Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4598 |
1. La Repubblica riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
2. La presente legge detta norme in materia di prevenzione e di promozione della sicurezza nella pratica agonistica e non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di
fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;
b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate, e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.
6. È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione della pista diversa da quella di cui al comma 5 qualora ricorrano fattori differenti dalla pendenza
che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e la non consistenza del bordo pista. 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo a quanto previsto dalla presente legge e a quanto stabilito dalle regioni, nonché alla messa in sicurezza delle piste anche mediante l'apposizione della segnaletica di cui alle norme UNI 10869 aprile 2000 e individuando i soggetti ai quali spetta la direzione della sicurezza delle piste medesime.
2. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e di segnalazioni della situazione di pericolo.
3. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso, che deve essere svolto da personale qualificato e formato secondo
a) il direttore delle piste;
b) l'operatore di primo soccorso.
8. Le regioni istituiscono e aggiornano appositi elenchi nominativi dei soggetti di cui al comma 7.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del comma 3 in materia di presenza del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
10. I comuni individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi, nonché
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente
stipulato un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di tali aree.1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. 1. La segnaletica è individuata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, e deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
2. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 1, per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa devono essere poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti indicandoli con apposita segnaletica.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Ai fini di cui alla presente legge, per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e la piena fruibilità delle piste, delle aree e dei sistemi sciistici.
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore a diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni in materia di utilizzo del casco di cui al comma 1 del presente comma e di cui all'articolo 2, commi 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1 e
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
3. Ogni sciatore deve tenere una velocità moderata e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'affollamento delle piste.
4. È fatto divieto all'utente di sciare in condizioni psico-fisiche non idonee, di sciare al di fuori delle piste intese come tali i percorsi battuti e delimitati dal bordo della battitura e da idonea palinatura, nonché di eseguire salti o acrobazie.
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
2. Lo sciatore a monte, che ha la possibilità di scegliere il percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle garantendo, per quanto possibile, la precedenza agli sciatori con disabilità e prestando altresì attenzione alle traiettorie degli sciatori che lo precedono, in considerazione del tipo di attrezzo dagli stessi utilizzato.
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato consentendogli le sue naturali evoluzioni. Durante la discesa, lo sciatore deve sempre lasciare uno spazio a bordo della pista sufficiente per agevolare il suo sorpasso da parte di eventuali altri sciatori.
1. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni, se presenti.
1. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità.
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di un altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
1. È vietato percorrere a piedi e con le ciaspole le piste da sci, salvi i casi di urgente necessità procedendo soltanto ai bordi delle stesse.
2. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata; è ammessa solo previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o in mancanza di tale autorizzazione solo per casi di urgente necessità. Qualora consentita, anche a fronte di corrispettivo, deve avvenire ai bordi della pista avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata. Tale possibilità deve essere evidenziata da appositi cartelli segnaletici.
1. È vietato ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvi i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano e senza alcuna presunzione di responsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi, può destinare specifici percorsi per la fase di salita nella pratica dello sci-alpinismo. Tali percorsi devono essere segnalati con idonei cartelli al fine della migliore tutela dei fruitori.
2. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare a fini turistici, con qualunque mezzo, i percorsi fuoripista presenti sul territorio, senza alcuna presunzione di responsabilità nei loro confronti.
3. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e il freeride devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (apparecchi di ricerca dei travolti in valanga - ARTVA), di pala e di sonda omologati secondo la normativa vigente.
4. I soggetti che utilizzano le ciaspole devono munirsi di appositi sistemi elettronici
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il miglior utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 400 euro.
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
2. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni sul comportamento degli sciatori, il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità. In tali casi, la responsabilità, anche nei confronti di terzi, è posta esclusivamente in capo al soggetto trasgressore. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli utenti sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
1. Ferma restando la normativa vigente in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locale o provinciale nello svolgimento del servizio di vigilanza nelle località sciistiche provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Ai fini del miglior esercizio dei servizi di vigilanza e di soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1, i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di soccorso mediante convenzione con i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 deputati allo svolgimento di tali mansioni.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni della legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 8 e 9, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.