Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4574


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERRETTA, FERRANTI, ALBANELLA, AMATO, BARGERO, BARUFFI, BOCCUZZI, BURTONE, CAUSI, CENNI, COMINELLI, CULOTTA, DI LELLO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FIORONI, GALPERTI, GANDOLFI, GASPARINI, GIACOBBE, GINOBLE, GIORGIS, GITTI, GIULIETTI, GNECCHI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, TINO IANNUZZI, LENZI, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA, MASSA, MAZZOLI, MISIANI, POLLASTRINI, PORTA, RACITI, RIBAUDO, RIGONI, SCHIRÒ, SCUVERA, VALERIA VALENTE, VAZIO, VENITTELLI, VENTRICELLI
Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati
Presentata il 5 luglio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cosiddetti forti, come banche e assicurazioni. In tali convenzioni il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo corrisposto al professionista. Prima di delineare brevemente il contesto normativo al quale si è, in parte, fatto riferimento, è opportuno premettere che il legislatore nazionale è intervenuto già diverse volte a tutela del contraente debole per porre rimedio al diverso potere economico tra le parti interessate, anche sotto il profilo delle asimmetrie informative. Si segnala, in particolare, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in cui, per quel che qui interessa, l'obiettivo del riequilibrio normativo del regolamento contrattuale è perseguito con lo strumento della «nullità di protezione», come testualmente recita la rubrica dell'articolo 36 del predetto codice. Inoltre, come è bene chiarire, sempre in relazione alla presente proposta di legge, il codice civile, agli articoli 1341 e 1342, disciplina le cosiddette clausole vessatorie, individuando delle regole applicabili a ogni tipo di negozio stipulato tra una parte predisponente e il contraente che vi aderisce, senza che abbia rilievo alcuna qualifica professionale. Invece, la disciplina dettata dagli articoli 33 e seguenti del codice del consumo è circoscritta, quanto ad ambito soggettivo, ai contratti tra professionisti e consumatori ovvero ai cosiddetti contratti business to consumer. Nella presente proposta di legge, che riguarda, quanto ai soggetti, solamente gli avvocati e i loro clienti, le clausole si presumono vessatorie fino a prova contraria se comportano un compenso non equo e se realizzano le condizioni puntualmente indicate. Quanto alla disciplina della nullità protettiva, alle cui regole in parte si ispira – ma solo parzialmente – la presente proposta di legge, la medesima si caratterizza per: relatività dell'azione riconosciuta al solo consumatore; necessaria parzialità della nullità; rilevabilità d'ufficio della nullità, a condizione che operi a vantaggio del consumatore (articolo 36, commi 1 e 3, del codice del consumo). Una disciplina, pertanto, con sue peculiarità rispetto alle regole generali del codice civile quanto agli effetti dell'invalidità (articoli 1419, primo comma, e 1421). La nullità parziale garantisce il professionista perché consente l'inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola contra legem; la convenzione contrattuale conclusa nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali con il cosiddetto cliente forte, invece, rimane in piedi. Nella presente proposta di legge la nullità opera come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla predisposizione unilaterale di clausole vessatorie e in base alle quali il professionista deve percepire un compenso non equo. La ratio si rinviene, richiamando la dottrina e la giurisprudenza in materia di codice del consumo, nel principio di natura cogente di ordine pubblico, finalizzato in questo caso a tutelare la classe forense.
      Si riporta in sintesi il contenuto degli articoli della presente proposta di legge. Le disposizioni dell'articolo 1 individuano l'oggetto, ovvero la tutela dell'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, e chiariscono cosa si debba intendere per equo compenso: la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dalle norme vigenti. L'articolo 2 stabilisce che si considerano vessatorie le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all'articolo 1 determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo e individua una serie dettagliata di casi nei quali le clausole, fino a prova contraria, si presumono vessatorie. Infine, l'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      2. Ai fini della presente legge per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2.
(Clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali).

      1. Si considerano vessatorie le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all'articolo 1 determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo. In particolare, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che comportano un compenso non equo e che consistono:

          a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

          b) nell'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;

          c) nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

          d) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo esclusivamente gratuito;

          e) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

          f) nella pattuizione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

          g) nella pattuizione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

          h) nella pattuizione che, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, prevede che al legale è riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

          i) nella pattuizione che, nell'ipotesi di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo committente, prevede che la nuova disciplina sui compensi si applica, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

      2. È nulla ogni clausola o patto vessatorio stipulato ai sensi del comma 1 che prevede un compenso non equo.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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