Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4502 |
riciclare le plastiche miste ha costi industriali unitari superiori alla produzione di polimeri vergini;
come ogni attività industriale, il riciclo delle plastiche miste sostiene costi di energia elettrica assolutamente ragguardevoli, senza alcuna forma di agevolazione per il settore;
il mercato di sbocco dei prodotti in plasmix è ancora in una fase potremmo dire primordiale rispetto alle effettive potenzialità; infatti, vi è ancora scarsa consapevolezza nell'utilizzatore intermedio e finale circa il valore ambientale legato all'uso di prodotti realizzati con plastiche post-consumo;
a differenza di quanto avviene all'estero, il mercato nazionale pubblico e privato privilegia acriticamente i prodotti in polimeri vergini preferendoli a quelli riciclati;
fino ad oggi, infine, il legislatore ha allocato le risorse di sistema quasi esclusivamente verso il sostegno al recupero energetico anziché verso il recupero di materia.
Negli impianti di selezione che si occupano della raccolta dei rifiuti plastici non tutto il materiale in ingresso è recuperabile in purezza (ossia, come polimero specifico), anzi una notevole quantità, in genere attorno al 40-50 per cento, ma a volte superiore al 60 per cento, non può essere recuperata in purezza ed è tipicamente destinata alla discarica o all'incenerimento con ingenti costi sia economici che ambientali.
Il rifiuto che entra nei centri di selezione, che abbia origine sia urbana sia industriale (come, ad esempio, il pulper di cartiera, le plastiche fortemente contaminate da frazione dell'organico, le componenti
1) prevenzione;
2) preparazione per il riutilizzo;
3) riciclaggio;
4) recupero di altro tipo, per esempio di energia;
5) smaltimento.
In Italia il recupero energetico gode di finanziamenti pubblici (Cip6, ovvero una delibera comitato interministeriale dei prezzi adottata il 29 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992); in conseguenza di tale delibera, seppur nel corso degli anni rivista e rimodulata, chi
produce energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate ha diritto a rivenderla al Gestore dei servizi energetici (GSE) a un prezzo superiore a quello di mercato. In Italia (non in Germania, solo per citare un esempio) anche l'incenerimento dei rifiuti è stato considerato tra le fonti rinnovabili incentivabili. Il GSE, solo lo scorso anno, ha erogato agli inceneritori (approssimativamente, vista l'assenza di dati per singole tipologie di impianti) 300 milioni di euro.1. Il plasmix è l'insieme di plastiche eterogenee incluse negli imballaggi post-consumo e non recuperate come singoli polimeri, che si usa per produrre granuli da riciclo a base poliolefinica, ovvero tutti gli imballaggi in plastiche che non sono né bottiglie né flaconi.
1. La presente legge si applica ai rifiuti classificati con i seguenti codici CER:
a) 030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
b) 150102 imballaggi di plastica;
c) 150105 imballaggi in materiali composti;
d) 191204 plastica e gomma;
e) 191210 rifiuti combustibili;
f) 191212 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti;
g) 160119 plastica.
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano i prodotti derivanti dai materiali di cui all'articolo 2, è riconosciuto, a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti acquisti.1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento obbligatorio il possesso della certificazione plastica seconda vita emessa dall'Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo (IPPR) e la conformità al protocollo europeo EuCertPlast.
1. Al fine di migliorare e di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche e il recupero degli scarti non pericolosi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali di cui all'articolo 2.
2. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 1 sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di:
a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali di cui al comma 4.
4. I prodotti acquistabili devono essere realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita, ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e riciclano gli imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, alle imprese che recuperano i materiali di cui all'articolo 2 e agli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso (VFU) che effettuano l'operazione di frantumazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese con forte consumo di energia.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i costruttori hanno l'obbligo di realizzare tutti i veicoli con almeno il 30 per cento delle plastiche riciclate provenienti dal trattamento di VFU.
2. Dal 1° gennaio 2025 i costruttori hanno l'obbligo di realizzare tutti i veicoli con almeno il 50 per cento delle plastiche riciclate provenienti dal trattamento di VFU.
1. Al fine di promuovere la cultura ambientale volta al riciclo degli imballaggi
post-consumo e all'utilizzo di prodotti realizzati con materie prime seconde da riciclo, sono realizzati progetti e iniziative di educazione ambientale, nonché specifiche campagne di comunicazione istituzionale dedicate al riciclo. 1. Al fine di rendere sensibili e consapevoli i giovani dell'importanza della conservazione di un ambiente sano e del rispetto del territorio, nonché della realizzazione dei comportamenti utili per l'attuazione di uno sviluppo sostenibile è previsto che nei programmi didattici del primo ciclo di istruzione dell'ordinamento scolastico sia inserito l'insegnamento dell'educazione ambientale come disciplina obbligatoria.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra