Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4598


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SIMONETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CASTIELLO, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI
Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica
degli sport invernali da discesa e da fondo
Presentata il 25 luglio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – L'attività sciistica è un'attività in continua evoluzione, che richiede continui aggiornamenti anche nelle più semplici e comuni pratiche gestionali, e per questi motivi riteniamo opportuno una revisione della legge n. 363 del 2003. Innanzitutto riconoscendo alle aziende di impianti a fune il ruolo di «industria» di montagna e, come tali, sostenerle e valorizzarle. È nota, infatti, la loro importantissima funzione per lo sviluppo socio-economico di aree marginali, a volte sottosviluppate, atteso che di fatto contribuiscono a creare economia, occupazione e indotto nonché a garantire la tutela del territorio, contrastando altresì fenomeni di spopolamento e di dissesto idrogeologico.
      In secondo luogo, con riguardo alla prevenzione e alla promozione della sicurezza, riteniamo che le stesse debbano essere ricercate nella sensibilizzazione e nella formazione degli utenti, prima ancora che con un'attività impositiva a carico dei gestori o repressiva a carico degli utenti medesimi. I gestori devono essere puniti se non garantiscono, con i requisiti di legge, piste sicure, ma i soggetti da responsabilizzare sono gli sciatori. È comunque opportuno fissare ruoli, obblighi e responsabilità chiari a carico degli uni e degli altri. Per questo si ritiene corretto uniformare il più possibile l'applicazione delle disposizioni legislative vigenti nelle diverse regioni d'Italia, magari prendendo ad esempio quelle più virtuose come il Piemonte.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, dunque, sono stabiliti le finalità e l'ambito di applicazione della legge. L'articolo 2 individua le aree sciabili attrezzate, precisando, al comma 15, che durante le gare e gli allenamenti, così come durante l'utilizzo degli snowpark, la responsabilità passa in capo ai soggetti utilizzatori, mentre l'articolo 3 stabilisce gli obblighi in capo ai gestori, come ad esempio quelli di utilizzare adeguate segnalazioni di pericolo lungo le piste (comma 2) e di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati (comma 3), nonché di prevedere l'istituzione delle figure del direttore delle piste e dell'operatore di primo soccorso (comma 7).
      Con l'articolo 4 si stabiliscono, in modo dettagliato, i limiti di responsabilità dei gestori per tutto ciò che non compete la gestione delle aree sciabili.
      L'articolo 5 reca disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, anche attraverso l'informazione quotidiana degli utenti di quanto previsto nei bollettini sui rischi di valanghe emanati dagli organi competenti.
      L'articolo 6 reca norme precettive in materia di segnaletica, mentre l'articolo 7 detta disposizioni relative alla manutenzione delle aree e all'innevamento programmato, prevedendo la possibilità di innevamento delle piste anche in un'ottica di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle stesse, nonché un rifinanziamento a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve.
      Gli articoli da 8 a 19 recano norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, al fine di definire con puntualità le responsabilità in capo ad essi. Si eleva, pertanto, l'obbligo del casco protettivo a diciotto anni, in luogo degli attuali quattordici e si richiede all'utente una velocità moderata e condizioni psico-fisiche idonee, nonché il divieto di fare salti e acrobazie.
      Infine, l'articolo 20 detta disposizioni relativamente alla pratica dello snowboard e all'area dello snowpark; l'articolo 21 individua i soggetti competenti per il controllo e l'articolo 23 la copertura degli oneri derivanti dalla legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La Repubblica riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
      2. La presente legge detta norme in materia di prevenzione e di promozione della sicurezza nella pratica agonistica e non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Capo II
GESTIONE DELLE AREE
SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate).

      1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di

fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
      2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
      3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
      4. Nelle aree sciabili attrezzate la funzione di gestore della pista di discesa è assunta dal titolare della gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.
      5. All'interno delle aree sciabili attrezzate, le piste sono classificate nei seguenti modi in base al loro grado di difficoltà:

          a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;

          b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate, e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;

          c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.

      6. È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione della pista diversa da quella di cui al comma 5 qualora ricorrano fattori differenti dalla pendenza

che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e la non consistenza del bordo pista.
      7. Gli itinerari sciistici fuoripista sono segnati in arancione e non sono suddivisi in base al grado di difficoltà.
      8. Ai gestori è consentito a scopi commerciali indicare in verde le piste da sci molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
      9. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste, lo Stato promuove la presentazione da parte dei gestori di progetti per l'incremento della larghezza delle stesse, ove possibile, secondo misure ritenute idonee e sufficienti dagli stessi gestori.
      10. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico su indicazione del gestore e normalmente da 15 minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a 15 minuti dopo la loro chiusura. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati dai rispettivi gestori.
      11. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, anche se causati da mezzi meccanici di proprietà o in uso del gestore stesso.
      12. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere e di utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al divieto di cui al presente comma è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.
      13. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste di sci alpino, servite da almeno tre impianti di risalita, i gestori, in accordo con i comuni interessati, individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
      14. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste di sci alpino, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori, in accordo con i comuni interessati, individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e con lo snowboard. Le aree per le evoluzioni acrobatiche con lo snowboard sono denominate snowpark. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
      15. Durante lo svolgimento delle attività all'interno delle aree di cui ai commi 13 e 14, il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano tali aree.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori).

      1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo a quanto previsto dalla presente legge e a quanto stabilito dalle regioni, nonché alla messa in sicurezza delle piste anche mediante l'apposizione della segnaletica di cui alle norme UNI 10869 aprile 2000 e individuando i soggetti ai quali spetta la direzione della sicurezza delle piste medesime.
      2. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e di segnalazioni della situazione di pericolo.
      3. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso, che deve essere svolto da personale qualificato e formato secondo

la normativa regionale vigente, e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.
      4. Il personale addetto al soccorso deve essere in possesso di un attestato relativo al superamento di un corso di basic life supportdefibrillation (BLSD) rilasciato dal Servizio di emergenza sanitaria nazionale 118 o da un altro ente autorizzato.
      5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3 può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, anche facoltativa, che comprenda la copertura di tali costi. In assenza di possesso della copertura assicurativa da parte dell'utente il costo del servizio è posto interamente a suo carico.
      6. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute provvede alla predisposizione del modulo di raccolta dei dati da utilizzare sul territorio nazionale.
      7. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:

          a) il direttore delle piste;

          b) l'operatore di primo soccorso.

      8. Le regioni istituiscono e aggiornano appositi elenchi nominativi dei soggetti di cui al comma 7.
      9. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del comma 3 in materia di presenza del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
      10. I comuni individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi, nonché

delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.
      11. I comuni hanno l'obbligo di identificare almeno un'area dedicata allo stazionamento dei mezzi di soccorso debitamente segnalata. Tale obbligo vale sia per le ambulanze che per l'elisoccorso afferenti al Servizio di emergenza sanitaria nazionale 118 del territorio di riferimento.
      12. I gestori o i comuni dove hanno sede le stazioni sciistiche hanno l'obbligo di dotarsi di un canale radio di emergenza montana transfrontaliero europeo, nella banda VHF, per chiamate di emergenza radio.
      13. Nel caso di stazioni sciistiche ricadenti sul territorio di più comuni è ammessa la facoltà dei medesimi comuni di associarsi al fine dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 12. In tali casi, l'obbligo è posto a carico del comune che è deputato a svolgere attività amministrative anche per conto degli altri o, comunque, di coordinarne l'azione al fine di raggiungere gli obiettivi condivisi.
      14. È fatto obbligo alle stazioni sciistiche di dotarsi di un defibrillatore automatico esterno (DAE), eventualmente anche in convenzione con altri soggetti ivi presenti che già ne sono dotati.
      15. I gestori degli impianti sono tenuti a informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti nei medesimi impianti della presenza di DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità che ritengano utile.
      16. Le certificazioni all'uso del DAE, rilasciate dagli enti autorizzati, sono riconosciute sul territorio nazionale.
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori).

      1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente

stipulato un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di tali aree.
      2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
      3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.
      4. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili attrezzate o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi, qualora questi non rispettino la segnaletica e le disposizioni posizionate dal gestore.
      5. In caso di sinistro riferito al comma 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.
      6. È fatto obbligo ai gestori di segnalare agli utenti tramite apposita cartellonistica e di mettere a loro disposizione, all'atto della vendita del titolo di transito, la facoltà di acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni eventualmente provocati dai medesimi a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele
volte alla prevenzione degli infortuni).

      1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
      2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
      3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.
      4. I gestori provvedono, altresì, a informare quotidianamente gli utenti di quanto previsto nei bollettini sui rischi di valanghe emanati dagli organi competenti.
Art. 6.
(Segnaletica).

      1. La segnaletica è individuata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, e deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
      2. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 1, per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è

ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.
      3. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
      4. È fatto espresso divieto agli utenti di alterare o di rimuovere le indicazioni segnaletiche o gli apprestamenti di sicurezza.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento
programmato).

      1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
      2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa devono essere poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti indicandoli con apposita segnaletica.
      3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
      4. Ai fini di cui alla presente legge, per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e la piena fruibilità delle piste, delle aree e dei sistemi sciistici.


      5. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste, che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse, senza presunzione di responsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi; in tale caso al gestore compete comunque l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.
      6. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.
      7. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o di non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
      8. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento programmato delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2017. A decorrere dall'anno 2018 il finanziamento è stabilito dalla legge di bilancio. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, con lo stesso criterio, le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ai gestori.
      9. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2017, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2018 il finanziamento è stabilito dalla legge di bilancio. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO
DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo
per i minori di anni diciotto).

