Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2305-73-111-2566-2827-3166-A/R


PROPOSTA DI LEGGE
2305, d'iniziativa dei deputati
DECARO, GANDOLFI, BRAGA, CATALANO, TARICCO, MARIANI, NARDUOLO, PASTORINO, CIVATI, TENTORI, GIUSEPPE GUERINI, BONOMO, MOGNATO, ZARDINI, ARLOTTI, MARCO DI MAIO, FAUTTILLI, BRATTI, COVA, GADDA, CENNI, COMINELLI, MALPEZZI, SERENI, MAESTRI, GINATO, D'ARIENZO, FOSSATI, GRIBAUDO, MANZI, IACONO, ARGENTIN, GASPARINI, CRIVELLARI, MATTIELLO, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CARRA, MARCHI, FEDI, IORI, MANFREDI, CINZIA MARIA FONTANA, MORETTO, PETITTI, VENITTELLI, LAFORGIA, COCCIA, GHIZZONI, FRAGOMELI, BRANDOLIN, DE MICHELI, GALPERTI, ANTEZZA, ZANIN, CAPONE, MONGIELLO, VARGIU
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
Presentata il 16 aprile 2014
e
PROPOSTE DI LEGGE
73, d'iniziativa dei deputati
REALACCI, ANZALDI, ARLOTTI, BARETTA, BARGERO, BERLINGHIERI, BINI, BOCCI, BONACCORSI, FRANCO BORDO, BORGHI, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GIAMMANCO, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, GUERRA, IORI, KYENGE, LODOLINI, LOSACCO, MARAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, NARDUOLO, PARIS, PELLEGRINO, PICCOLI NARDELLI, GIUDITTA PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, VALIANTE, VENTRICELLI, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI
Introduzione del titolo V-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni per la tutela e lo sviluppo della mobilità ciclistica
Presentata il 15 marzo 2013
111, d'iniziativa dei deputati
BRATTI, BRAGA, TINO IANNUZZI, MARIANI
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale
Presentata il 15 marzo 2013
2566, d'iniziativa dei deputati
CRISTIAN IANNUZZI, DE LORENZIS, NICOLA BIANCHI, DELL'ORCO, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, DAGA, PARENTELA, VIGNAROLI
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica mediante la disciplina dei parcheggi riservati alle biciclette
Presentata il 25 luglio 2014
2827, d'iniziativa dei deputati
SCOTTO, PAGLIA, PELLEGRINO, ZARATTI, NICCHI, FRANCO BORDO, RICCIATTI, FERRARA, FRATOIANNI, PANNARALE, MELILLA, ZACCAGNINI, DURANTI
Disposizioni per promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in materia di predisposizione del Piano nazionale della mobilità
Presentata il 19 gennaio 2015
e
3166, d'iniziativa dei deputati
BUSTO, DAGA, DE LORENZIS, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI
Norme per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità ciclistica e per la riattivazione e la riconversione delle linee ferroviarie dismesse
Presentata il 9 giugno 2015
(Relatore: GANDOLFI)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo della proposta di legge n. 2305 sul quale, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 ottobre 2016, la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 21 settembre 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea, si veda lo stampato n. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.
Per il testo delle proposte di legge nn. 73, 111, 2566, 2827 e 3166 si vedano i relativi stampati.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2305-A De Caro e abb. recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica,

          ricordato che il provvedimento è stato rinviato in Commissione a seguito di deliberazione dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, in considerazione dell'assenza del parere della V Commissione, in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo,

          valutato con favore che la Commissione di merito ha recepito le condizioni e le osservazioni poste da questo Comitato con il proprio parere del 14 settembre 2016,

          rilevato che, in ordine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia prevalente del provvedimento è riconducibile alla materia «grandi reti di trasporto e di navigazione» rientrante nella competenza concorrente, in base all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, mentre l'articolo 5, concernente l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una Direzione generale per la mobilità ciclistica, rientra nella materia di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato;

          osservato poi che altre disposizioni, con specifico riferimento alla circolazione dei ciclisti, attengono poi alla sicurezza della circolazione stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), all'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, e che sono presenti alcune disposizioni attinenti alla materia «governo del territorio», di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
NULLA OSTA


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo delle proposte di legge C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto-A, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione;

          richiamato come la Commissione Finanze abbia già espresso il proprio parere favorevole sul provvedimento nel corso della precedente fase di esame in sede referente da parte della Commissione Trasporti,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
NULLA OSTA


