Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4554


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio
Presentato il 17 giugno 2017


      

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Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane capigruppo di gruppi bancari, che hanno esigenza di rafforzare il proprio patrimonio in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico: l'intervento è quindi possibile solo nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
      Inoltre, la misura pubblica deve essere conforme al quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alla comunicazione della Commissione europea del 30 luglio 2013 (2013/C 216/01) (cosiddetta «Banking Communication»). Questa prevede che prima dell'esecuzione dell'intervento pubblico siano imposte agli azionisti e ai creditori subordinati misure di condivisione delle perdite (cosiddetto «burden sharing») consistenti nella riduzione forzosa del capitale o del debito subordinato e, anche alternativamente, nella conversione di quest'ultimo in azioni; in ogni caso, è fatto salvo il principio secondo cui a nessun creditore subordinato possono essere imposte perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbe subìto in caso di liquidazione (cosiddetto «principio del no creditor worse off»).
      L'articolo 22 del citato decreto-legge n. 237 del 2016 disciplina le misure di partecipazione degli azionisti e dei creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca.
      Poiché l'intervento pubblico è limitato ai casi in cui la carenza di capitale derivi dagli esiti di una prova di stress in scenario avverso, ai sensi della Banking Communication il burden sharing può assumere solo la forma della conversione degli strumenti ibridi (Additional Tier 1) e subordinati (Tier 2), nonché degli altri strumenti subordinati, in azioni di nuova emissione. Non può essere quindi disposta la riduzione del valore degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza: questa infatti può essere disposta in quanto sia necessaria ad assorbire perdite che impattino anche sul bilancio e che eccedano il patrimonio netto contabile dell'emittente, mentre lo scenario avverso di una prova di stress è soltanto una rappresentazione ipotetica che potrebbe avverarsi contabilmente solo nel caso in cui quelle condizioni avverse si concretassero.
      Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 237 del 2016 specifica le passività assoggettabili alla conversione.
      Nella redazione del decreto-legge non è stata prevista una norma di congelamento, che cristallizzasse a una certa data la situazione delle passività suscettibili di burden sharing.
      In considerazione della non prevista durata delle negoziazioni con le istituzioni dell'Unione europea competenti a valutare la conformità della misura di intervento pubblico con il quadro normativo dell'Unione, la mancanza di una norma di tal genere può rivelarsi pregiudizievole per la parità di trattamento dei creditori, qualora nel corso della procedura di autorizzazione della misura pubblica alcune delle passività coinvolte vengano a scadenza.
      La previsione introdotta con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto dispone quindi, in relazione agli emittenti che abbiano presentato istanza per la ricapitalizzazione precauzionale o abbiano formalmente comunicato l'intenzione di presentarla una volta verificata da parte delle istituzioni dell'Unione europea la sussistenza delle condizioni per l'accesso, la proroga automatica, per la durata di sei mesi dalla presentazione o dalla formale comunicazione della presentazione dell'istanza, del termine di scadenza delle passività indicate nell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 237 del 2016, che vengano a scadenza nel medesimo lasso di tempo.
      La proroga non ha ovviamente effetti retroattivi ma riguarda solo le passività che verranno a scadenza dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge.
      La previsione introdotta con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, invece, riguarda il meccanismo di compensazione per i detentori di obbligazioni coinvolte nelle misure di ripartizione degli oneri, nel caso in cui essi non siano controparti qualificate o investitori professionali: il periodo concesso per il completamento dell'intera operazione è portato da sessanta a centoventi giorni, al fine di consentire un'adeguata valutazione da parte degli investitori coinvolti.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009
n. 196).


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017.
Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

      Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

      Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

      Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni;

      Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

      Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/

36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

      Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»);

      Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e, in particolare l'articolo 13 che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, azioni emesse da banche italiane, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel Capo II del medesimo decreto-legge;

      Considerato che la sottoscrizione delle azioni può essere effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto-legge;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei creditori in vista dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15).

      1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 19, comma 2, le parole «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;

          b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

          «2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla

presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».
Articolo 2.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 16 giugno 2017.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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