      1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore a diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
      2. Il responsabile della violazione delle disposizioni in materia di utilizzo del casco di cui al comma 1 del presente comma e di cui all'articolo 2, commi 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1 e

determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
      4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
      5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
      6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
      7. Le disposizioni dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Art. 9.
(Velocità e obblighi di prudenza
nel comportamento).

      1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.
      2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
      3. Ogni sciatore deve tenere una velocità moderata e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'affollamento delle piste.
      4. È fatto divieto all'utente di sciare in condizioni psico-fisiche non idonee, di sciare al di fuori delle piste intese come tali i percorsi battuti e delimitati dal bordo della battitura e da idonea palinatura, nonché di eseguire salti o acrobazie.

Art. 10.
(Precedenza).

      1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
      2. Lo sciatore a monte, che ha la possibilità di scegliere il percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle garantendo, per quanto possibile, la precedenza agli sciatori con disabilità e prestando altresì attenzione alle traiettorie degli sciatori che lo precedono, in considerazione del tipo di attrezzo dagli stessi utilizzato.

Art. 11.
(Sorpasso).

      1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
      2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato consentendogli le sue naturali evoluzioni. Durante la discesa, lo sciatore deve sempre lasciare uno spazio a bordo della pista sufficiente per agevolare il suo sorpasso da parte di eventuali altri sciatori.

Art. 12.
(Incrocio).

      1. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni, se presenti.

Art. 13.
(Stazionamento).

      1. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità.


      2. La sosta deve avvenire ai bordi della pista.
      3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
      4. Chiunque deve segnalare la presenza di un soggetto infortunato con mezzi idonei.
      5. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità agli organi competenti.
Art. 14.
(Omissione di soccorso).

      1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di un altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.
(Transito e risalita).

      1. È vietato percorrere a piedi e con le ciaspole le piste da sci, salvi i casi di urgente necessità procedendo soltanto ai bordi delle stesse.
      2. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
      3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata; è ammessa solo previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o in mancanza di tale autorizzazione solo per casi di urgente necessità. Qualora consentita, anche a fronte di corrispettivo, deve avvenire ai bordi della pista avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata. Tale possibilità deve essere evidenziata da appositi cartelli segnaletici.

Art. 16.
(Mezzi meccanici).

      1. È vietato ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
      2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvi i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
      3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo).

      1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano e senza alcuna presunzione di responsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi, può destinare specifici percorsi per la fase di salita nella pratica dello sci-alpinismo. Tali percorsi devono essere segnalati con idonei cartelli al fine della migliore tutela dei fruitori.
      2. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare a fini turistici, con qualunque mezzo, i percorsi fuoripista presenti sul territorio, senza alcuna presunzione di responsabilità nei loro confronti.
      3. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e il freeride devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (apparecchi di ricerca dei travolti in valanga - ARTVA), di pala e di sonda omologati secondo la normativa vigente.
      4. I soggetti che utilizzano le ciaspole devono munirsi di appositi sistemi elettronici

per garantire un idoneo intervento di soccorso (ARTVA), di pala e di sonda omologati secondo la normativa vigente qualora per le condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di valanga.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni
per la sicurezza e sanzioni).

      1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il miglior utilizzo delle piste e degli impianti.
      2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 400 euro.

Art. 19.
(Concorso di colpa).

      1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
      2. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni sul comportamento degli sciatori, il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità. In tali casi, la responsabilità, anche nei confronti di terzi, è posta esclusivamente in capo al soggetto trasgressore. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli utenti sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard e snowpark).

      1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.


      2. Nello snowpark sono presenti salti, rampe e variazioni del terreno creati artificialmente; le strutture variano di difficoltà e cambiano costantemente in base alle condizioni della neve, del tempo, dell'usura, della fresatura e dell'ora del giorno. Possono essere utilizzati per le evoluzioni sia gli sci che lo snowboard.
      3. È fatto obbligo, in capo all'utilizzatore, di ispezionare le strutture prima del loro utilizzo e durante l'arco della giornata, di controllare il grado di difficoltà e il rischio in cui si incorre nel loro utilizzo, che deve avvenire in base alle proprie capacità tecniche, nonché dell'uso del casco.
      4. Il gestore non è altresì in alcun modo responsabile degli incidenti che possano verificarsi all'interno delle aree sciabili, in attività collaterali o complementari all'attività sciistiche e turistica, anche ludiche, dallo stesso non gestite.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo).

      1. Ferma restando la normativa vigente in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locale o provinciale nello svolgimento del servizio di vigilanza nelle località sciistiche provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
      2. Ai fini del miglior esercizio dei servizi di vigilanza e di soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1, i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di soccorso mediante convenzione con i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 deputati allo svolgimento di tali mansioni.

Art. 22.
(Adeguamento).

      1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni della legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
      2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o a consorzi di gestione, fatta salva la possibilità di una copertura dei maggiori oneri con un aumento delle tariffe.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 8 e 9, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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