Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4408 |
1. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense. All'avvocato si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Nel caso in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al committente non contengano disposizioni in materia di compenso, quest'ultimo è comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all'impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell'avvocato».
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, a seguito del confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa forense, ciascuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso nazionale forense, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti:
a) stabilisce l'obbligo da parte della Cassa forense di determinare gli importi e
le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro avuti dall'avvocato dipendente o parasubordinato nel corso dell'anno, qualora esistenti, e applicando il principio dell'automaticità delle prestazioni;b) definisce i parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, utilizzando indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell'attività, la previsione e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività.