Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4649 |
1. Dopo il primo comma dell'articolo 98 del codice penale è inserito il seguente:
«La diminuzione di pena di cui al primo comma non è applicata, salva diversa e motivata decisione da parte del giudice, per i delitti di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o dell'articolo 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), di cui all'articolo 609-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 609-ter, ovvero di cui all'articolo 609-octies».
1. All'articolo 62-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In ogni caso, la minore età non può essere, per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui al primo comma».