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      La VIII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica»;

          ribaditi i rilievi recati dal parere espresso dalla VIII Commissione in data 14 settembre 2016 finalizzati a garantire un'omogeneità del quadro normativo risultante dall'approvazione del provvedimento in oggetto e del testo unificato delle proposte di legge n. 72 e abbinate recante «Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate», all'esame della VIII Commissione, vertente su questioni in parte – e per differenti aspetti – disciplinate dallo stesso provvedimento in oggetto;

          ribadita altresì l'opportunità di chiarire, all'articolo 4, quali siano gli effetti della qualificazione delle infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bicitalia quali infrastrutture di interesse strategico nazionale;

          tenuto conto delle oggettive difficoltà di prosieguo dell'iter delle proposte di legge n. 72 e abbinate e considerato che, nonostante l'assoluta importanza dell'argomento e l'ampia convergenza da parte delle forze politiche, l'approssimarsi della fine della legislatura rischia di vanificare il lavoro fino ad ora svolto dall'VIII Commissione per il varo di una norma che consenta di valorizzare ed incentivare la mobilità dolce;

          considerato che i temi trattati dalla proposta di legge all'esame della Commissione e dalle proposte di legge n. 72 e abbinate in materia

di mobilità dolce, meriterebbero di essere ricompresi in unico quadro normativo, al fine di ottenere una disciplina organica e coerente,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione competente l'opportunità di integrare, coordinare ed armonizzare il testo della proposta di legge in esame con i contenuti del testo unificato della proposta di legge n. 72 ed abbinate in materia di mobilità dolce.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 e abb./A, recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica», come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

          ricordato che nella seduta del 14 settembre 2016 la X Commissione ha già espresso un parere favorevole sul provvedimento condividendone le finalità e sottolineando l'importanza del comparto industriale della produzione di biciclette e della relativa componentistica,

      esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2305-73-111-2566-2827-3166-A, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica;

          richiamato il parere favorevole espresso sul provvedimento nella seduta del 7 settembre 2016;

          considerato che le modifiche successivamente introdotte dalla Commissione di merito non incidono su materie di competenza di questa Commissione,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
NULLA OSTA


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 ed abb./A, recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

          richiamato il proprio parere espresso in data 13 settembre 2016;

          rilevato che il contenuto della proposta di legge risulta riconducibile, nel suo complesso, alle materie «grandi reti di trasporto» e «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

          espresso apprezzamento per il recepimento delle quattro condizioni formulate nel precedente parere, relative alla previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, alla soppressione del riferimento all'organo regionale competente a deliberare per l'adozione dei piani regionali della mobilità ciclistica ed al chiarimento delle funzioni attribuite a Comuni, Città metropolitane e Province,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge n. 2305
torna su
TESTO
della commissione
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge prevede che lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate, nell'ambito della disciplina generale della mobilità e del governo del territorio e al fine di tutelare il patrimonio naturale, ciascuno secondo le proprie rispettive competenze, incentivino l'uso trasportistico della bicicletta, sia per gli spostamenti quotidiani sia per le attività turistiche e ricreative, allo scopo di rendere progressivamente lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle connesse infrastrutture di rete una delle componenti ordinarie ed essenziali delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e di pervenire alla realizzazione di un sistema generale e integrato della mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

      1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica.
      2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, accessibile a tutti i cittadini.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura;

          b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità;

          c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;

          d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette;

          e) «strada senza traffico»: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquanta veicoli al giorno di media annua;

          f) «strada a basso traffico»: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquecento veicoli al giorno di media annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

          g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari o limite inferiore, segnalata con le modalità di cui all'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari.

      2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o più delle seguenti categorie:

          a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

          b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          c) le vie verdi ciclabili;

          d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;

          e) le strade senza traffico e a basso traffico;

          f) le strade 30;

          g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          h) le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.
(Piano generale della mobilità ciclistica).
Art. 3.
(Piano generale della mobilità ciclistica).

      1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e per gli affari regionali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, come specifica sezione del Piano generale dei trasporti e della logistica e in conformità a quanto da esso previsto, nonché sulla base dei piani regionali della mobilità ciclistica di cui all'articolo 5, il Piano generale della mobilità ciclistica, che contiene:

      1. In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato il Piano generale della mobilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica.

          a) la definizione degli obiettivi annuali di sviluppo del trasporto ciclistico da perseguire, in attuazione della presente legge, nei tre anni successivi;

      Vedi comma 3 lettera a)

          b) l'indicazione delle priorità relative agli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a) e la conseguente graduatoria dei progetti contenuti nei piani regionali della mobilità ciclistica;

      Vedi comma 3 lettera c)

          c) lo sviluppo della rete nazionale di percorribilità ciclistica di cui all'articolo 3;

          d) la ripartizione tra le regioni, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, della quota annuale del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 366 del 1998;

      Vedi comma 3 lettera f)

          e) gli indirizzi per orientare e per coordinare efficacemente l'azione amministrativa delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli altri enti pubblici competenti in materia di mobilità ciclistica, in particolare per quanto attiene alle finalità e alle caratteristiche degli interventi di rispettiva competenza.

      Vedi comma 3 lettere b) e g)

      2. Il Piano generale della mobilità ciclistica è articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
      3. Il Piano generale della mobilità ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:

          a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilità;

          b) l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;

          c) l'indicazione, in ordine di priorità, con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

          d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all'accoglienza delle biciclette nei parcheggi, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli scali fluviali e lacustri, nei porti e aeroporti, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette;

          e) il quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie, pubbliche e private, che possono essere reperite e destinate alla promozione della mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica dei comuni e delle città metropolitane;

          f) la ripartizione tra le regioni, su base annuale, delle risorse finanziarie destinate a interventi a favore della mobilità ciclistica;

          g) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell’azione amministrativa delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture, nonché la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria;

          h) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano;

          i) la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.

      2. Il Piano generale della mobilità ciclistica è aggiornato annualmente con riferimento al triennio successivo sulla base dei piani regionali di cui all'articolo 5 trasmessi ogni anno. Il Piano generale e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima attuazione della presente legge il termine di approvazione del Piano generale è stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

      4. Il Piano generale della mobilità ciclistica è aggiornato annualmente. Gli aggiornamenti annuali sono approvati, con le modalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede di aggiornamento la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 può essere integrata con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6.

Art. 3.
(Rete nazionale di percorribilità ciclistica).
Art. 4.
(Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia»).

      1. Nell'ambito del Piano generale dei trasporti e della logistica e in conformità a quanto da esso previsto, nonché sulla base dei piani regionali di cui all'articolo 5, una specifica sezione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 2, è dedicata allo sviluppo della rete nazionale di percorribilità ciclistica (RNPC) Bicitalia quale rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea EuroVelo.
      2. La RNPC Bicitalia, come individuata ai sensi della delibera CIPE n. 1/2001 del 1 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2001, è dichiarata di interesse strategico nazionale.

      1. La Rete ciclabile nazionale composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), è denominata «Bicitalia» e costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». La Rete «Bicitalia» è individuata sulla base di quanto stabilito in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2001 del 1 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2001, nonché in conformità alle modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

      3. La RNPC Bicitalia è una rete nazionale di infrastrutture viarie e di servizi dedicata ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. La RNPC Bicitalia presenta le seguenti caratteristiche:

      2. La Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» è costituita dalle ciclovie di interesse nazionale, compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Essa presenta le seguenti caratteristiche:

          a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud attraversati da itinerari da est a ovest che interessano tutto il territorio nazionale e costituita da una serie di infrastrutture viarie per utenze non motorizzate;

          a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base ad una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio nazionale;

          b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità e servizi di trasporto, stradale, ferroviario e di navigazione interna, marittima e aerea, e con le altre reti ciclabili ai diversi livelli territoriali;

          b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;

          c) collegamento del maggior numero possibile di aree naturali protette e di altre zone a elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, compatibilmente con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b);

          c) collegamento con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico;

          d) integrazione con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale, con particolare attenzione alla rete dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai percorsi fluviali e lacustri;

          e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili-greenway;

          d) utilizzo prioritario della viabilità minore esistente, tenendo conto dei vincoli territoriali orografici presenti;

          f) utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;

          e) recupero ai fini ciclabili, promuovendone il legittimo uso pubblico, della seguente viabilità potenziale e secondaria: strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi, viabilità dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse o in disuso e comunque ritenute definitivamente non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità forestale e militare; strade di servizio, connesse a opere di bonifica, acquedotti, impianti industriali e simili; altre opere infrastrutturali lineari, quali canali, condotte fognarie e cablaggi; ponti dismessi e altri manufatti stradali;

          g) recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi; viabilità dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità forestale e viabilità militare radiata; strade di servizio; altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;

          f) collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con coinvolgimento dei rispettivi centri storici;

          h) identica

          g) continuità e interconnessione anche tramite la realizzazione di aree pedonali, di zone a traffico limitato e di interventi di riduzione del traffico;

          i) continuità e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;

          h) attribuzione agli itinerari promiscui che la compongono della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera f-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a pubblico passaggio;

          l) identica;

          i) priorità nella realizzazione di itinerari ciclistici facili e accessibili al fine di ampliare l'utenza;

      soppressa;

          l) dotazione di un adeguato sistema di segnaletica.

          m) disponibilità di un sistema di segnaletica di indicazione, direzione, informativa e identificativa specifica, anche integrativa rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

      4. Nella sezione del Piano generale della mobilità ciclistica di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della RNPC Bicitalia e i relativi oneri inerenti agli aspetti di rilevanza sovraregionale e alle competenze statali, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

      3. Nel Piano generale della mobilità ciclistica sono stabiliti le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e i relativi oneri riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza statale, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12.

      Vedi art. 5, comma 6

      4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3, comma 1. Al fine di consentire l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio della Difesa o soggette a servitù militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa.

      Vedi art. 5, comma 7

      5. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti di cui al comma 4 sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

      Vedi art. 5, comma 8

      6. Le regioni, acquisiti i pareri degli enti locali competenti ai sensi dei commi 4 e 5, ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta nel sito internet istituzionale dell'ente e mediante la piattaforma di cui al comma 9, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese alla Direzione generale per la mobilità ciclistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5.

      Vedi art. 5, comma 9

      7. I progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, per difformità dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica, ovvero non richiede motivatamente alla regione di apportarvi specifiche modifiche. In questa ultima ipotesi, la regione trasmette nuovamente il progetto modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi. Esso si intende approvato, salvo che il Ministero non lo respinga espressamente entro i successivi trenta giorni.

      Vedi art. 5, comma 10

      8. L'approvazione dei progetti di cui al comma 4 e seguenti, secondo le modalità definite dai medesimi commi, costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

      9. I dati e le informazioni relativi alla Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» sono resi disponibili su un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4.
(Dipartimento per la mobilità ciclistica).
Art. 5.
(Direzione generale per la mobilità ciclistica).

      1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento per la mobilità ciclistica, competente per:

      1. Con regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica, con le seguenti funzioni:

          a) la predisposizione e la gestione del Piano generale della mobilità ciclistica e della RNPC Bicitalia per quanto attiene agli aspetti di rilevanza sovraregionale, in raccordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dei beni e della attività culturale e del turismo e con i Dipartimenti per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          a) predisporre lo schema del Piano generale della mobilità ciclistica e dei relativi aggiornamenti;

          b) seguire, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, con le regioni, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici interessati, l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4, per quanto attiene ai profili di competenza statale;

          b) la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo del trasporto ciclistico stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);

          c) verificare il rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, come stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);

          c) la rilevazione e il monitoraggio, mediante il supporto delle regioni, dell'estensione delle reti urbane ed extraurbane di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili;

          d) rilevare e aggiornare, in collaborazione con le regioni, le reti urbane ed extraurbane di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili esistenti;

          d) la predisposizione di un sistema informativo concernente l'infortunistica stradale sulla RNPC Bicitalia, mediante il monitoraggio e lo studio analitico degli incidenti che coinvolgono i ciclisti, allo scopo di individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza del trasporto ciclistico;

          e) predisporre, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, un sistema informativo sull’infortunistica stradale, mediante il monitoraggio e lo studio analitico degli incidenti che coinvolgono i ciclisti, allo scopo di individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza della mobilità ciclistica. Il sistema informativo deve risultare accessibile, in conformità alla strategia nazionale di open government e open data, e consultabile, tramite una piattaforma a sorgente aperta, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

          e) la predisposizione, con il supporto delle regioni, della formazione e dell'aggiornamento della sezione del sistema informativo territoriale dedicato alla RNPC Bicitalia, classificando le ciclovie per tipologia e per qualità;

          f) predisporre e mantenere aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del sistema informativo territoriale dedicato alla Rete ciclabile nazionale «Bicitalia», classificando le ciclovie per tipologia e qualità;

          f) lo studio e l'individuazione delle politiche e delle forme di incentivazione utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, con particolare riguardo ai servizi a supporto di tale modalità di trasporto e alla sua integrazione e interconnessione con le altre modalità e con gli altri servizi di trasporto, stradale, ferroviario e di navigazione interna, marittima e aerea, anche in termini di eliminazione di ostacoli e di barriere all'accessibilità e di fruizione del servizio di trasporto intermodale;

          g) individuare e definire gli interventi utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, con particolare riguardo ai servizi a supporto di tale modalità di trasporto, anche con riferimento alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto, e alla sua integrazione e interconnessione con le altre modalità di trasporto stradale, su rotaia, fluviale, lacustre e marittimo, anche in termini di eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità e alla fruizione dei servizi di trasporto intermodale;

          g) l'organizzazione di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano e dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto pubblico e collettivo;

          h) promuovere lo svolgimento di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano e per l'integrazione della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;

          h) la promozione di appositi corsi, anche mediante convenzioni da stipulare con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto pubblico e collettivo.

          i) promuovere l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo, anche mediante apposite iniziative di formazione organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con associazioni o enti riconosciuti a livello nazionale;

          l) svolgere l'attività istruttoria relativa all'elaborazione di interventi di carattere normativo e amministrativo in materia di circolazione stradale e di infrastrutture di trasporto, per quanto attiene ai profili concernenti la mobilità ciclistica.

      2. L'organizzazione, la disciplina e le dotazioni organiche del Dipartimento per la mobilità ciclistica sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, comunque, che siano assicurate mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

      2. La Direzione generale per la mobilità ciclistica è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

      3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnica per la realizzazione della RNPC Bicitalia di cui, oltre a un rappresentante di ciascuno dei Ministeri e dei Dipartimenti di cui al comma 1, lettera a), fanno parte: a) un rappresentante dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori, della FEDERALBERGHI e della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo; b) tre rappresentanti delle regioni; c) un rappresentante della Federazione ciclistica italiana; d) un rappresentante della Federazione italiana amici della bicicletta (FIAB) ONLUS; e) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      Soppresso

      4. La commissione tecnica di cui al comma 3 adotta, entro quattro mesi dalla data della sua istituzione, sentita la FIAB, le linee guida per la realizzazione della RNPC Bicitalia.

      Soppresso

      5. Le linee guida di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data della loro adozione.

      Soppresso

      6. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a redigere i progetti per la realizzazione della RNPC Bicitalia entro un anno dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5.

      Vedi art. 4, comma 4

      7. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti di cui al comma 6 del presente articolo, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti a esprimersi sui progetti stessi.

      Vedi art. 4, comma 5

      8. Le regioni, acquisiti i pareri e gli altri atti di cui ai commi 6 e 7, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese al Dipartimento per la mobilità ciclistica.

      Vedi art. 4, comma 6

      9. I progetti sono definitivamente approvati dal Dipartimento per la mobilità ciclistica, sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, entro due mesi dalla data della loro ricezione.

      Vedi art. 4, comma 7

      10. L'approvazione da parte del Dipartimento per la mobilità ciclistica costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, variante di tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

      Vedi art. 4, comma 8

      11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è adottata un'apposita segnaletica dedicata all'utenza ciclistica, predisposta dalla commissione tecnica di cui al comma 3.

      Soppresso

Art. 5.
(Piani regionali della mobilità ciclistica).
Art. 6.
(Piani regionali della mobilità ciclistica).

      1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1 le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e di quelle definite dalla presente legge, predispongono e approvano annualmente, in conformità al rispettivo piano regionale dei trasporti e della logistica, il piano regionale della mobilità ciclistica, relativo all'insieme degli interventi necessari per incentivare l'uso della bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani, sia per le attività turistiche e ricreative nell'ambito del territorio regionale.

      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica, il piano regionale della mobilità ciclistica. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità della presente legge.

      2. Per svolgere le funzioni loro attribuite dalla presente legge, le regioni istituiscono l'ufficio della mobilità ciclistica, mediante riorganizzazione interna dei rispettivi uffici tecnico-amministrativi.

      2. Per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, le regioni possono istituire un ufficio per la mobilità ciclistica.

      3. Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei programmi pluriennali elaborati e dei progetti presentati dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, nell'ambito della propria attività di pianificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della RNPC Bicitalia e della rete ciclabile transeuropea EuroVelo. Il piano identifica, in particolare:

      3. Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della mobilità ciclistica definisce:

          a) la rete regionale di percorribilità ciclistica ai diversi livelli di scala, interconnessa e integrata con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità e degli altri servizi di trasporto, stradale, ferroviario e di navigazione interna, marittima e aerea;

          a) la rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia», ed è caratterizzata dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;

          b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica della suddetta Rete «Bicitalia»;

          b) nell'ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;

          c) identica;

          c) il sistema dei parcheggi di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati;

          d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;

          d) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, per i ciclisti;

          e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi extraurbani;

          e) il sistema della rete dei servizi al ciclista urbano e al cicloturista;

          f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;

          f) i criteri per la realizzazione, in occasione della costruzione di nuovi edifici scolastici di ogni ordine e grado o della ristrutturazione di quelli esistenti, di aree attrezzate per la sosta o per il deposito delle biciclette;

          g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera f) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;

          g) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto pubblico e collettivo.

          h) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.

