Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4567 |
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e di creatività esercitate negli spazi pubblici o aperti al pubblico, considerandole occasioni di aggregazione sociale e di arricchimento culturale della collettività.
1. Ai fini di cui alla presente legge, è definita arte di strada qualsiasi forma d'arte esercitata in spazi pubblici o aperti al pubblico, caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, gratuità e assenza di contratto di lavoro, comunque disciplinato, e che accetti come unica eventuale forma di gratificazione quella spontanea e liberale del pubblico, contribuendo a migliorare l'educazione civica e la formazione sociale del cittadino attraverso un rapporto diretto e spontaneo alla pratica e alla fruizione dell'arte.
1. La presente legge è finalizzata a riconoscere all'arte di strada un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività originate da un'ispirazione geniale, nonché di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica. In attuazione di tali finalità, la presente legge
favorisce, altresì, tutte le forme associative, pubbliche e private, e i liberi cittadini che operano per la divulgazione, la conoscenza, l'accesso e la promozione dell'arte di strada.1. L'arte di strada è esercitata dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
b) della normale circolazione stradale e pedonale;
c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.
2. L'arte di strada, ad eccezione delle attività realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival, è esercitata:
a) senza alcuna forma di pubblicità commerciale;
b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
c) senza alcuna richiesta di pagamento di titoli di accesso;
d) senza arrecare pericoli alla pubblica incolumità.
1. I comuni approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare nell'esercizio dell'arte di strada ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle
attività, nonché recante l'elenco dei luoghi nei quali l'esercizio dell'arte di strada è vietato. In caso di inerzia da parte del comune, l'arte di strada può essere esercitata liberamente in tutto il territorio comunale nel rispetto delle disposizioni della presente legge.