Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4548 |
1. Lo Stato riconosce il valore della maternità e della paternità, tutela le attività atte alla conciliazione tra vita privata e vita lavorativa e sostiene la famiglia in quanto premessa fondamentale per lo sviluppo della collettività.
1. I limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro non si applicano ai contratti di lavoro part-time concessi per l'assistenza di un figlio di età inferiore a dodici anni.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono esonerati dal pagamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a loro carico per ciascun lavoratore con contratto part-time ai sensi dell'articolo 2.
1. L'aspettativa senza assegni per la cura di un figlio fino a tre anni di età è concessa:
a) senza limiti di durata prestabiliti;
b) per ciascun figlio, senza previsione di alcun termine temporale tra le relative richieste.