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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4512 |
1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione favorisce un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini»;
b) all'articolo 25:
1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Essi possono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23 nel solo caso in cui sia rispettata l'alternanza dei sessi» e dopo le parole: «, sotto la responsabilità del candidato» sono inserite le seguenti: «o dei candidati»;
2) al comma 4, le parole: «il candidato» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun candidato»;
3) al comma 5, dopo le parole: «di cui all'articolo 23, comma 2,» sono inserite le seguenti: «segue un ordine alternato per sesso e, per ciascun sesso, l'ordine alfabetico. A cura della segreteria del Consiglio superiore della magistratura l'elenco»;
c) all'articolo 26:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni elettore esprime uno o due voti su ciascuna scheda elettorale. Nel caso in cui esprima due voti, il secondo voto deve essere espresso per un candidato di sesso diverso dal primo. È nullo il secondo voto nel caso sia attribuito a un candidato dello stesso sesso di quello per cui è stato espresso il primo voto»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'elettore esprime il voto, o i voti scrivendo il nominativo del candidato
prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3»;3) al comma 6, dopo le parole: «È nullo» è inserita la seguente: «solo»;
d) all'articolo 27:
1) al comma 1, dopo le parole: «secondo la preferenza espressa» sono inserite le seguenti: «o le preferenze espresse»;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso, prevale il candidato del sesso meno rappresentato nel precedente Consiglio, altrimenti prevale il candidato più anziano nel ruolo».