Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4570 |
1. Entro ventiquattro ore dall'espulsione del feto nato morto, la cui età si presume essere inferiore a 20 settimane, le aziende sanitarie locali sono tenute a informare i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sulla possibilità di presentare una domanda di seppellimento all'azienda sanitaria locale competente e sulle disposizioni applicate dalla stessa azienda in mancanza di tale domanda.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la domanda di seppellimento, unitamente al certificato medico che determina l'età del feto nato morto, può essere presentata all'azienda sanitaria locale competente dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.