Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4663


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RICCIATTI, CAPODICASA, FONTANELLI, DURANTI, NICCHI, FOSSATI, MATARRELLI, MURER, QUARANTA, MELILLA, SANNICANDRO, KRONBICHLER, FRANCO BORDO, FERRARA, FOLINO, EPIFANI, ALBINI, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, RAGOSTA, FAVA, ZACCAGNINI, ABRIGNANI, AIELLO, ARLOTTI, BARGERO, BOSSA, CAMANI, D'ATTORRE, CARLO GALLI, GINEFRA, GIUSEPPE GUERINI, LAFORGIA, LEVA, MANFREDI, MOGNATO, NARDI, PASTORINO, SALVATORE PICCOLO, PLACIDO, VICO, ZAN
Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di semplificazione degli oneri amministrativi e di internazionalizzazione delle imprese start-up innovative, e al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
Presentata il 27 settembre 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il panorama delle start-up rappresenta un tessuto produttivo su cui l'Italia deve puntare sempre di più. L'incidenza delle start-up innovative sul totale delle società di capitali evidenzia una realtà significativamente diversificata: a livello di macro-aree il valore medio, pari a 55,5 start-up ogni 10.000 società di capitali a livello nazionale, è più elevato al nord-est (72,2), di poco superiore alla media nazionale nel nord-ovest (57,1); è più basso al centro e al sud, in cui l'incidenza si ferma a 48,3 start-up per 10.000 imprese. Rispetto alla classifica regionale, il Trentino-Alto Adige rimane la regione con la più elevata incidenza di start-up in rapporto alle società di capitali, con 125 start-up ogni 10.000 società. Seguono le Marche, con 101,3; a distanza, il Friuli Venezia Giulia (84,8) e l'Emilia-Romagna (83,2). La prima regione del Mezzogiorno è la Sardegna, con 73,2 start-up ogni 10.000 società. La Lombardia si posiziona al dodicesimo posto, con un indice pari a 54,9, mentre il Lazio e la Campania chiudono la classifica, fermandosi rispettivamente a 38,8 e a 37. A livello provinciale spicca Trento, con 173,9 start-up ogni 10.000 società di capitali. Seguono Trieste con 164, Ascoli con 148,1 e Ancona con 137,6; al quinto posto, e prima del Mezzogiorno, Cagliari con 106. Milano e Roma non rientrano fra le prime venti province: la prima si colloca alla ventiduesima posizione con 74,9, mentre la capitale alla sessantaquattresima posizione con 40,3. La forma giuridica prevalente tra le start-up innovative è quella della società a responsabilità limitata: quasi l'80 per cento è costituito in questa forma. Un ulteriore 16,9 per cento ha scelto la forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata, compresa quella con socio unico e a capitale ridotto, il 2,1 per cento la forma della società cooperativa e, infine, l'1,1 per cento la forma della società per azioni. Dal punto di vista occupazionale, le 2.356 imprese con addetti impiegavano a fine giugno del corrente anno 2016 9.042 persone, in media 3,5 dipendenti per ogni impresa. Con «dipendenti» si intendono tutti coloro in possesso di un contratto a carattere subordinato con l'azienda, inclusi i lavoratori part-time e stagionali (il dato non comprende i lavoratori con partita dell'imposta sul valore aggiunto): rispetto al 30 giugno 2015, in cui se ne registravano 4.891, l'incremento rilevato è stato dell'85 per cento. Il valore medio degli addetti è pari a due: ne risulta dunque che almeno la metà delle start-up con dipendenti ne ha impiegato al massimo due. A fine giugno del corrente anno, sono stati 23.045 i soci nelle 5.801 start-up innovative per le quali il registro delle imprese indica almeno un socio. L'aumento rispetto a giugno dello scorso anno è stato di oltre 6.000 unità, pari al 36,7 per cento. In media ogni start-up ha quattro soci, la metà ne ha un massimo di tre; si tratta di valori maggiori rispetto a quanto rilevato nel complesso delle società di capitali. Complessivamente, dunque, le start-up innovative impiegano, tra soci e dipendenti senza quote societarie, 32.087 persone – assumendo che tutti i soci prendano direttamente parte all'attività d'impresa. Rispetto al 30 giugno 2015, le persone direttamente coinvolte in una nuova impresa innovativa sono state dunque 10.335 in più: un incremento del 47,5 per cento. La definizione di start-up innovativa dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, non prevede limitazioni legate al settore di attività: il principale obiettivo del provvedimento è la promozione dell'innovazione tecnologica in tutti i comparti produttivi. L'unica differenziazione a livello di definizioni prevista riguarda le start-up innovative «a vocazione sociale» (SIAVS). Secondo il citato articolo 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre start-up innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2006 (ora abrogato) considera di particolare rilevanza per l'interesse generale. In ragione del fatto che perseguono, oltre che una logica di business, anche finalità di natura sociale, le SIAVS possono risultare più rischiose per gli investitori. Per tale ragione, gli investitori in questo particolare tipo di start-up innovativa sono premiati con un incentivo più consistente: essi beneficiano, se persone fisiche, di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 25 per cento, anziché al 19 per cento normalmente previsto; se persone giuridiche, di una deduzione dall'imposta sul reddito delle società pari al 27 per cento anziché al 20 per cento. La presente proposta di legge ha l'obiettivo di rafforzare il quadro degli incentivi pubblici per le start-up innovative. Essa si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca disposizioni generali, mentre l'articolo 2 estende il limite di spesa del credito d'imposta per le attività in ricerca e sviluppo. L'articolo 3 e l'articolo 4 sono rispettivamente dedicati alla riduzione degli oneri amministrativi e al potenziamento dell'internazionalizzazione.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. La presente legge ha come obiettivo il potenziamento delle imprese start-up innovative nell'ambito delle misure volte a incentivare la ripresa economica del sistema produttivo italiano, promuovendo la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la creazione di una nuova cultura imprenditoriale finalizzata all'innovazione e all'occupazione, in particolare giovanile, e a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e di capitali esteri nel Paese

Art. 2.
(Potenziamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo).

      1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto è elevato a euro 35 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000».

Art. 3.
(Riduzione degli oneri amministrativi).

      1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

          «Art. 27-ter. – (Misure per la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese start-up innovative). – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione di imprese start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.

          2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le imprese start-up innovative di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27.

          3. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può autenticare l'atto costitutivo e lo statuto di cui al comma 1 nonché l'atto di trasferimento di quote di partecipazione di cui al comma 2 e trasmettere, entro venti giorni, gli atti all'ufficio del registro delle imprese».

Art. 4.
(Misure per l'internazionalizzazione delle start-up innovative).

      1. All'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «8-bis. All'attuazione di quanto disposto dai commi 7 e 8 del presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di una quota pari a 5 milioni di euro annui, dal 2018 al 2023, della dotazione del Fondo per il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione

delle imprese start-up innovative».

      2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, il Fondo per il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione delle imprese start-up innovative.
      3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser