Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4632


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE, PARENTELA
Disciplina dell'attività di enoturismo
Presentata il 5 settembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — L'Italia, patria della vite dai tempi dell'imperatore Probo, con il suo potenziale vitivinicolo unico al mondo, è indiscussa protagonista, sia a livello europeo che internazionale, nella produzione di eccellenze.
      Nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», recentemente approvata dal Parlamento, si specifica che «Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale»; il vino non è pertanto solo un prodotto ma è anche, e soprattutto, una cultura.
      Accanto alla produzione enologica si è affermata negli anni una forma particolare di turismo legato al vino che oggi costituisce un asset strategico per il territorio nazionale; intorno allo sviluppo della vitivinicoltura infatti nascono «strade» e «percorsi» legati a storia e tradizioni locali che affascinano i turisti di tutto il mondo e che meritano un'attenzione particolare. A questo turismo va riconosciuta una sua peculiarità nell'ambito delle forme tradizionali di attività turistiche e tuttavia esso va integrato con queste ultime nei casi in cui i percorsi legati al vino costituiscano luoghi ed eventi cardine del turismo di alcune regioni.
      La legge 27 luglio 1999, n. 268, riconosce le strade del vino quali percorsi lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole, singole o associate, aperte al pubblico; le attività di ricezione, ospitalità e degustazione di prodotti aziendali, nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino sono ricondotte ad attività agrituristiche. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 stabilisce i requisiti minimi di qualità ai quali è indispensabile aggiungere il diploma di sommelier per il responsabile delle attività, in quanto figura professionale in grado non solo di effettuare analisi organolettiche ma anche di «comunicare» il vino, ovvero il suo contesto e la cultura caratterizzante. Gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione delle attività enoturistiche sono stabiliti dalle regioni. Lo Stato e le regioni possono cofinanziare, anche attraverso le dotazioni afferenti ai programmi dell'Unione europea, le iniziative realizzate nell'ambito delle strade del vino.
      A fronte delle sempre più numerose e importanti attività legate alle strade del vino, la suddetta normativa necessita di un aggiornamento, anche in considerazione delle richieste di riconoscimento del concetto specifico di enoturismo, attraverso una maggiore e migliore qualificazione dell'accoglienza enoturistica, quale forma di turismo dotata di specifica identità.
      Il legislatore deve dare risposte a queste nuove esigenze e la presente proposta di legge intende andare in questa direzione riconoscendo valore e concretezza al percorso del vino che, come è evidente, ha numerose «fermate».
      All'articolo 1 si definisce l'enoturismo e si individuano i soggetti che lo possono esercitare. All'articolo 2 si introducono i requisiti minimi delle aziende agricole e delle cantine che possono svolgere attività enoturistiche, rifacendosi a quanto già disposto dai decreti nati dalla citata legge n. 268 del 1999 istitutiva delle strade del vino, alla cui normativa si aggiunge l'obbligo della qualifica di sommelier per il titolare della cantina o dell'azienda agricola. L'articolo 3 dispone in merito all'applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 4 reca la norma di invarianza finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione di enoturismo).

      1. Con il termine «enoturismo» o «turismo del vino» si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate in prossimità del luogo di produzione.
      2. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali, la vendita di prodotti locali e dell'artigianato, nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte dalle aziende agricole nell'ambito delle attività di enoturismo e dalle cantine vinicole, ad esclusione dei soli imbottigliatori, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche.

Art. 2.
(Requisiti, riconoscimento e revoca).

      1. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000 .
      2. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, il responsabile delle attività enoturistiche deve essere in possesso della qualifica di sommelier.
      3. Le regioni disciplinano i tempi e le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca, in base alle disposizioni della presente legge, dell'attività enoturistica.

Art. 3.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 4.
(Invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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