Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4596


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici
Presentata il 24 luglio 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il fenomeno delle cosiddette maxi-bollette non sembra essersi attenuato a seguito dei recenti provvedimenti presi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito «Antitrust», nei confronti dei maggiori venditori di energia elettrica e rimangono all'ordine del giorno le storie di cittadini vittime di conguagli paradossali. Di recente è stato un fotografo a denunciare un caso di maxi-bolletta da 65.000 euro, giustificato dal venditore come una normale operazione di conguaglio per dieci anni: un'operazione che rischia però di far fallire un'attività a causa di un'inefficiente gestione del servizio offerto dalle società elettriche. I maxi-conguagli derivano, infatti, da una mancata o non corretta comunicazione tra il distributore e il venditore del servizio, che spesso fanno capo alla stessa azienda ma sono enti diversi. Se il distributore effettua la lettura del contatore e questa non è trasmessa al venditore, per ignoti motivi, quest'ultimo invia i conguagli in base ai consumi stimati e non effettivi. La sola vittima di questo meccanismo perverso è il consumatore, che si trova a pagare cifre assurde e non ha nessuna possibilità di far valere i suoi diritti. Anzi, molti consumatori preferiscono pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica e quindi un ulteriore aggravio per il consumatore. È evidente come una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiura economica, possa mandare in deficit il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante possa mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane. L'Antitrust, a seguito degli accertamenti avviati a luglio 2015 e avvalendosi del parere dell'Autorità per l’ energia elettrica, il gas e il sistema idrico e del nucleo speciale antitrust della guardia di finanza, ha comminato sanzioni per complessivi 14,530 milioni di euro nei confronti di cinque gruppi elettrici: Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel servizio elettrico, riscontrando la messa in atto di pratiche commerciali aggressive nei confronti dei consumatori per quanto concerne i meccanismi di fatturazione, le richieste di pagamento per bollette non corrispondenti ai consumi effettivi, nonché i procedimenti di restituzione dei rimborsi. I provvedimenti sanzionatori non sono stati tuttavia sufficienti a contrastare le pratiche scorrette che continuano a perpetrarsi ai danni dei consumatori. Nell'ottobre 2015 sono state approvate alla Camera dei deputati alcune mozioni sull'argomento, sottoscritte dai parlamentari di diversi gruppi, tra cui anche quello della Lega Nord, che hanno conferito al Governo impegni precisi: fare in modo che gli operatori del settore assicurino una moratoria sulle maxi-bollette derivanti da conguagli superiori a due anni, finché le autorità non abbiano completato gli accertamenti circa eventuali violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005; fare sì che i consumatori non siano obbligati a pagare conguagli ritenuti errati o fatture basate su consumi presunti in presenza di dati sull'autolettura e quindi a prevedere rimborsi delle somme eventualmente versate ma non dovute; far rispettare alle società elettriche il principio in base al quale la fatturazione deve avvenire sulla base dei consumi effettivi e non presunti. Constatato che ad oggi nessuno degli impegni è stato realizzato dal Governo, si è ritenuto opportuno presentare la presente proposta di legge per affrontare in maniera chiara ed esaustiva i casi in cui possano ravvisarsi nella fornitura dei servizi energetici pratiche scorrette nei confronti dei consumatori, prevedendo l'applicazione di sanzioni, pecuniarie e amministrative, e anche, nei casi di reiterazione, l'eventuale sospensione dell'attività. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che l'emissione di fatture per somme a conguaglio derivanti da ritardi pluriennali nella fatturazione relativa a contratti di luce, gas e acqua costituisce pratica commerciale scorretta. L'Antitrust, accertata la pratica commerciale scorretta, dispone nei confronti dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del sistema idrico la sospensione immediata della pratica stessa e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Agli eventuali clienti lesi è garantito il diritto di sospensione del pagamento della bolletta e, all'esito dell'accertamento, l'esonero dal pagamento di fatture emesse in base a condotte illecite. Nella sostanza, la presente proposta di legge afferma il principio in base al quale, a seguito della lettura dei contatori, agli utenti finali del servizio sia richiesto il pagamento per il consumo effettivo e non per quello presunto, garantendo così una reale possibilità di cambiamento nelle pratiche commerciali adottate dagli operatori, spingendoli a condotte più trasparenti e non lesive dei diritti dei consumatori. Ci si augura, dunque, un rapido e per quanto possibile condiviso esame della presente proposta di legge.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi dell'articolo 20 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'esito del procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice al consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dispone nei confronti dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del sistema idrico la sospensione immediata della pratica commerciale scorretta e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può altresì disporre la cessazione dell'attività d'impresa per un periodo fino a trenta giorni.
      3. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'utente finale, definito ai sensi del presente comma, ha diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'utente finale leso da tali comportamenti non è obbligato al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. Ai fini di cui alla presente legge, per utente finale si intende

la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi di energia elettrica, di gas e del sistema idrico
      4. L'utente finale, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica di cui al comma 3, ha comunque diritto di ottenere, entro i tre mesi successivi alla citata verifica, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentiti dall'utente stesso in sede di stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 65 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      5. Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressamente consentite dall'utente finale in sede di stipulazione del contratto non si applicano in nessun caso interessi a carico dello stesso utente. L'utente finale, nel caso di cui al periodo precedente, può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio.
      6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce le misure atte a garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, verificata con cadenza mensile dai soggetti incaricati, agli utenti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere agli utenti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi.
Art. 2.

      1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser