nasconda ancora il germe della discriminazione.
      Ecco quindi che occorrono non solo una forte presa di coscienza da parte di tutti gli organi associativi della magistratura, ma anche il pieno coinvolgimento e sostegno delle altre istituzioni e rappresentanze.
      Con la presente proposta di legge, che è il frutto anche delle riflessioni e delle elaborazioni dell'Associazione donne magistrato italiane (ADMI), ci si prefigge di intervenire per modificare la legge n. 195 del 1958, proprio al fine di introdurre misure di riequilibrio di genere e antidiscriminatorie che consentano di superare, a legislazione vigente, in attesa della più ampia riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, l'attuale situazione nella quale la componente femminile del Consiglio risulta in numero assolutamente inadeguato rispetto alla presenza femminile nella magistratura, che ormai è del 51,08 per cento. Tale proposta di riforma non giunge a garantire direttamente il risultato della presenza paritaria fra donne e uomini nella componente togata del Consiglio, ma intende ottenere un incremento della presenza femminile attraverso l'introduzione di una norma di principio generale (articolo 23, comma 1) e del meccanismo della doppia preferenza di genere (articolo 25, commi 3 e 5, e articolo 26) già introdotto e sperimentato nell'ambito della rappresentanza politica e anche valutato positivamente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 2010. Non si tratta, dunque, di «quote di risultato», ma di una seria misura di riequilibrio, nel rispetto della volontà degli elettori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione favorisce un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini»;

          b) all'articolo 25:

              1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Essi possono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23 nel solo caso in cui sia rispettata l'alternanza dei sessi» e dopo le parole: «, sotto la responsabilità del candidato» sono inserite le seguenti: «o dei candidati»;

              2) al comma 4, le parole: «il candidato» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun candidato»;

              3) al comma 5, dopo le parole: «di cui all'articolo 23, comma 2,» sono inserite le seguenti: «segue un ordine alternato per sesso e, per ciascun sesso, l'ordine alfabetico. A cura della segreteria del Consiglio superiore della magistratura l'elenco»;

          c) all'articolo 26:

              1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Ogni elettore esprime uno o due voti su ciascuna scheda elettorale. Nel caso in cui esprima due voti, il secondo voto deve essere espresso per un candidato di sesso diverso dal primo. È nullo il secondo voto nel caso sia attribuito a un candidato dello stesso sesso di quello per cui è stato espresso il primo voto»;

              2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

              «3-bis. L'elettore esprime il voto, o i voti scrivendo il nominativo del candidato

prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3»;

              3) al comma 6, dopo le parole: «È nullo» è inserita la seguente: «solo»;

          d) all'articolo 27:

              1) al comma 1, dopo le parole: «secondo la preferenza espressa» sono inserite le seguenti: «o le preferenze espresse»;

              2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso, prevale il candidato del sesso meno rappresentato nel precedente Consiglio, altrimenti prevale il candidato più anziano nel ruolo».

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