      4. Per consentire l'effettiva fruizione del servizio di trasporto intermodale, le regioni promuovono accordi con i gestori del trasporto pubblico e collettivo locale e regionale e delle relative infrastrutture per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, nonché per favorire l'accessibilità in bicicletta a stazioni, porti e aeroporti, segnalando gli appositi percorsi.

      4. Per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le regioni e gli enti locali promuovono accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche con riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.

      5. Del piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

      5. Identica.

      6. Nel piano regionale della mobilità ciclistica sono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 14.

      6. Nel piano regionale della mobilità ciclistica sono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi a valere sulle risorse di cui all'articolo 12.

      7. Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione della presente legge il termine di approvazione del piano è stabilito in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

      7. Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con deliberazione della regione ed è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione della presente legge il termine di approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica è stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 2, comma 1. Il piano regionale della mobilità ciclistica è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente.

      8. Per la regione Trentino-Alto Adige le competenze attribuite alle regioni dal presente articolo sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

      8. All'istituzione dell'ufficio per la mobilità ciclistica, nell'ambito delle regioni, con le modalità di cui al comma 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Piani della mobilità ciclistica delle città metropolitane, delle province e dei comuni).
Art. 7.
(Biciplan).

      1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, le città metropolitane, le province a statuto ordinario e i comuni, mediante riorganizzazione interna dei rispettivi uffici tecnico-amministrativi, istituiscono l'ufficio della mobilità ciclistica per la redazione dei piani della mobilità ciclistica e ciclopedonale riguardanti i territori di rispettiva competenza, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica, ove adottato. Il piano della città metropolitana o provinciale programma gli interventi a livello sovra-comunale ed è individuato quale elaborato integrativo del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), di cui costituisce parte integrante. Il piano comunale programma gli interventi a livello locale ed è individuato quale elaborato integrativo del piano urbanistico generale (PUG), di cui costituisce parte integrante. Gli interventi di cui al presente comma, se presentati separatamente dal piano cui appartengono, sono approvati con il medesimo procedimento di approvazione del piano, quale loro variante o anche anticipatamente rispetto a esso.

      1. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e definiscono i piani urbani della mobilità ciclistica (biciplan), quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato aperto nel sito internet istituzionale dei rispettivi enti.

      2. I piani delle città metropolitane, provinciali e comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, assumendo e valorizzando, se ritenuto opportuno ovvero se presenti nel territorio di competenza, quali dorsali delle rispettive reti, gli itinerari della RNCP Bicitalia e della rete ciclabile transeuropea EuroVelo. I medesimi piani prevedono la connessione della rete alle zone a traffico elevato, quali i poli scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, i distretti e le zone artigianali e industriali, e, in generale, i luoghi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

      2. I biciplan definiscono:

          a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o ciclovie del territorio comunale, tale da garantire l'attraversamento e il collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture;

          b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili, tale da garantire una capillare distribuzione all'interno dei quartieri e dei centri abitati;

          c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b);

          d) gli interventi necessari ad assicurare la realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;

          e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;

          f) gli interventi puntuali sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale più pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;

          g) gli obiettivi annuali da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana relativamente all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilità ciclistica e alla ripartizione modale;

          h) le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;

          i) gli interventi necessari a favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;

          l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;

          m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;

          n) le azioni utili ad estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e adibiti a pubbliche funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);

          o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;

          p) le attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile;

          q) il programma finanziario pluriennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso.

      3. I piani della mobilità ciclistica predisposti dai comuni sono piani di settore dei piani urbani della mobilità (PUM) e dei piani urbani del traffico (PUT), in quanto finalizzati a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico prodotti dal traffico.

      3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.

      4. I piani della mobilità ciclistica predisposti dalle città metropolitane e dalle province sono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di rispettiva competenza e atti di riferimento per la programmazione e la pianificazione dei comuni. Essi sono, altresì, parte integrante del Piano del traffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, limitatamente alla rete ciclabile.

      4. All'istituzione dell'ufficio per la mobilità ciclistica nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Programmazione triennale).

      Soppresso

      1. In coerenza con i piani di cui agli articoli 5 e 6, le città metropolitane, le province e i comuni, tramite i propri uffici della mobilità ciclistica, predispongono programmi triennali per l'attuazione di interventi in materia di mobilità ciclistica per i territori di rispettiva competenza.
      2. I programmi triennali di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro:

          a) la ricognizione in termini quantitativi e qualitativi delle infrastrutture per la mobilità ciclistica esistenti o in via di realizzazione;

          b) la rilevazione delle azioni attivate a livello di città metropolitana, provinciale e comunale per la promozione della mobilità ciclistica e dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto pubblico e collettivo;

          c) gli interventi infrastrutturali da avviare valorizzando le infrastrutture per la mobilità ciclistica esistenti e garantendone la connessione con le reti ciclabili esistenti o in corso di realizzazione e con il sistema generale di mobilità;

          d) gli interventi di realizzazione e manutenzione delle ciclovie;

          e) le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per realizzare gli interventi;

          f) il programma di interventi educativi e formativi per promuovere la mobilità ciclistica a livello comunale, provinciale e di città metropolitana;

          g) il piano di comunicazione istituzionale a supporto degli interventi;

          h) i soggetti pubblici, quali enti parco, comunità montane e istituti scolastici, o privati cui compete l'attuazione degli interventi;

          i) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi

Art. 8.
(Soggetti attuatori).

      Soppresso

      1. Le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti gestori dei parchi nazionali, regionali e locali adottano ogni iniziativa utile, anche con la collaborazione di soggetti privati, ai fini dell'attuazione della presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.
      2. I soggetti privati sono incentivati, previe intese con gli enti pubblici competenti, a installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con la bicicletta, nonché a prevedere agevolazioni per i propri dipendenti che utilizzano la bicicletta per recarsi al lavoro.

Art. 9.
(Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province).
Art. 8.
(Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province).

      1. Le città metropolitane e le province, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso i rispettivi uffici della mobilità ciclistica, provvedono all'attuazione della presente legge anche mediante:

      1. Le città metropolitane e le province, attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica, adottano le misure necessarie per garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche mediante:

          a) la stesura e l'aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT) della rispettiva rete ciclabile, classificando le ciclovie per tipologia e per qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile tramite internet;

          a) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile, digitale e consultabile nel sito internet dell'ente, in formato aperto;

          b) la progettazione e la manutenzione di opere e di segnaletica della rete ciclabile;

          b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale;

          c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno dei PUG, PUT e PUM;

          c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del piano urbanistico generale, del piano urbanistico territoriale e del PUMS;

          d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclabile;

          d) identica;

          e) la promozione dell'uso della bicicletta, anche favorendo lo sviluppo di appositi servizi.

          e) identica.

      2. Le città metropolitane e le province, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 6 e con i piani di cui al comma 1 dell'articolo 7. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente.
      3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei biciplan.
      4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.

Art. 10.
(Disposizioni particolari per i comuni).
Art. 9.
(Disposizioni particolari per i comuni).

      1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie, di autostazioni o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità di tali infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, costituite da adeguati centri per il deposito custodito, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio di biciclette.

      1. I comuni prevedono, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio.

      2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1 i comuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, le autostazioni o le stazioni metropolitane.

      2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la sosta di veicoli, le strutture destinate a parcheggio, le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o le stazioni di mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti.

      3. I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano prioritariamente la gestione delle stesse ad aziende di trasporto o a cooperative sociali.

      3. La gestione delle velostazioni di cui al comma 1 può essere affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione dei servizi di trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica conformi alla normativa vigente.

      4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive nonché nelle strutture pubbliche.

      4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.

      5. Nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni prevedono gli standard di dotazione per i parcheggi di biciclette ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

      5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

      6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o in spazi dedicati.

      6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è consentito il deposito di biciclette nei cortili o in apposite aree attrezzate.

      7. I comuni destinano parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dagli oneri di urbanizzazione allo sviluppo della mobilità ciclistica.

      7. I comuni destinano una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica previste dalla presente legge.

Art. 10.
(Modifica all'articolo 13 del codice della strada, in materia di ciclovie di complemento).

      1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 13 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

          «4-ter. Le piste ciclabili di cui al comma 4-bis devono essere connesse alle ciclovie della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”, qualora siano da essa intersecate o in prossimità di essa; in alternativa devono sempre essere connesse o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata».

      2. Non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 13 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 11.
(Modifica all'articolo 1 del codice della strada, in materia di princìpi generali).

      1. Al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile» e dopo le parole: «fluidità della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi».

Art. 11.
(Ferrovie dismesse o in disuso).

