Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4594


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CASTIELLO, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace e delega al Governo per la sua attuazione
Presentata il 20 luglio 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Valorizzare le proprie radici geografiche può significare anche dedicare un periodo della propria vita al territorio di appartenenza durante il quale svolgere forme di servizio civili o militari. Tale spirito di servizio è stato splendidamente incarnato da specialità come quella degli alpini, campioni di solidarietà e spesso primi soccorritori in ogni occasione in cui l'Esercito è stato chiamato a intervenire per fronteggiare gli effetti di gravi calamità naturali, come successe nel disastro del Vajont o nel Friuli terremotato.
      In funzione degli stessi scopi è stata creata la protezione civile, che gran giovamento potrebbe trarre dalla disponibilità di un più ampio bacino di giovani addestrati e disponibili.
      Dopo il conferimento al Governo, avvenuto con l'approvazione della legge n. 331 del 2000, della delega a disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio con volontari di truppa, sospendendo infine la leva in tempo di pace e conseguentemente anche il servizio civile obbligatorio alternativo, quel senso di appartenenza al territorio che si percepiva precedentemente è in parte venuto a scemare.
      Analogamente, le pur lodevoli misure con cui è stato istituito, attraverso la legge n. 64 del 2001, il servizio civile volontario, certamente non hanno rinsaldato quel desiderio di appartenenza al gruppo che in molti tuttora associano al periodo vissuto con i commilitoni durante la leva o comunque nelle forme alternative al servizio militare.
      Oggi accade, invece, che spesso scelte di ferma militare o civile volontaria rispondano a ragioni che poco hanno a che fare con la solidarietà o l'appartenenza al territorio, configurandosi piuttosto, senza nulla togliere peraltro all'ottimo servizio che viene prestato, come opportunità di impiego per chi non trova differentemente occupazione.
      Con la presente proposta di legge si intende, quindi, ripristinare un periodo di ferma obbligatoria, quantificato in otto mesi, con l'obiettivo di ricostruire una cultura della solidarietà e di rispondere, altresì, ad alcuni bisogni primari del territorio, soprattutto in situazioni in cui dovessero manifestarsi necessità particolari, dando modo a tutti di rendersi utili alla società nell'ambito per il quale ognuno si senta più portato: la protezione civile o la difesa militare. Si intende inoltre garantire alle Forze armate un bacino più ampio di riserve mobilitabili, qualora la situazione internazionale non accenni a migliorare e risulti invece indispensabile affiancare ai professionisti attuali, di cui peraltro dovrebbe essere ridotto in modo consistente il numero, una più vasta platea di persone che abbiano svolto un servizio militare addestrativo basico.
      La scelta tra servizio civile o militare, prevista in maniera paritaria per gli uomini e per le donne, potrà essere fatta da ciascun cittadino prima dello svolgimento della prestazione, da assolvere nel periodo di tempo che va dal compimento della maggiore età al compimento dei ventotto anni, compatibilmente con il percorso scolastico e universitario dei giovani, esattamente come accadeva fino al 2005.
      Se per la scelta del servizio militare si dovrà valutare anche il mantenimento delle diverse opportunità di ferma esistenti all'entrata in vigore della presente proposta di legge, conservando quelle che occorrono per le eventuali missioni oltremare, per quanto riguarda il servizio civile questo dovrà essere svolto presso le associazioni nazionali o locali di protezione civile accreditate, secondo modalità che saranno disciplinate da successivi decreti legislativi di attuazione della stessa proposta di legge.
      Il servizio civile o militare sarà svolto da ogni soggetto nella propria regione in modo da dare forza al territorio di appartenenza attraverso la messa a disposizione delle energie umane già presenti. Relativamente al servizio di protezione civile, si prevede di affidare alle giunte regionali geograficamente competenti la determinazione dei criteri ai quali dovrà attenersi la formazione dei giovani cittadini che opteranno per il servizio civile.
      Al Governo spetterà anche il compito di determinare la retribuzione e il trattamento pensionistico relativo al periodo di prestazione del servizio civile o militare. In relazione, infine, alla copertura finanziaria per il raggiungimento delle finalità della presente proposta di legge, sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo nazionale per il servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace, la cui dotazione sarà successivamente determinata con la legge di bilancio annuale.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di garantire i massimi valori di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini è istituito il servizio militare o civile obbligatorio, quale modalità di contributo alla difesa dello Stato.
      2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il servizio militare o civile obbligatorio è prestato a scelta, su base regionale, in uno dei seguenti settori:

          a) difesa;

          b) protezione civile.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Tutti i cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra il diciottesimo e il ventottesimo anno hanno l'obbligo di svolgere il servizio militare o civile obbligatorio, senza pregiudizio per l'acquisizione dei titoli di studio superiore e universitario, alle condizioni e nelle forme indicate dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3.
      2. La durata del servizio militare o civile obbligatorio è di otto mesi.
      3. Il periodo svolto per il servizio militare o civile obbligatorio è considerato ai fini pensionistici secondo parametri stabiliti con i decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e).

Art. 3.
(Delega al Governo per il ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace e deliberazioni delle giunte regionali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare appositi decreti legislativi

per il ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) consentire ai cittadini di esprimere la loro preferenza per uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2;

          b) permettere ai cittadini di prestare il servizio militare o civile obbligatorio presso le regioni di residenza;

          c) dividere le unità e i reparti militari destinati a impieghi operativi all'estero, riservati per quanto possibile ai volontari in ferma prolungata, da quelli adibiti al presidio del territorio, ai quali destinare i coscritti;

          d) prevedere la consistente riduzione del numero del personale militare in ferma volontaria;

          e) determinare la retribuzione e il trattamento pensionistico spettante a coloro che prestano il servizio civile o militare obbligatorio, tenendo conto delle compatibilità macroeconomiche e delle norme vigenti prima della sospensione della coscrizione militare obbligatoria in tempo di pace;

          f) indicare le cause ostative che motivano l'impossibilità di esercitare il servizio civile o militare obbligatorio o che ne motivano l'eventuale rinvio;

          g) organizzare in tempo di pace la mobilitazione in caso d'emergenza dei giovani ex coscritti cessati senza demerito dal servizio militare.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il sessantesimo giorno dalla ricezione dei relativi schemi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. I criteri per la formazione dei cittadini che optano per la forma di servizio civile obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono definiti con apposita deliberazione dalle giunte delle regioni in cui è svolta la relativa prestazione,

nel rispetto dei limiti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 4.
(Fondo nazionale per il servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per il servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di bilancio.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser