Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4574 |
1. La presente legge tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Ai fini della presente legge per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
1. Si considerano vessatorie le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all'articolo 1 determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo. In particolare, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che comportano un compenso non equo e che consistono:
a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
c) nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
d) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo esclusivamente gratuito;
e) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
f) nella pattuizione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
g) nella pattuizione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
h) nella pattuizione che, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, prevede che al legale è riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
i) nella pattuizione che, nell'ipotesi di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo committente, prevede che la nuova disciplina sui compensi si applica, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
2. È nulla ogni clausola o patto vessatorio stipulato ai sensi del comma 1 che prevede un compenso non equo.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.