Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4453 |
a) la banca o l'intermediario finanziario che esegue l'operazione;
b) il cliente utilizzatore;
c) la commissione percepita dalla banca, che non deve superare comunque i limiti di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
d) il costruttore, produttore o fornitore quale persona fisica o giuridica fabbricante o venditore del bene oggetto di finanziamento;
e) il bene oggetto dell'operazione;
f) il margine, quale remunerazione percepita dalla banca;
g) l'operazione.
L'articolo 3 prende in esame tre operazioni finanziarie, attualmente non considerate nell'ordinamento italiano, murabaha, ijarah e istisna'a, disciplinandone il trattamento fiscale e inquadrandole nel nostro ordinamento.
L'articolo 4 definisce i sukuk quali valori mobiliari, inquadrandoli nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e regolandone l'offerta al pubblico.
Sempre relativamente ai sukuk, l'articolo 5 ne disciplina le caratteristiche e gli aspetti tributari, inserendo le disposizioni relative al trattamento fiscale delle emissioni degli stessi, in coordinamento con le disposizioni vigenti.
L'articolo 6 dispone che le operazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, in ogni caso, dovranno essere oggetto di costante monitoraggio e assoggettate ad obbligo di adeguata verifica, condotta in via rafforzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
La proposta di legge non contiene una norma sulla copertura finanziaria, in quanto le operazioni introdotte nel nostro ordinamento, non essendo attualmente effettuabili, costituiranno esclusivamente un aumento di gettito per l'erario pubblico.
1. Nel rispetto della Costituzione e in conformità ai trattati internazionali, la presente legge regola il trattamento tributario delle operazioni finanziarie poste in essere osservando i princìpi della legge islamica (shari'a), al fine di assicurare un'imposizione fiscale equiparata a quella delle operazioni finanziarie convenzionali.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «banca» o «finanziatore»: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria o l'intermediario finanziario ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) «cliente» o «utilizzatore»: la persona fisica o giuridica a beneficio della quale è posta in essere l'operazione di finanziamento;
c) «commissione»: la remunerazione percepita dalla banca per l'attività di intermediazione, la quale non può superare i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
d) «costruttore», «produttore» o «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che si presenta come fabbricante, produttore o venditore del bene oggetto di finanziamento;
e) «bene»: l'oggetto dell'operazione di finanziamento come determinato dall'articolo 3, commi da 1 a 3;
f) «margine»: la remunerazione percepita dalla banca a fronte della dilazione di pagamento concessa al cliente;
g) «operazione»: le operazioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, e all'articolo 5, comma 2.
1. Per operazione di murabaha si intende un'operazione articolata in due successivi contratti, il primo di compravendita, ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso la quale la banca vende al cliente un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito. L'operazione può avere ad oggetto qualunque bene, ad esclusione della moneta e di qualunque valuta.
2. Per operazione di ijarah si intende un'operazione in cui la banca compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito. La proprietà del bene è trasferita alla banca e il diritto di utilizzo del bene, fino alla scadenza del contratto, spetta al cliente. Qualora sia previsto, ancorché attraverso un separato atto, che al termine del contratto il cliente possa riscattare il bene, l'operazione è considerata unitaria e assume la denominazione di ijarah wa iqtina. L'operazione può avere ad oggetto qualunque
«1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento, nonché il margine e la commissione corrisposte dal cliente alla banca nell'ambito di un'operazione di finanziamento conforme alla legge islamica (shari'a); l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti,
pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio di bancoposta». 7. Ai fini fiscali il prezzo di acquisto e di vendita del bene nonché i canoni corrisposti ai sensi del comma 2 sono considerati al netto del margine e della commissione applicata dalla banca.
8. Ai canoni corrisposti ai sensi del comma 2 del presente articolo si applicano gli articoli 54, comma 2, e 102 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo.
9. Al comma 2 dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «o della professione,» sono inserite le seguenti: «compresi quelli detenuti nell'ambito di operazioni di finanziamento conformi alla legge islamica (shari'a) ed»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli acquisiti nell'ambito di operazioni di finanziamento conformi alla shari'a,»;
c) al terzo e al sesto periodo, dopo le parole: «beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli corrisposti nell'ambito di operazioni di finanziamento conformi alla shari'a,».
10. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) le somme derivanti dalla cessione di un bene alla banca nell'ambito di un'operazione di finanziamento conforme alla shari'a».
11. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si considerano a medio e lungo termine se la durata del contratto è maggiore di diciotto mesi, in applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il computo del termine inizia dalla data in cui il diritto di proprietà sul bene è trasferito alla banca.
12. I soggetti che effettuano le operazioni indicate al comma 11, a seguito di opzione espressa, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, un'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Qualora le operazioni non siano a medio o lungo termine ai sensi del medesimo comma 11, i singoli trasferimenti di cui ai commi da 1 a 3 sono considerati un'operazione unitaria ai fini fiscali. Non si applica l'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. L'imposizione fiscale si applica sul primo trasferimento in favore della banca.
13. Le operazioni di cui al comma 2, primo e secondo periodo, sono assimilate a operazioni di leasing operativo, con conseguente applicazione della normativa fiscale ordinaria per queste prevista. Le operazioni di cui al citato comma 2, terzo periodo, sono assimilate a operazioni di locazione finanziaria, con conseguente applicazione della normativa fiscale ordinaria per queste prevista.
14. Fuori dei casi espressamente previsti dal presente articolo, si applica la normativa fiscale ordinaria prevista per i contratti di finanziamento.
1. I sukuk sono valori mobiliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di offerta al pubblico, il prospetto d'offerta deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 94 ovvero dell'articolo 98-bis del medesimo testo unico. 1. Ai fini fiscali i sukuk sono valori mobiliari assimilati alle obbligazioni previste dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai quali si applica la normativa fiscale ordinaria stabilita dall'articolo 26 del medesimo testo unico.
2. Salva diversa previsione espressa, le operazioni con cui un soggetto cede determinati beni a una società veicolo, con il contestuale impegno a riacquisirne la disponibilità materiale mediante locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, affinché la società veicolo emetta sul mercato certificati da collocare presso gli investitori, costituiscono un'unica operazione di finanziamento alla quale si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché le disposizioni fiscali previste per le operazioni di cartolarizzazione di crediti.
3. Qualora il soggetto cedente rivesta anche il ruolo di agente incaricato dei servizi, le prestazioni da questo fornite sono soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. L'operazione di cui al comma 2 del presente articolo può beneficiare del trattamento fiscale previsto dal presente capo a condizione che la società veicolo sia costituita nella forma di società di capitali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
5. Ai fini dell'imposizione fiscale diretta in capo alla società veicolo, l'operazione di cui al comma 2 si considera conclusa nel
1. Le operazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono essere sottoposte a costante verifica a fini di contrasto del riciclaggio secondo le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La verifica è eseguita in forma rafforzata ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.