Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4596 |
1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi dell'articolo 20 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'esito del procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice al consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dispone nei confronti dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del sistema idrico la sospensione immediata della pratica commerciale scorretta e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può altresì disporre la cessazione dell'attività d'impresa per un periodo fino a trenta giorni.
3. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'utente finale, definito ai sensi del presente comma, ha diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'utente finale leso da tali comportamenti non è obbligato al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. Ai fini di cui alla presente legge, per utente finale si intende
1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.