Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 292 |
1. Le storiche contrade di Siena hanno personalità giuridica per antico possesso di stato.
2. Le storiche contrade, definite nel loro numero e nel loro ambito territoriale dal bando approvato dalla serenissima Violante di Baviera, Gran Principessa di Toscana, Governatrice della Città e Stato di Siena il 7 gennaio 1729, custodiscono le antiche tradizioni della storia e della cultura del popolo senese e costituiscono espressione di comunità, contrassegnando da secoli, in modo unico e peculiare, la realtà sociale senese così come esiste, si articola e vive quale associazione naturale.
3. Le storiche contrade partecipano alle manifestazioni correlate allo svolgimento del Palio, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunità senese, e realizzano finalità di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale.
4. Le storiche contrade svolgono le proprie attività in conformità ai rispettivi capitoli e statuti.
5. Le prestazioni e le dazioni offerte dai singoli contradaioli alle storiche contrade di Siena e alle società di contrada sono volontarie, gratuite e vengono svolte nell'antico e superiore interesse di ciascuna contrada storica di Siena, di ciascuna società di contrada e dell'intera comunità senese.
1. Nel rispetto dell'autonomia delle storiche contrade e dell'ordinamento del Palio,
spettano al comune di Siena, secondo la secolare tradizione, l'alto patrocinio delle storiche contrade e la soprintendenza, la regolamentazione e la direzione dei Palii.1. Le storiche contrade e il Palio di Siena fanno parte del patrimonio culturale della Repubblica.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, le contrade storiche di Siena e le associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalità istituzionali di queste ultime, denominate «società di contrada», sono equiparate alle associazioni di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. All'onere di cui al presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 2.
2. All'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni».
3. Le contrade storiche di Siena e le società di contrada non sono tenute ad iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. Nell'esercizio delle funzioni connesse ai Palii, i soggetti e le persone fisiche incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle storiche contrade di Siena e delle società di contrada non sono sostituti di imposta né rappresentanti delle società di contrada e sono esenti
1. È fatto divieto di istituire scommesse sul Palio di Siena. Le violazioni sono punite ai sensi degli articoli 718 e 719 del codice penale.