Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 292


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DALLAI, FREGOLENT
Disposizioni concernenti le contrade storiche e la tutela del Palio di Siena
Presentata il 16 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il Palio di Siena, con il passare dei secoli, ha ottenuto una sempre maggiore visibilità e un sempre più marcato prestigio nel panorama internazionale. Secondo indagini e studi settoriali è emerso che il Palio, con la sua assoluta originalità, si pone come terza forza della struttura potenziale sociale ed economica del sistema culturale italiano, dopo due eventi che hanno luogo a Venezia: il Carnevale e la Mostra del cinema.
      Per la sua storia, ma ancor più per la sua vitalità nel presente, la grande festa senese possiede infatti un valore culturale universale che deve appartenere all'intero Paese e necessita, conseguentemente, di una particolare attenzione da parte del legislatore.
      Le origini medievali e rinascimentali del Palio di Siena sono ben testimoniate da carte d'archivio, cronache, dipinti celebrativi. Ben nota è la complessità delle componenti sociali e degli apporti culturali che lo hanno animato alle sue origini e poi nel corso del tempo: nobili e popolani, spirito ludico e faziose passioni, orgoglioso senso della municipalità e devozione religiosa, testimoniata quest'ultima dal fatto che i «drappelloni» (i drappi di stoffa preziosa dipinta che costituiscono il premio) sono dedicati alla Madonna di Provenzano (Palio del 2 luglio) e alla Madonna Assunta (Palio del 16 agosto).
      Del tutto unica è la sua continuità nel tempo, senza interruzioni significative se non durante i due conflitti mondiali del novecento.
      Dal XVII secolo le due corse annuali del Palio di Siena si svolgono nello stesso luogo e con la stessa modalità «alla tonda», effettuando cioè tre giri intorno a Piazza del campo (in precedenza venivano organizzate anche corse per le vie cittadine, dette «alla lunga»), e le 17 contrade che competono per la vittoria, con nomi e stemmi che derivano dalla immaginifica simbologia dei bestiari medievali e con statuti che le rendono autonome nelle loro decisioni, sono le stesse almeno dal 1513, anno in cui vengono elencate in un documento del Concistoro, massimo organo di governo della Repubblica di Siena.
      La solida continuità e l'autentica partecipazione popolare che l'ha sempre accompagnato hanno fatto in modo che, dagli anni ’30 del secolo scorso, il Palio di Siena sia stato utilizzato come modello per riscoprire usi e tradizioni locali in molteplici zone d'Italia.
      Altri due elementi grazie ai quali la festa senese rappresenta, nel panorama mondiale, una delle più antiche, autentiche e partecipate manifestazioni popolari che si svolgono con modalità nella loro essenza immutate sono le contrade e il comune di Siena.
      Senza le contrade che competono in Piazza del campo, il Palio non sarebbe esistito né esisterebbe. Oltre a rappresentare le arterie del cuore, unico, che è appunto il Palio, esse svolgono una funzione essenziale nella vita sociale e culturale senese, non solo attraverso i loro musei, i loro oratori, le loro tradizionali sfilate, ma anche tramite i loro circoli ricreativi, molti dei quali nati nell'Ottocento come società di mutuo soccorso. Numerose sentenze della Suprema Corte ne hanno riconosciuto l'autonoma natura storica e giuridica.
      Il comune di Siena è l'ente organizzatore del Palio fin dal 1659 ed ha costantemente svolto quest'opera attraverso i suoi più alti uffici di governo.
      Oggi l'organizzazione avviene sulla base del «regolamento del Palio di Siena», la cui origine risale all'Ottocento.
      Si tratta di un testo normativo esauriente, approfondito e scrupoloso, suddiviso in nove capitoli che disciplina tutti i momenti della gestione del Palio: dalle disposizioni per la definizione, l'organizzazione e la tempistica delle cosiddette «carriere» (quelle ordinarie e quelle straordinarie previste per celebrare particolari avvenimenti sia di carattere internazionale che riferiti alla storia ed alla cultura locale) ai rapporti tra comune e contrade; dai sorteggi preparatori e dalla nomina del mossiere (unico ed insindacabile giudice sulla validità della partenza, la cosiddetta «mossa») alla scelta ed all'assegnazione dei cavalli alle rispettive contrade; dallo svolgimento delle prove nei giorni precedenti il Palio all'ufficializzazione dei fantini che partecipano alla corsa, all'organizzazione del solenne corteo storico che la precede.
      Sono inoltre inserite nel regolamento le penalità per i fantini e per le contrade nel caso di violazione del regolamento stesso e le indicazioni, anche figurative, per la realizzazione dei «drappelloni» commissionati dall'amministrazione comunale di Siena ad artisti, direttamente o tramite un apposito concorso.
      A dimostrazione della vitalità del Palio, il suo regolamento, pur mantenendo una impostazione normativa di base che rispetta rituali e tradizioni secolari, ha subìto le modifiche che la comunità cittadina, attraverso il Consiglio comunale, e sentite le contrade, ha ritenuto opportune per salvaguardare o rinnovare i vari aspetti dell'evento.
      Quello che va comunque sottolineato è che, in ogni caso, l'unico organismo che disciplina il Palio è il citato regolamento e che l'ente preposto ad apportare modifiche alle norme è solo ed esclusivamente il Consiglio comunale, quale espressione diretta della volontà popolare.
      Una sentenza del Tribunale amministrativo della regione Toscana del 1959 ha consolidato le caratteristiche amministrative della festa senese, garantendo l'autonomia del comune di Siena nella sua gestione e nell'applicazione delle norme che ne regolano lo svolgimento.
      In applicazione delle norme e delle indicazioni del regolamento, l'amministrazione comunale, ormai da anni, ha approntato vari provvedimenti tesi a tutelare l'incolumità dei protagonisti della corsa, cioè i cavalli e i fantini.
      Per ciò che concerne i cavalli si tratta di iniziative molteplici ed efficaci che riguardano in particolare le caratteristiche fisiche, il monitoraggio attento della salute equina, l'addestramento e l'alimentazione. Sono infatti ammessi alla corsa soltanto i cavalli di età superiore a quattro anni, di razza mezzosangue in possesso di determinate caratteristiche biometriche. Altrettanto scrupolosa è l'analisi del sangue per escludere la presenza di sostanze dopanti.
      I cavalli devono essere infatti accompagnati dal libretto di identificazione regolarizzato in ogni suo punto, da certificazioni conformi alle vigenti disposizioni di sanità veterinaria ed in regola con le vaccinazioni antinfluenzali.
      Durante tutte le fasi della festa (durante la selezione dei cavalli, le prove e il Palio) è presente il veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
      Sono inoltre previste ulteriori misure per garantire la sicurezza della corsa vera e propria: gli spazi dove si trovano i cavalli sono delimitati e l'accesso è consentito esclusivamente agli addetti ai lavori e controllato dalla Polizia municipale; il «tufo», cioè il limo argilloso che ricopre la pista con uno strato di 15 centimetri, viene monitorato costantemente per assicurare ai cavalli la migliore stabilità ed attutire l'impatto degli zoccoli; nella curva di San Martino sono installate barriere di protezione ad alto assorbimento utilizzate anche nel corso della gare automobilistiche.
      Il comune di Siena ha inoltre stipulato, da tempo, convenzioni con una clinica veterinaria che garantisce una costante presenza e un'immediata capacità di intervento in caso di incidente ad un cavallo e con un centro ippico di primo livello che ospita gratuitamente gli equini nei rari casi di infortuni.
      Oltre a tutte queste precauzioni va aggiunto che da anni il comune di Siena, in una ampia ottica di diffusione e promozione della cultura del rispetto del benessere animale, sta portando avanti un progetto per costituire un apposito «Albo di cavalli», addestrati per correre il Palio di Siena. Lo scopo fondamentale è quello di creare un «parco» di soggetti, continuamente e appositamente addestrato per correre sul «Campo», sotto il controllo diretto di una apposita Commissione tecnica comunale.
      Un progetto che prevede quindi un'attenta selezione degli esemplari, un allenamento mirato e un monitoraggio costante delle condizioni fisiche oltre allo stanziamento di risorse economiche per incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli corrispondenti a queste determinate caratteristiche. Questa pianificazione, che impegna l'amministrazione e i professionisti preposti per alcuni mesi ogni anno, permette di redigere per ogni esemplare approfondite e preziose banche dati a disposizione della Commissione veterinaria (nominata dal comune e composta da quattro veterinari di comprovata esperienza e professionalità che provengono dall'ambiente militare, universitario e federale, garantendo la massima imparzialità e terzietà rispetto al soggetto organizzatore) che, affiancata da un veterinario indicato dal Magistrato delle contrade (organo di autogoverno delle contrade stesse), esamina i cavalli ed esprime il parere sulla loro idoneità alla corsa.
      Tale complessa opera di selezione permette di poter scegliere i dieci cavalli che prendono parte al Palio (partendo da un gruppo di oltre 200 esemplari) tra circa 35 soggetti in perfette condizioni di salute, di allenamento, di addestramento e di adattabilità, con le misure biometriche ritenute più idonee al tipo di corsa.
      Per quanto riguarda i fantini, essi devono aver compiuto 18 anni, devono indossare un casco di protezione («zucchino») e possono utilizzare un corpetto di salvaguardia («tartaruga»). Sono sottoposti a test clinici che accertino la negatività ad alcool e droghe.
      Quanto esposto, oltre a sottolineare il valore della manifestazione, fa emergere l'importanza e gli sforzi economici e logistici che Siena e le sue istituzioni hanno dedicato al Palio, apportando continue ed efficaci misure capaci di non intaccare l'unicità dell'evento e le sue peculiarità millenarie e di salvaguardare, al tempo stesso, i suoi protagonisti in tutte le fasi della festa.
      Con l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) il legislatore ha introdotto l'esenzione dalle imposte sul reddito delle associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni della comunità locali, fino ad un onere complessivo per le finanze dello Stato non superiore a 5 milioni di euro annui.
      In base a tale norma viene predisposto un bando annuale per gli enti interessati a tale agevolazione e successivamente, con un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, redatto l'elenco dei beneficiari in base ai criteri previsti e alla documentazione presentata.
      Dalla data di entrata in vigore della legge sono state oltre 200 le associazioni storiche che annualmente hanno beneficiato di tale esenzione.
      In tutti i decreti ministeriali emanati in questi dieci anni le primissime posizioni dell'elenco dei soggetti esenti sono state sempre assegnate alle contrade storiche di Siena (e alle associazioni di contradaioli denominate comunemente «Società di contrada» che operano per il conseguimento delle finalità istituzionali di queste ultime).
      Tali soggetti svolgono la loro attività conformemente ai rispettivi statuti e sotto la vigilanza del comune di Siena; partecipano alle manifestazioni relative allo svolgimento del Palio, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunità senese, e realizzano finalità di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale.
      La loro unicità secolare, il loro indissolubile legame con il territorio del comune di Siena (il numero e i confini delle Contrade all'interno del centro storico cittadino è stato stabilito dal bando governativo del 1729) ed il ruolo svolto nella vita della città, a salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità, le rendono quindi uniche nel panorama nazionale.
      In questo contesto vanno inoltre citate le norme introdotte dalla cosiddetta riforma del Terzo settore e in particolare quelle relative alla fiscalità delle associazioni. Il codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha infatti disposto che i soggetti che si iscrivono al Registro unico nazionale, per beneficiare quindi delle misure previste per il comparto, non possano usufruire delle esenzioni presenti nell'articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      Questi due elementi – il primo, relativo al riconoscimento decennale delle contrade di Siena per l'esenzione dalle imposte sul reddito, e il secondo introdotto dalla citata riforma del Terzo settore, che paradossalmente rafforza di fatto le prerogative stesse delle associazioni storiche che per avere accesso alle agevolazioni della legge finanziaria 2007 non possono iscriversi al Registro nazionale – suggeriscono che la storia, la natura giuridica e l'attività delle contrade di Siena necessitano di una concreta valorizzazione della loro unicità e di una semplificazione degli adempimenti burocratici fino ad oggi previsti.
      È pertanto giunto il momento che la Repubblica italiana riconosca al Palio la tutela e la salvaguardia che merita: ed è questa la finalità della presente proposta di legge, tesa a valorizzare tutto ciò che la manifestazione senese ha dimostrato di essere e testimoniare, sia sotto il profilo storico-culturale, che sotto quello organizzativo.
      Il provvedimento si compone di cinque articoli. Con l'articolo 1 vengono riconosciute le peculiarità uniche del Palio di Siena e le caratteristiche e le attività delle contrade storiche. L'articolo 2 ribadisce il ruolo secolare del comune di Siena nell'organizzazione e regolamentazione del Palio. L'articolo 3 stabilisce che le contrade storiche di Siena sono parte del patrimonio culturale della Repubblica. L'articolo 4 inserisce (al comma 1) le contrade storiche di Siena e le società di contrada tra i soggetti esenti dalle imposte sul reddito indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo articolo (al comma 2), anche in virtù del fatto che le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 186, della legge finanziaria 2007 possono essere ridotte in seguito all'iscrizione al Registro nazionale del terzo settore di una vasta platea di associazioni fino ad oggi beneficiarie o potenzialmente beneficiarie, prevede inoltre che un milione di euro, dei 5 assegnati annualmente per le Associazioni storiche, venga destinata soltanto alle contrade di Siena. Il comma 3 specifica inoltre che le contrade storiche di Siena e le società di contrada non sono tenute ad iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore.
      L'articolo 5 dispone infine il divieto di scommesse sul Palio di Siena.
      Siamo quindi in presenza di una proposta di legge che riconosce peculiarità uniche a una manifestazione ed a determinate realtà associative del nostro Paese (riprendendo tra l'altro proposte di legge similari discusse dal Parlamento nelle scorse legislature) senza di fatto apportare alcuna nuova spesa al bilancio dello Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Le contrade e il Palio di Siena).

      1. Le storiche contrade di Siena hanno personalità giuridica per antico possesso di stato.
      2. Le storiche contrade, definite nel loro numero e nel loro ambito territoriale dal bando approvato dalla serenissima Violante di Baviera, Gran Principessa di Toscana, Governatrice della Città e Stato di Siena il 7 gennaio 1729, custodiscono le antiche tradizioni della storia e della cultura del popolo senese e costituiscono espressione di comunità, contrassegnando da secoli, in modo unico e peculiare, la realtà sociale senese così come esiste, si articola e vive quale associazione naturale.
      3. Le storiche contrade partecipano alle manifestazioni correlate allo svolgimento del Palio, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunità senese, e realizzano finalità di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale.
      4. Le storiche contrade svolgono le proprie attività in conformità ai rispettivi capitoli e statuti.
      5. Le prestazioni e le dazioni offerte dai singoli contradaioli alle storiche contrade di Siena e alle società di contrada sono volontarie, gratuite e vengono svolte nell'antico e superiore interesse di ciascuna contrada storica di Siena, di ciascuna società di contrada e dell'intera comunità senese.

Art. 2.
(Il comune di Siena).

      1. Nel rispetto dell'autonomia delle storiche contrade e dell'ordinamento del Palio,

spettano al comune di Siena, secondo la secolare tradizione, l'alto patrocinio delle storiche contrade e la soprintendenza, la regolamentazione e la direzione dei Palii.
Art. 3.
(Patrimonio culturale).

      1. Le storiche contrade e il Palio di Siena fanno parte del patrimonio culturale della Repubblica.

Art. 4.
(Agevolazioni fiscali).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, le contrade storiche di Siena e le associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalità istituzionali di queste ultime, denominate «società di contrada», sono equiparate alle associazioni di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. All'onere di cui al presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 2.
      2. All'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni».
      3. Le contrade storiche di Siena e le società di contrada non sono tenute ad iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
      4. Nell'esercizio delle funzioni connesse ai Palii, i soggetti e le persone fisiche incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle storiche contrade di Siena e delle società di contrada non sono sostituti di imposta né rappresentanti delle società di contrada e sono esenti

dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 5.
(Divieto di scommesse).

      1. È fatto divieto di istituire scommesse sul Palio di Siena. Le violazioni sono punite ai sensi degli articoli 718 e 719 del codice penale.

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