Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4632 |
1. Con il termine «enoturismo» o «turismo del vino» si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate in prossimità del luogo di produzione.
2. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali, la vendita di prodotti locali e dell'artigianato, nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte dalle aziende agricole nell'ambito delle attività di enoturismo e dalle cantine vinicole, ad esclusione dei soli imbottigliatori, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche.
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000 .
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, il responsabile delle attività enoturistiche deve essere in possesso della qualifica di sommelier.
3. Le regioni disciplinano i tempi e le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca, in base alle disposizioni della presente legge, dell'attività enoturistica.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.