Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4637


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI SALVO, ZAMPA, ANTEZZA, ARLOTTI, BECATTINI, CARLONI, CAROCCI, CARRA, CASELLATO, CULOTTA, D'OTTAVIO, CINZIA MARIA FONTANA, FRAGOMELI, GRIBAUDO, LA MARCA, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MINNUCCI, MONGIELLO, PATRIARCA, PES, PIAZZONI, PICCIONE, RICHETTI, ROMANINI, ROSTELLATO, SBROLLINI, SGAMBATO, TIDEI, VALIANTE, VENITTELLI, ZAN
Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti igienici, alimentari e accessori per l'infanzia
Presentata il 13 settembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia è in atto un'emergenza demografica senza precedenti. Il tasso di natalità è ormai al disotto del livello di sostituzione, tanto da far diventare l'Italia uno dei Paesi più anziani del mondo. Allo stesso tempo le indagini fanno emergere che fra le coppie il desiderio di genitorialità si attesta su due figli, quasi il doppio del numero di figli che effettivamente si hanno. Questa riflessione ci spinge verso la necessità di rafforzare le politiche pubbliche orientate alle famiglie, che sostengano la scelta di genitorialità non come scelta esclusivamente privata, ma condivisa e supportata dalla collettività che deve farsene carico.
      Il sostegno passa attraverso la possibilità di dedicare del tempo alla famiglia, tramite quindi l'utilizzo dei congedi di maternità, paternità e parentali; dal rafforzamento dei servizi, ma anche dall'erogazione di risorse e dall'abbattimento dei costi che gravano su di essa.
      Secondo alcuni studi, i genitori versano all'erario mediamente per ogni bambino, nel primo anno di vita, circa 1.100 euro di imposte in particolare per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti di prima necessità. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare.
      Un dato preoccupante se si guarda anche all'aumento costante della povertà infantile, che assume proporzioni preoccupanti nel nostro Paese.
      Ecco perché riteniamo necessario, insieme alle riforme portate avanti in questi anni, puntare anche sull'abbattimento dei costi dei beni di prima necessità per l'infanzia.
      A legislazione vigente sui prodotti di prima necessità per l'infanzia quali i pannolini, i biberon, gli omogeneizzati, il latte in polvere eccetera si applica l'aliquota dell'IVA ordinaria del 22 per cento.
      Attualmente l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'IVA, insieme all'aliquota normale del 22 per cento prevede un'aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e non per un singolo bene) e un'aliquota «super ridotta» del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento dell'emanazione della prima direttiva sull'IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nella parte III della tabella A vi è l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati all'aliquota del 10 per cento.
      La direttiva sull'IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006) consente agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte e di mantenere aliquote dell'IVA ridotte inferiori al 5 per cento solo se già applicate prima del 1° gennaio 1991 (cosiddetta clausola di stand still).
      L'articolo 1, comma 960, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con una modifica alla citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introduce una nuova parte II-bis volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5 per cento che è stata ritenuta compatibile con la direttiva europea avendo l'Italia la sola aliquota ridotta del 10 per cento mentre le disposizioni europee concedono, come detto, la possibilità di mantenere fino a due aliquote dell'IVA ridotte.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, introduce alla citata tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il numero 1-quater) attribuendo così ai prodotti di prima necessità per l'infanzia l'aliquota ridotta del 5 per cento.
      Si tratta, in particolare, di un elenco chiuso di prodotti in modo da circoscrivere il minor gettito dovuto alla riduzione dell'aliquota d'imposta da quella ordinaria del 22 per cento a quella del 5 per cento; i prodotti interessati sono i seguenti: pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia. Naturalmente nei prossimi anni l'impegno è quello di trovare ulteriori risorse finanziarie per ampliare il campo dei prodotti agevolati comprendendo anche ulteriori beni ugualmente necessari quali, a titolo esemplificativo: carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli destinati all'infanzia eccetera.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge reca la necessaria copertura finanziaria dovuta al minor gettito stimato a seguito dell'agevolazione che si intende introdurre. In particolare il comma 1 prevede che all'onere, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

      1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

              «1-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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