Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4590 |
1. All'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «586,»;
b) al comma 2, le parole: «Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia» sono sostituite dalle seguenti: «Se vi è costituzione di parte civile, il giudice decide sulla relativa domanda nei limiti della provvisionale; l'imputato è».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.