Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4622 |
1. La presente legge è finalizzata all'attuazione dei princìpi fondamentali sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Per l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1, la presente legge garantisce un'adeguata assistenza sanitaria a coloro che, affetti da grave disabilità fisica, viaggiano nel territorio nazionale.
3. Ai fini di cui al comma 2, la presente legge prevede l'organizzazione di una rete sanitaria a livello nazionale, individuando in ogni regione le strutture ospedaliere dotate di specifici reparti in grado di effettuare le necessarie prestazioni sanitarie e, in particolare, mettendo in rete tramite il numero 112 le strutture individuate dalle regioni, come previsto dall'articolo 3.
1. Le prestazioni disciplinate dalla presente legge sono destinate alle persone in condizione di disabilità gravissima individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, rientranti in una delle seguenti categorie:
a) persone in condizione di coma, in stato vegetativo o in stato di minima coscienza e con punteggio nella scala del coma di Glasgow maggiore o uguale 10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio nella scala di
valutazione clinica della demenza pari almeno a 3;d) persone con lesioni spinali nei segmenti cervicali compresi tra C0 e C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello nella scala delle menomazioni, (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo minore o uguale a 1 ai quattro arti nella scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio nella scala ’Expanded Disability Status (EDSS) maggiore o uguale 9 o in stadio 5 nella scala di Hoehn e Yahr;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e con ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel di livello sopra la soglia uditiva di media fra le frequenze 500, 1.000, 2.000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM)–5;
h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo la classificazione del DSM-5, con quoziente di intelligenza minore o uguale a 34 e con un punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) minore o uguale 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla mappatura delle strutture sanitarie in grado attuare le necessarie misure d'emergenza per le persone di cui all'articolo 2.
1. Sulla base della mappatura prevista dall'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, d'intesa con La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i servizi di cui all'articolo 2 sono integrati nel numero unico 112 per le emergenze e le urgenze, esteso a tutto il territorio nazionale.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse del Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.