      Soppresso

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriali, sono tenute al recupero e alla riqualificazione delle ferrovie dismesse o in disuso, valorizzandone in particolare la vocazione ciclabile. A tale scopo l'area di sedime delle predette ferrovie esistenti nel territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, identificata ai sensi del comma 2, e le relative pertinenze sono trasferite in proprietà alle regioni e alle province autonome, a titolo gratuito ove risultino appartenenti alla rete ferroviaria statale, per essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di itinerari ciclopedonali o di piste ciclabili, ovvero riadattate attrezzandole al trasporto integrato di persone e di biciclette.
      2. Ciascuna regione e provincia autonoma provvede a individuare, mediante apposito elenco da approvare con deliberazione del rispettivo consiglio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tracciati ferroviari dismessi o in disuso utilizzabili ai fini di cui al comma 1 e successivamente a programmare, nell'ambito dei piani locali, la realizzazione di itinerari ciclopedonali o di piste ciclabili seguendo i tracciati medesimi o il loro riadattamento per il trasporto integrato di persone e di biciclette. Con il predetto elenco sono altresì individuati lo stato di fatto e la proprietà dei tracciati individuati. Qualora il tracciato ferroviario sia stato in parte alienato o adibito ad altre finalità la regione o la provincia autonoma provvede al ripristino della continuità del percorso, ove possibile, ovvero alla definizione di eventuali varianti.
      3. Ai fini del presente articolo sono equiparate alle ferrovie anche le tramvie extraurbane e in genere le altre infrastrutture di trasporto su ferro dismesse o in disuso correnti prevalentemente in sede propria.
      4. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è abrogato.

Art. 12.
(Infrastrutture cicloviarie).

      Soppresso

      1. Il comma 4-bis dell'articolo 13 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere A, B, C, D, E e F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, un collegamento continuo finalizzato a garantire la realizzazione, nello stesso corridoio previsto dall'opera stradale in progetto, di infrastrutture cicloviarie».
      2. Il comma 2-bis dell'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

          «2-bis. Gli enti proprietari delle strade classificate ai sensi delle lettere A, B, C, D, E e F del comma 2 dell'articolo 2 provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare un collegamento continuo finalizzato a garantire la realizzazione, nello stesso corridoio riguardante la sede stradale oggetto dell'intervento, di infrastrutture cicloviarie».

      3. Gli interventi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 riguardano anche i sovrappassi, i sottopassi e le rotatorie.
      4. I finanziamenti a qualunque titolo destinati alla costruzione di nuove strade o alla manutenzione straordinaria di strade esistenti sono concessi a condizione che il progetto dell'opera preveda la realizzazione delle infrastrutture cicloviarie di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali finanziamenti possono essere revocati nel caso in cui, in corso d'opera o a completamento della stessa, l'intervento risulti in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Argini di fiumi e di torrenti, strade arginali e strade alzaie).

      Soppresso

      1. Gli argini dei fiumi e dei torrenti, le strade arginali e le strade alzaie sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia. 2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è abrogato.

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie).
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è finanziato annualmente con stanziamenti aggiuntivi comunque non inferiori al 2 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture viarie e ferroviarie, nonché con risorse provenienti dai programmi operativi regionali finanziati dai fondi dell'Unione europea. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 9, comma 7, sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140.

      2. Agli oneri relativi alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      3. Possono essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.

      4. All'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

      3. Per gli anni successivi al 2014 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

      Soppresso

      4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 4, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri a carico delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni relativi agli interventi di rispettiva competenza necessari per l'attuazione della presente legge si provvede mediante il ricorso al fondo di cui al citato comma 1 e ad essi si fa fronte in sede di riparto del fondo stesso ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366; a tale scopo, i relativi progetti costituiscono priorità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 366 del 1998.

      Soppresso

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      Soppresso

Art. 15.
(Sponsorizzazioni e donazioni).

      (vedi articolo 12, comma 4)

      1. All'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende e di altri soggetti privati, nonché i lasciti e le donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Art. 16.
(Relazione annuale sulla mobilità ciclistica).
Art. 13.
(Relazione annuale sulla mobilità ciclistica).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, e in particolare su:

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella quale in particolare indica:

          a) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello di Unione europea, nazionale, regionale e locale per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

          a) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello dell’Unione europea, nazionale, regionale e locale per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

          b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui alla lettera a);

          b) identica;

          c) lo stato di attuazione della RNPC Bicitalia;

          c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;

          d) i risultati ottenuti, tramite l'incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, in termini di riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e acustico nonché di incidenti e di danni agli utenti della strada;

          d) i risultati conseguiti nell’incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, nella riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni agli utenti della strada, nonché nel rafforzamento della sicurezza della mobilità ciclistica;

          e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto pubblico e collettivo;

          e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;

          f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione europea;

          f) identica;

          g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

          g) identica.

      2. Entro il 1 aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.

      3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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