Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4663 |
1. La presente legge ha come obiettivo il potenziamento delle imprese start-up innovative nell'ambito delle misure volte a incentivare la ripresa economica del sistema produttivo italiano, promuovendo la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la creazione di una nuova cultura imprenditoriale finalizzata all'innovazione e all'occupazione, in particolare giovanile, e a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e di capitali esteri nel Paese
1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto è elevato a euro 35 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000».
1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:«Art. 27-ter. – (Misure per la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese start-up innovative). – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione di imprese start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le imprese start-up innovative di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27.
3. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può autenticare l'atto costitutivo e lo statuto di cui al comma 1 nonché l'atto di trasferimento di quote di partecipazione di cui al comma 2 e trasmettere, entro venti giorni, gli atti all'ufficio del registro delle imprese».
1. All'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. All'attuazione di quanto disposto dai commi 7 e 8 del presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di una quota pari a 5 milioni di euro annui, dal 2018 al 2023, della dotazione del Fondo per il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione
delle imprese start-up innovative». 2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, il Fondo per il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione delle imprese start-up innovative.
3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.