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XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3343-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FIANO, CIMBRO, VERINI, ALBANELLA, AMATO, ARGENTIN, ARLOTTI, BLAZINA, BONOMO, BRAGA, BRANDOLIN, CANI, CAPONE, CARRESCIA, CASATI, CENNI, COSCIA, CRIVELLARI, DE MARIA, D'OTTAVIO, DI SALVO, FEDI, FERRARI, FERRO, FIORIO, KRONBICHLER, CINZIA MARIA FONTANA, FREGOLENT, GADDA, GARAVINI, GASPARINI, GHIZZONI, GIACOBBE, GRASSI, GRIBAUDO, IACONO, LA MARCA, LACQUANITI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, ANDREA MAESTRI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARCHI, MELILLA, META, MINNUCCI, MONGIELLO, MORANI, MORETTO, MURA, NACCARATO, NARDI, NARDUOLO, PAGANI, GIUDITTA PINI, PORTA, PRINA, ROMANINI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SCHIRÒ, SCUVERA, SENALDI, TERROSI, TULLO, VICO, ZAMPA, ZAN
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista
Presentata il 2 ottobre 2015
(Relatore per la maggioranza: VERINI)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 6 luglio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 3343. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      La I Commissione,

      esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3343 Fiano, recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista»;

      rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento legislativo è ascrivibile alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

          rilevato che l'articolo unico introduce nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 293-bis, che punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – la propaganda del regime fascista e nazifascista;

          rilevato, in particolare, che il nuovo articolo 293-bis, al primo comma, stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni;

          rilevata l'opportunità di rendere la formulazione dell'articolo 293-bis più aderente al principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, da un lato punendo la condotta di «chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti»– eliminando il termine «solo» che potrebbe generare incertezze –, e dall'altro riconducendo il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame; ricordato che i reati la cui commissione è indice dell'adesione alle idee proprie del fascismo sono puniti ai sensi della cosiddetta legge Scelba (legge n. 645 del 1952) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta, all'articolo 1, la «riorganizzazione del disciolto partito fascista»;

          ricordato, in particolare, che tale legge n. 645 del 1952 punisce la predetta riorganizzazione del partito fascista con la reclusione da cinque a dodici anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (per i promotori e organizzatori), dettando poi la disciplina dei reati di apologia (articolo 4) e manifestazioni fasciste (articolo 5);

          osservato, in particolare, che, in base alla legge n. 645 del 1952, costituisce apologia del fascismo (articolo 4) la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista (la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 206 a euro 516) e che la stessa pena è inflitta a chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche;

          rilevato che, analogamente, la legge n. 645 del 1952 punisce le manifestazioni fasciste (articolo 5) cioè il reato di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (la pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 206 a euro 516);

          rilevato inoltre che la legge 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993 (nota come legge Mancino) punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico, istiga a commettere discriminazioni ovvero organizza movimenti che hanno tra i loro scopi quelli indicati o partecipa ad essi;

          rilevato, in particolare, che tale legge n. 205 del 1993, all'articolo 2, punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 103 a 258 euro chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);

          osservato che in relazione al rapporto tra le disposizioni della legge Scelba e quelle della legge Mancino e, quindi, all'applicazione dell'una o dell'altra disciplina sanzionatoria a fattispecie analoghe, la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha ritenuto le disposizioni della legge Mancino aventi carattere di sussidiarietà rispetto a quelle della precedente legge Scelba;

          osservato che la proposta di legge in esame – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – ha l'obiettivo «di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti»;

          rilevato, in particolare, che la clausola di riserva, introdotta dalla Commissione in sede referente, «Salvo che il fatto costituisca più grave reato», prevista dall'articolo 1, capoverso Art. 293-bis, primo comma, della presente proposta, intende salvaguardare l'applicazione del più grave reato previsto dalla disciplina vigente;

          sottolineato, comunque, che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalla cosiddette leggi Scelba e Mancino, in quanto alcune condotte potrebbero risultare riconducibili a più fattispecie di reato, per le quasi sono stabilite pene in parte diverse e aggravanti differenziate,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni indicate in premessa, di riformulare l'articolo 293-bis, da un lato punendo la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti», e dall'altro riconducendo anche il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalle cosiddette leggi Scelba e Mancino.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
    

Testo
della proposta di legge
    
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Testo
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

      1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:

      1. Identico:

          «Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

          «Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista).Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

          La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».

          Identico».

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