Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4618 |
1. All'articolo 2233 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Ai sensi del secondo comma sono nulle tutte le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove il professionista ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri ministeriali o le tariffe in vigore relative alle attività svolte dal professionista e tenuto conto dell'opera effettivamente prestata, richiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere di congruità sul compenso o sugli onorari, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. È fatto divieto al giudice di avvalersi della consulenza tecnica in tale procedimento.2. All'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento alle tariffe o ai parametri vigenti all'epoca della prestazione, stabiliti con decreto del Ministro vigilante».
1. Gli ordini e collegi professionali provvedono a stabilire disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri fissati dalle disposizioni di cui all'articolo 1.
1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone innanzi all'autorità giudiziaria opposizione, ai sensi dell'articolo 702-bis del codice procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1.
1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.
1. Presso gli ordini territoriali di ciascuna professione è istituito un fondo compartecipato dallo Stato per la copertura delle spese per i servizi professionali resi su questioni urgenti o indifferibili in favore delle classi sociali meno abbienti.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti per i singoli ordini professionali adottano un regolamento per
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, per le prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data e in corso alla stessa data.
2. È fatto obbligo deontologico al professionista, per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge, di darne avviso all'altro contraente.
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogata.