Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4556 |
1. È istituita la professione sanitaria di podoiatra, che è esercitata da coloro che sono in possesso della laurea magistrale in podoiatria, istituita ai sensi dell'articolo 3, e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di un apposito esame di Stato, nonché dai laureati in podologia che sono in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e che conseguono la laurea magistrale in podoiatria.
1. Il podoiatra si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le patologie e le disfunzioni congenite e acquisite del piede e dei tessuti annessi.
2. Il podoiatra tratta direttamente le affezioni e le deformità del piede mediante terapie ortopodologica, chiropodologica, fisica, manuale, farmacologica, e di chirurgia podoiatrica mininvasiva; quest'ultima anche in anestesia locale, seguendo i princìpi dell'evidenza scientifica e della buona prassi podoiatrica.
3. Il podoiatra utilizza direttamente apparecchiature diagnostiche inerenti la sua attività secondo la normativa vigente.
4. Il podoiatra prescrive tutti i medicamenti, gli ausili, nonché gli esami di diagnostica per immagini e di laboratorio necessari all'esercizio della sua professione.
5. Il podoiatra collabora con il medico e con le altre professioni sanitarie qualora individui condizioni patologiche che richiedono approfondimenti diagnostici o interventi terapeutici multi-professionali.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi oneri a carico dello Stato, è istituito il corso di laurea magistrale in podoiatria, pari a 120 crediti formativi universitari.