Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4594 |
1. Al fine di garantire i massimi valori di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini è istituito il servizio militare o civile obbligatorio, quale modalità di contributo alla difesa dello Stato.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il servizio militare o civile obbligatorio è prestato a scelta, su base regionale, in uno dei seguenti settori:
a) difesa;
b) protezione civile.
1. Tutti i cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra il diciottesimo e il ventottesimo anno hanno l'obbligo di svolgere il servizio militare o civile obbligatorio, senza pregiudizio per l'acquisizione dei titoli di studio superiore e universitario, alle condizioni e nelle forme indicate dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3.
2. La durata del servizio militare o civile obbligatorio è di otto mesi.
3. Il periodo svolto per il servizio militare o civile obbligatorio è considerato ai fini pensionistici secondo parametri stabiliti con i decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare appositi decreti legislativi
per il ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:a) consentire ai cittadini di esprimere la loro preferenza per uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2;
b) permettere ai cittadini di prestare il servizio militare o civile obbligatorio presso le regioni di residenza;
c) dividere le unità e i reparti militari destinati a impieghi operativi all'estero, riservati per quanto possibile ai volontari in ferma prolungata, da quelli adibiti al presidio del territorio, ai quali destinare i coscritti;
d) prevedere la consistente riduzione del numero del personale militare in ferma volontaria;
e) determinare la retribuzione e il trattamento pensionistico spettante a coloro che prestano il servizio civile o militare obbligatorio, tenendo conto delle compatibilità macroeconomiche e delle norme vigenti prima della sospensione della coscrizione militare obbligatoria in tempo di pace;
f) indicare le cause ostative che motivano l'impossibilità di esercitare il servizio civile o militare obbligatorio o che ne motivano l'eventuale rinvio;
g) organizzare in tempo di pace la mobilitazione in caso d'emergenza dei giovani ex coscritti cessati senza demerito dal servizio militare.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il sessantesimo giorno dalla ricezione dei relativi schemi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I criteri per la formazione dei cittadini che optano per la forma di servizio civile obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono definiti con apposita deliberazione dalle giunte delle regioni in cui è svolta la relativa prestazione,
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per il servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di bilancio.