Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4532 |
a) aumentare la trasparenza della politica fiscale e della gestione della spesa pubblica;
b) ridurre gli episodi di corruzione;
c) massimizzare la partecipazione al processo politico attraverso il miglioramento della responsabilità pubblica e della fiducia dell'elettorato;
d) creare i presupposti per una buona governance in termini di urbanistica e di amministrazione socio-economica.
È previsto un Fondo di 1 milione di euro annui per tre anni per la creazione di software a sorgente aperta (software libero) al fine di consentire la predisposizione e l'utilizzo degli strumenti di democrazia partecipativa, da mettere a disposizione di regioni e comuni.
1. Allo scopo di promuovere la partecipazione diretta dei cittadini all'attività politico-amministrativa, nonché nei processi decisionali delle istituzioni pubbliche, in coerenza con il principio di democrazia partecipativa, è fatto obbligo agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i loro rispettivi statuti, di utilizzare strumenti di democrazia partecipativa per coinvolgere la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune.
2. All'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 18. è aggiunto il seguente: «18-bis. Principio della partecipazione»;
b) dopo il paragrafo 18. è aggiunto il seguente:
«18-bis. Principio della partecipazione.
Il sistema di bilancio di previsione svolge un ruolo preminente nell'attività di programmazione delle regioni e degli enti locali.
Il principio della partecipazione è volto a garantire che nei documenti contabili di programmazione e di previsione di bilancio siano evidenziate le volontà dei cittadini in merito alle attività da svolgere.
Per tale finalità la legge individua le quote vincolate che possono essere utilizzate solo previa consultazione diretta dei cittadini e disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di partecipazione, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative alla messa in campo di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte delle regioni e degli enti locali».
a) impatto sociale utilizzando l'indice di Benessere Equo e Sostenibile (BES);
b) impatto ambientale utilizzando gli indici dell'impronta ecologica e dell'impronta di carbonio (carbon foot print).
5. Le regioni e gli enti locali forniscono, per ogni azione di interesse comune, di cui al comma 4, tutte le informazioni e tutti i dati utili a favorire una scelta consapevole da parte dei cittadini.
6. In via sperimentale, al fine di consentire la predisposizione di strumenti partecipativi, anche informatici, da parte delle singole regioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la democrazia partecipativa, con una dotazione di 1 milione di euro annui dal 2017 al 2019.
7. Gli strumenti partecipativi informatici finanziabili con il Fondo di cui al comma 6 del presente articolo sono esclusivamente i software a codice sorgente aperto ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e messi a disposizione di tutti gli enti locali.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,